SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 13 settembre 2013, n. 37743
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente –
Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere –
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.S., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 12/4/2012 (n. 1465/11);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. D’AMBROSIO Vito, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 31/5/2010 il Tribunale di Massa condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 800,00, di ammenda C. S., per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. b), per avere guidato in stato di ebbrezza un motoveicolo Piaggio “Poker”, con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,10, con l’aggravante di avere provocato un incidente stradale (in (OMISSIS)).
Con sentenza del 12/4/2012, la Corte di Appello di Genova, dopo avere rigettato l’impugnazione dell’imputato, in accoglimento dell’appello del Procuratore Generale, escluse le attenuanti generiche riconosciute in primo grado, aumentava la pena a mesi 3 di arresto ed Euro 1.200,00, di ammenda. Osservava la Corte di merito che la non lieve entità del fatto e l’assenza di elementi positivi di valutazione, inibiva il riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando:
2.1. la errata applicazione della legge, per avere la corte di merito escluso le attenuanti generiche sulla base di una presunta gravità del fatto che, nel caso concreto, non sussisteva, essendo stato il C. vittima e non causa, dell’incidente provocato da tale B.L.;
2.2. la erronea applicazione della legge, laddove era stata riconosciuta la sussistenza della aggravante pur senza avere l’imputato “provocato” l’incidente.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è solo in parte fondato.
3.1. In ordine alla censura relativa al diniego delle attenuanti generiche, è insegnamento di questa Corte che “La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62 bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato” (Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 42688 del 24/09/2008 Ud. (dep. 14/11/2008), Caridi, Rv.242419; Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004), Anaderio, Rv. 229768; Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 6771 del 22/04/1981 Ud. (dep. 09/07/1981), Brunelli, Rv. 149699).
Nel caso di specie la corte di merito, nel negare le attenuanti, ha richiamato l’entità del fatto commesso, in ragione della non modesta quantità del tasso alcolemico rilevato, nonchè l’assenza di elementi positivi di valutazione (l’imputato è gravato da precedenti penali).
La coerenza e logicità della motivazione sul punto, la rende insindacabile in questa sede.
3.2. Fondato è invece il motivo di censura relativo al difetto di motivazione sulla sussistenza dell’aggravante di cui dell’art. 186 C.d.S., comma 2 bis. Invero nel capo di imputazione è stato contestato all’imputato di essere rimasto “coinvolto” in un incidente stradale.
Nella sentenza non vengono spesi argomenti per spiegare le modalità e l’entità di tale coinvolgimento.
Orbene il mero coinvolgimento in un incidente, da parte di un soggetto che trovasi alla guida in stato di ebbrezza, da solo non integra l’aggravante di cui al citato comma 2 bis. Tale norma, pretende che il soggetto abbia “provocato” un incidente e quindi che sia accertato un coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro. Assimilare il “coinvolgimento” in un incidente con la condotta di chi “provoca” il sinistro, costituirebbe un’inammissibile ipotesi di analogia “in malam partem”.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 bis e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p., dichiara irrevocabile l’affermazione della colpevolezza.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2013.
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