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Il testo integrale[1]

Correttamente i giudici del merito hanno attribuito all’imputata, nella richiamata qualità, la responsabilità dell’incidente occorso al G., non avendo la società dalla stessa amministrata adempiuto agli obblighi, contrattualmente assunti, di vigilare sulla viabilità del comune e di intervenire prontamente per provvedere alla immediata riparazione del manto stradale, ovvero alla segnalazione dei pericoli e delle insidie presenti sulle strade.

Se avesse rispettato quegli obblighi, e quindi se fosse stata ricoperta la buca ovvero almeno ne fosse stata segnalata la presenza, l’incidente, hanno ancora giustamente osservato gli stessi giudici, non si sarebbe verificato.

Non solo è evidente che l’impossibilità di gestire adeguatamente il territorio per l’insufficienza del corrispettivo previsto nell’appalto, non autorizzava certo l’imputata a non rispettare gli obblighi assunti ed a fornire un servizio assolutamente inadeguato, bensì la obbligava a segnalare al committente l’impossibilità di garantire il servizio stesso e di concordare possibili diverse soluzioni.

Nulla, d’altra parte, obbligava la ricorrente a sottoscrivere il contratto di appalto, tanto meno ad accontentarsi di corrispettivi inadeguati alla rilevanza degli impegni che assumeva.

Mentre la consapevolezza dell’amministrazione comunale dell’impossibilità della società di rispettare gli obblighi contrattualmente assunti non esonera l’imputata dalle proprie responsabilità.

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