Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 13 agosto 2012 n. 32439. Ritiro della patente nel caso di guida di ciclomotore (Vespa Piaggio 50) in stato di ebbrezza

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 13 agosto 2012 n. 32439

Precisazione della S.C. in forza del principio delle S.U. secondo cui le sanzioni accessorie non si applicano alle infrazioni commesse guidando veicoli che non richiedono la patente.
Nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha una idoneità ed una efficacia assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l’ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto ‘anche’ alla guida del ciclomotore.

Sorrento 20 agosto 2012.

Avv. Renato D’Isa

Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2012/08/guida-il-motorino-ubriaco-si-al-ritiro-della-patente-di-guida.html

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