Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 1 dicembre 2014, n. 50053
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3221/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del 11/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI RIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3221/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del 11/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI RIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’11/10/2013, la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza con la quale, in data 16/5/2012, il Tribunale di Macerata aveva condannato (OMISSIS) alla pena (sospesa) di mesi 3 di arresto ed euro 2.000 di ammenda, avendolo ritenuto responsabile del reato p. e p. dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b) e comma 2 sexies a lui ascritto per essere stato colto alla guida dell’autovettura Mercedes tg. (OMISSIS) in stato di ebbrezza (alcolemia g/l 1,63 alla prima prova e g/l 1,44 alla seconda) derivante dall’assunzione di bevande alcoliche, con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno; fatto accertato in (OMISSIS), alle ore 4,41 circa.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge, per non avere la Corte di merito tenuto conto della richiesta di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, con la sanzione del lavoro di pubblica utilita’ ex Decreto Legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, articolo 54.
Rileva che tale sanzione sostitutiva era stata ritualmente richiesta dal difensore nelle sue conclusioni, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, ma che su di essa la Corte non si e’ pronunciata, tra l’altro riportando erroneamente in sentenza le conclusioni di altro procedimento.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto fondata sulla testimonianza del brigadiere (OMISSIS), il quale, richiesto dalla difesa, in sede di controesame, se all’accertamento aveva presenziato un avvocato chiamato dall’imputato, aveva risposto di no, affermando che il (OMISSIS), sebbene ritualmente informato della facolta’ di farsi assistere da un difensore, vi aveva espressamente rinunciato.
Sul punto la testimonianza pero’, secondo il ricorrente, si era rivelata contraddittoria e carente, atteso che, rispondendo ad altra domanda della difesa, il teste aveva poi affermato che il mezzo era stato affidato a tale (OMISSIS), che altri non era che il difensore dell’imputato.
Osserva che l’argomento speso in sentenza al fine di riconoscere attendibilita’ al teste, secondo cui la consegna dell’autovettura sarebbe avvenuta alle ore 5,00, a distanza dunque di venti minuti dal fermo, e’ infondato, dal momento che il difensore era in realta’ intervenuto pochi minuti dopo la chiamata.
Cio’ posto, si duole del fatto che gli agenti non avevano atteso l’intervento del difensore ma avevano proceduto ugualmente all’accertamento, nonostante la specifica richiesta di assistenza da parte dell’indagato.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’eccezione di inutilizzabilita’ dei referti dell’alcoltest.
Ribadita la tesi secondo cui, non appena fermato, egli chiamo’ immediatamente il proprio difensore, residente a pochi chilometri dal luogo dell’accertamento, ottenendo da quest’ultimo assicurazione che sarebbe arrivato in pochi minuti, lamenta che i carabinieri procedettero ugualmente all’alcoltest, falsamente indicando nel verbale che il soggetto controllato aveva rifiutato l’assistenza di un difensore.
Reitera, pertanto, l’eccezione di invalidita’ dell’alcoltest, in quanto accertamento irripetibile eseguito senza attendere l’arrivo del difensore, assicurato in pochi minuti, nonostante fosse stata espressa da parte dell’indagato la volonta’ di avvalersi della sua assistenza.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Lamenta che sul punto la Corte d’appello ha omesso di motivare adeguatamente il diniego delle richieste attenuanti, facendo riferimento alla gravita’ dei fatti senza pero’ descriverli nemmeno sommariamente.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge, per non avere la Corte di merito tenuto conto della richiesta di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, con la sanzione del lavoro di pubblica utilita’ ex Decreto Legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, articolo 54.
Rileva che tale sanzione sostitutiva era stata ritualmente richiesta dal difensore nelle sue conclusioni, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, ma che su di essa la Corte non si e’ pronunciata, tra l’altro riportando erroneamente in sentenza le conclusioni di altro procedimento.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto fondata sulla testimonianza del brigadiere (OMISSIS), il quale, richiesto dalla difesa, in sede di controesame, se all’accertamento aveva presenziato un avvocato chiamato dall’imputato, aveva risposto di no, affermando che il (OMISSIS), sebbene ritualmente informato della facolta’ di farsi assistere da un difensore, vi aveva espressamente rinunciato.
