Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 11 aprile 2014, n. 16074
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Galatina, ha disposto la non menzione nel casellario giudiziale della condanna emessa nei confronti di F.G.A. dal primo giudice, confermandola nel resto.
Secondo l’accertamento condotto nei gradi di merito, il F. percorreva a bordo dell’autocarro Fiat Ducato targato (…) la strada provinciale (omissis) quando, giunto in prossimità del km. (…), nel mentre si apprestava ad eseguire la manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada rurale laterale, veniva a collisione con l’autovettura condotta da R.A. che, proveniente da tergo, era impegnata in una manovra di sorpasso irregolare; dopo l’impatto con l’autocarro l’autovettura andava a collidere anche contro il guardrail di sinistra e quindi precipitava dal lato destro della strada sul piano di campagna sottostante ed il R. riportava lesioni che ne cagionavano la morte.
Ad avviso della Corte di appello, pur essendo indubitabile che la vittima avesse concorso a cagionare l’evento per aver intrapreso una manovra di sorpasso in violazione della linea longitudinale continua, l’imputato aveva egli pure concorso alla verificazione del sinistro intralciando la manovra di sorpasso, posto che l’urto tra i veicoli era avvenuto quando il furgone aveva oltrepassato la linea di mezzeria ed il F. non aveva verificato se da tergo sopraggiungesse un veicolo in fase di sorpasso. Quanto al fatto che, a causa della mancanza del guardrail sul lato destro, il veicolo del R. fosse andato ad impattare con un grosso albero di ulivo, riportando proprio a seguito di tale collisione le lesioni che ne avevano poi cagionato la morte, il Collegio territoriale ha ritenuto che ciò non rappresentasse causa da sola sufficiente a causare l’evento illecito, posto che l’impatto con l’ulivo era stato provocato dalla collisione con l’autocarro.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando l’insussistenza degli elementi necessari a fondare un giudizio di colpevolezza per il fatto contestato. Invero, il consulente tecnico ing. N. ha chiarito che “l’evento è sicuramente avvenuto al di sotto dei tempi di reazione di entrambi i conducenti”, affermazione che per l’esponente sta a significare che il F. non poté avvedersi della manovra di sorpasso eseguita dal R. , e che quindi l’imputato non poteva prevedere l’evento poi verificatosi.
Lamenta, ancora, che la condanna è stata basata su massime di comune esperienza; che la Corte di Appello non ha tenuto conto di doglianze della difesa; che non vi è certezza del fatto che l’evento si sarebbe egualmente verificato pur in assenza di quella fuoriuscita d’aria dal pneumatico posteriore destro del veicolo del R. che determinò un abbassamento della pressione della gomma; che non vi è certezza che sia stato l’impatto con il furgone (che per altro verso si afferma incerto) a determinare la morte del R. , posto che il consulente ha affermato che, ove presente, il guardrail di destra avrebbe mantenuto il veicolo in carreggiata; che non vi è certezza che il F. , prima di intraprendere la manovra di svolta, non si sia accertato che taluno sopraggiungesse da tergo, non avendo ben considerato quanto riferito dalla teste D.A. ; che non si può escludere che l’impatto tra i due veicoli sia stato determinato dal disturbo che il veicolo del R. ricevette, in fase di sorpasso, dalle autovetture che sopraggiungevano di fronte. Lamenta, infine, che la Corte di Appello non abbia escusso il teste F.A. , ancorché determinante.
Sotto diverso profilo, il ricorrente lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
3. In data 18.3.2014 è stata depositata nell’interesse della parte civile R.E. una ‘memoria difensiva ex art. 121 c.p.p.”, con la quale si eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché incentrato su censure in fatto e si assume l’infondatezza nel merito del medesimo.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. L’impugnazione risulta, invero, per larga parte incentrata su censure proposte alla Corte di Appello e da questa compiutamente valutate.
Il dato fattuale dal quale la Corte di Appello ha ritenuto di dover prendere le mosse è rappresentato dall’avvenuto contatto tra i veicoli. Su tale giudizio conviene anche il ricorrente, che solo in un fugace passaggio, dopo aver formulato rilievi sul presupposto dell’avvenuta collisione tra i veicoli, afferma esservi incertezza al riguardo.
Una volta stabilito che i veicoli vennero a contatto, ogni ulteriore questione in merito al nesso eziologico tra il comportamento del F. e l’evento luttuoso non ha ragion d’essere, poiché il principio dell’equivalenza delle cause rende irrilevante che l’eventuale presenza del guardrail di destra avrebbe fermato il veicolo condotto dal R. , evitando così l’impatto con l’albero di ulivo.
Tuttavia, la sentenza impugnata si appalesa carente sul piano motivazionale laddove ricostruisce la condotta colposa del F. .
Non è inutile ribadire che, in tema di circolazione stradale, la manovra di conversione di un veicolo (sia sulla destra, e ancora di più, sulla sinistra) per uscire dalla sede stradale deve essere effettuata solo se si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa senza pericolo per gli altri utenti della strada (lasciando libero così nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione: Sez. 4, n. 42493 del 03/10/2012 – dep. 31/10/2012, Pezzoli, Rv. 254612; segnalando il cambio di direzione: Sez. 4, n. 4825 del 11/12/2002 – dep. 03/02/2003, Caporaso, Rv. 224920).
In particolare, il conducente di un veicolo, quando intende cambiare direzione di marcia, non ha soltanto l’obbligo di segnalare il cambio di direzione ma anche quello di accertarsi, attraverso lo specchio retrovisivo, prima di iniziare la manovra, se la stessa possa creare pericoli di collisione con altri veicoli (similmente Sez. 4, n. 12148 del 12/06/1991 – dep. 29/11/1991, Caddeo, Rv. 188688).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che il F. non aveva verificato se da tergo sopraggiungeva un veicolo in fase di sorpasso, richiamando a conforto dell’affermazione la circostanza che l’autovettura era stata colpita in un punto prossimo alla parte posteriore, ovvero – è stata l’ulteriore deduzione della Corte territoriale -, quando la manovra di sorpasso era già in fase avanzata di esecuzione.
Ma tale deduzione risulta formulata senza alcun riferimento ai dati scientifici che permettono di ritenere quel dato indipendente dalle molte variabili che si sono concretizzate nella specifica vicenda. Ad esempio, le rispettive velocità (12Km/h quella dell’autocarro; 93 km/h per l’autovettura) e lo stato dei luoghi (che neppure viene descritto, pur potendo essere non irrilevante, ad esempio, che la strada percorsa dai due veicoli fosse a due sole corsie oppure più ampia, rettilinea o meno, tale da permettere di avere la piena visuale del tratto alle sue spalle). Neppure è stata formulata dopo aver elaborato quanto era stato riferito nel processo dall’ing. N. (e registrato dalla Corte di Appello) circa il fatto che l’evento si era verificato “al di sotto dei tempi di reazione di entrambi” i conducenti, né si è verificata l’esistenza di una concreta possibilità, per il conducente dell’autocarro, di avvistare l’auto sopraggiungente.
Ne risulta l’apoditticità della più rilevante tra le affermazioni fatte dalla Corte di Appello; con il che risulta non fornita di adeguata motivazione la ritenuta mancata previa osservazione da parte del F. dell’area alle sue spalle e alla sua sinistra e la possibilità che questi aveva avuto di accorgersi del sopravveniente R. .
5. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo esame, alla quale va demandato il regolamento tra le parti delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Lecce, cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
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