Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 19 marzo 2012 n. 10684
Così stabilito dalla Corte di cassazione la quale ha respinto il ricorso di un conducente condannato dai giudici di prime cure per guida in stato di ebbrezza, per la pericolosità della medesima guida oltre che avere “a bordo” anche il figlioletto.
Non scatta però la sanzione accessoria della sospensione della patente prevista obbligatoriamente dal codice della strada per chi superi un determinato tasso alcol emico poiché secondo unanime Giurisprudenza la misura della sospensione della patente non può mai applicarsi nel caso in cui la violazione si realizzi ponendosi alla guida di un mezzo per il quale non è prescritta alcuna abilitazione alla guida.
Sorrento 20 marzo 2012.
Avv. Renato D’Isa
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