cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 16 marzo 2015, n. 11131

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5039/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 21/03/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE SALVATORE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI M. G. che ha concluso il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e’ stato giudicato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forli’, all’esito di rito abbreviato, colpevole del reato di cui all’articolo 187 C.d.S., commi 1 e 1 bis, per aver guidato un’autovettura in stato di alterazione psico – fisica per aver assunto sostanza stupefacenti o psicotrope, con l’aggravante di aver causato un incidente stradale.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato deducendo:

– violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla procedura di accertamento dello stato di alterazione. Convenendo con la Corte di Appello sul principio per il quale lo stato di alterazione non deve essere provato necessariamente mediante visita neurologica, essendo sufficiente l’analisi del liquidi biologico corroborata da elementi esterni, il ricorrente asserisce che nella specie sono mancanti proprio tali elementi estrinseci, dovendosi ritenere che l’incidente stradale, le cui modalita’ erano state valorizzate dai giudici per affermare la sussistenza del reato, sia stato causato dalle condizioni stradali ed atmosferiche; inoltre, gli agenti intervenuti sul posto non fecero riferimento ad alcun comportamento anomalo del (OMISSIS). Aggiunge l’esponente che la mancata osservanza del protocollo operativo per gli accertamenti richiesti dall’articolo 187 C.d.S., con l’esecuzione del solo esame delle urine, concreta una violazione di legge e non determina l’esistenza di una prova certa che l’assunzione dello stupefacente sia avvenuta immediatamente prima che egli si ponesse alla guida.

– vizio motivazionale in relazione allo stato di alterazione del (OMISSIS) al momento della guida, laddove la Corte di Appello non ha considerato che l’incidente poteva essere stato causato dalle condizioni metereologiche e della strada.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato, nei termini di seguito precisati.

3.1. Non coglie il segno l’evocazione di una violazione di legge per essere stato ritenuto correttamente accertato lo stato di alterazione psico – fisica del (OMISSIS) al momento della guida nonostante la mancanza di una vista medica e comunque per la mancata osservanza del protocollo operativo che prevede la contestuale esecuzione di un esame delle urine e di un esame del sangue.

Come rammenta il ricorrente medesimo, perche’ possa ritenersi accertato il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, la giurisprudenza di questa Corte prescrive l’associazione degli accertamenti biologici ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto; non e’ invece necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici (Sez. 4 , n. 6995 del 09/01/2013 – dep. 12/02/2013, Notaioianni, Rv. 254402), ne’ e’ necessaria una visita medica (Sez. 4 , n. 48004 del 04/11/2009 – dep. 16/12/2009, P.M. in proc. Confortola, Rv. 245798).

Per contro, fondato e’ il rilievo che critica come nel caso specifico si sia ritenuto che i “dati sintomatici” pertinenti e rilevanti possano essere rappresentati esclusivamente dalle modalita’ di guida dell’imputato in occasione del procurato incidente stradale.

Orbene, nella nozione di dati sintomatici non puo’ che rientrare qualsiasi elemento in grado di esprimere lo stato psico – fisico del soggetto di cui trattasi, beninteso al momento in cui questi era alla guida. Pertanto, anche il comportamento alla guida puo’ assumere valenza dimostrativa; ma deve evidentemente trattarsi di un comportamento che non puo’ ragionevolmente essere spiegato con causali alternative a quella dello stato di alterazione. Cosi’, mutatis mutandi, e’ stato escluso che la prova della condotta illecita possa desumersi dall’andatura barcollante dell’imputato: sufficiente per giustificarne la sottoposizione agli accertamenti medico – legali, essa non e’ bastevole ad attestare lo stato di alterazione (Sez. 4 , n. 39160 del 15/05/2013 – dep. 23/09/2013, P.G. in proc. Braccini, Rv. 256830).

Nel caso che occupa, la Corte di Appello ha colto nelle modalita’ del sinistro il dato sintomatico necessario; modalita’ cosi’ descritte: “l’imputato impegno una curva sinistrogira, per il suo senso di marcia, completamente contromano, cosi’ andando ad impattare contro altro veicolo regolarmente circolante sulla propria corsia di marcia – non spiegabili se non con una diminuita capacita’ di riflessi, di lucidita’ e di attenzione alla viabilita’ (nevicava e la strada era sdrucciolevole) da parte del prevenuto…”.

Orbene, in quanto esplicato dalla Corte di Appello non vi e’ alcun dato che deponga univocamente per lo stato di alterazione, posto che l’invasione dell’opposta corsia, avvenuta in tratto curvilineo, su fondo sdrucciolevole e mentre nevicava, secondo l’id quod plerumque accidit ben poteva essere dovuto a mera imperizia o imprudenza nella guida.

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

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