Sul punto la testimonianza pero’, secondo il ricorrente, si era rivelata contraddittoria e carente, atteso che, rispondendo ad altra domanda della difesa, il teste aveva poi affermato che il mezzo era stato affidato a tale (OMISSIS), che altri non era che il difensore dell’imputato.
Osserva che l’argomento speso in sentenza al fine di riconoscere attendibilita’ al teste, secondo cui la consegna dell’autovettura sarebbe avvenuta alle ore 5,00, a distanza dunque di venti minuti dal fermo, e’ infondato, dal momento che il difensore era in realta’ intervenuto pochi minuti dopo la chiamata.
Cio’ posto, si duole del fatto che gli agenti non avevano atteso l’intervento del difensore ma avevano proceduto ugualmente all’accertamento, nonostante la specifica richiesta di assistenza da parte dell’indagato.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’eccezione di inutilizzabilita’ dei referti dell’alcoltest.
Ribadita la tesi secondo cui, non appena fermato, egli chiamo’ immediatamente il proprio difensore, residente a pochi chilometri dal luogo dell’accertamento, ottenendo da quest’ultimo assicurazione che sarebbe arrivato in pochi minuti, lamenta che i carabinieri procedettero ugualmente all’alcoltest, falsamente indicando nel verbale che il soggetto controllato aveva rifiutato l’assistenza di un difensore.
Reitera, pertanto, l’eccezione di invalidita’ dell’alcoltest, in quanto accertamento irripetibile eseguito senza attendere l’arrivo del difensore, assicurato in pochi minuti, nonostante fosse stata espressa da parte dell’indagato la volonta’ di avvalersi della sua assistenza.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Lamenta che sul punto la Corte d’appello ha omesso di motivare adeguatamente il diniego delle richieste attenuanti, facendo riferimento alla gravita’ dei fatti senza pero’ descriverli nemmeno sommariamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Sono infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, congiuntamente esaminabili e di rilievo preliminare.
Al riguardo e’ appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, ai sensi del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale stato (mediante il c.d. alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile cui il difensore puo’ assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facolta’ di farsi assistere da difensore di fiducia (Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013, dep. 2014, Zanutto, Rv. 258614; Sez. 4, n. 18654 del 21/3/2013, Carapella, non mass.; Sez. 4, n. 27736 del 08/05/2007, Nania, Rv. 236933).
Per vero, l’articolo 356 c.p.p., prevede soltanto la facolta’ del difensore di assistere alla perquisizione e agli accertamenti urgenti ed all’eventuale sequestro, “senza diritto di essere preventivamente avvisato”. E l’articolo 114 disp. att. c.p.p., a sua volta, impone alla Polizia giudiziaria, nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 c.p.p., soltanto l’obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facolta’ di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non pone alcun obbligo di avviso per il difensore, ne’ l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio nel caso l’indagato non intenda farsi assistere da chicchessia. Non costituisce, pertanto, violazione dei diritti di difesa dell’indagato, ne’ il mancato avviso al difensore, ne’ l’aver proceduto da parte della Polizia giudiziaria senza attendere l’arrivo del difensore, anche qualora questi abbia comunque avuto notizia dell’imminente perquisizione e intenda parteciparvi (v. Sez. 6, n. 11908 del 23/10/1992, Torcaso, Rv. 192917).
Pacifico essendo che nell’occasione il difensore non fosse presente al momento del fermo e dell’accertamento, le doglianze relative alla verbalizzazione (asseritamente non veritiera) del rifiuto del soggetto sottoposto ad accertamento di avvalersi della facolta’ di farsi assistere da un difensore – doglianze peraltro, sul piano processuale, non suffragate da univoche e obiettive emergenze processuali, idonee ad imporsi sulla diversa ricostruzione accolta dai giudici di merito – si rivelano, comunque, del tutto ininfluenti, atteso che, quand’anche, come sostenuto dal ricorrente, non vi fosse stata detta rinuncia ma anzi l’indagato avesse espresso la volonta’ di farsi assistere dal difensore e lo avesse pure chiamato, non vi era comunque alcun obbligo da parte degli agenti accertatori di attendere l’arrivo del difensore, indipendentemente dalle assicurazioni verbali di un suo pronto arrivo, cio’ come noto spiegandosi in relazione delle esigenze di tempestiva esecuzione dell’accertamento mediante alcoltest, onde assicurarne l’efficacia.
Nel caso di specie non e’ contestato, ma e’ anzi implicitamente ammesso, che l’avvertimento detto (circa la facolta’ di farsi assistere da un difensore) sia stato ritualmente dato all’imputato dagli agenti accertatori: il che soddisfa pienamente ed esaurisce gli obblighi loro imposti dalle citate norme, nei sensi e limiti predetti.
Per il resto, le contestazioni mosse in ordine alla attendibilita’ della verbalizzazione, oltre a non essere, come detto, in se’ suffragate da oggettive e univoche evidenze, si appalesano comunque inidonee a porre nel dubbio il fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’, poggiando questa esclusivamente sul dato oggettivo e in se’ non contestato rappresentato dagli esiti dell’alcoltest.
4. E’ altresi’ infondata la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche (quarto motivo).
Occorre al riguardo rammentare che la concessione o meno delle attenuanti generiche e’ un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalita’ del giudice, sottratto al controllo di legittimita’, tanto che “ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicche’ anche un solo elemento attinente alla personalita’ del colpevole o all’entita’ del reato ed alle modalita’ di esecuzione di esso puo’ essere sufficiente in tal senso” (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
Cio’ posto e’ da escludersi che, nel caso in esame, il diniego delle attenuanti generiche siano frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che, comunque, si espongano a censura di vizio di motivazione, avendo il giudice a quo sia pure sinteticamente ma specificamente motivato sul punto, facendo peraltro riferimento non solo alla gravita’ del fatto – valutazione la cui giustificazione, genericamente disconosciuta dal ricorrente, puo’ certamente trarsi dalla stessa descrizione contenuta in imputazione e nella parte narrativa della sentenza impugnata – ma anche al comportamento susseguente dell’imputato e, segnatamente, alla proposizione di una opposizione a decreto penale di condanna fondata su “motivi, poi riproposti con l’atto d’appello, di nessuna consistenza” e, ancora, alla insussistenza di alcun altro “elemento di giudizio positivamente valutabile a tale scopo”.
5. E’ invece fondato il primo motivo di ricorso.
Giusta quanto dedotto dal ricorrente, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 54 risulta espressamente richiesta dalla difesa dell’imputato nelle conclusioni rassegnate nel giudizio d’appello.
Sul punto la Corte territoriale ha omesso di pronunciare, di fatto dunque denegando il richiesto beneficio senza alcuna motivazione.
Giova peraltro evidenziare, in punto di diritto, che alla richiesta non osta il fatto che l’applicabilita’ di tale sanzione sostitutiva sia prevista da una norma (articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, aggiunto dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, articolo 33, comma 1, lettera d) introdotta successivamente alla commissione del fatto.
Come questa Corte ha, infatti, piu’ volte avuto modo di precisare, l’applicazione del lavoro di pubblica utilita’ – anche per gli ulteriori effetti che derivano in caso di esito positivo del suo svolgimento – puo’ risolversi in una disposizione di favore per il reo e, in quanto tale, ben puo’ quindi trovare applicazione, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, ove non definiti con sentenza irrevocabile (v. e pluribus Sez. 4, n. 11198 del 17/01/2012, Ghibaudo, Rv. 252170).
Con riferimento all’ipotesi de qua, peraltro (che e’ quella – giova rimarcare – di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b) il contenuto piu’ favorevole della citata disposizione puo’ senza riserve apprezzarsi con riferimento al trattamento sanzionatorio nel suo complesso considerato, non risultando modificata in peius (come invece avvenuto per l’ipotesi di cui alla lettera c) la forbice edittale per essa prevista al momento del fatto (ammenda da euro 800 a euro 3.200 e arresto fino a sei mesi: articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b) come sostituito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, articolo 4, comma 1, lettera a), convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008, n. 125) all’interno della quale e’ stata determinata dal giudice di merito la pena in concreto applicata.
Di guisa che, anche sotto tale profilo, nulla ostava all’esame della richiesta applicazione della sanzione sostitutiva seppur parametrata alla pena detentiva e pecuniaria inflitta con riferimento alla previgente disciplina, essendo questa – ripetesi – per il reato de quo rimasta immutata a seguito della citata novella di cui alla Legge n. 120 del 2010 che, per esso, ha realizzato dunque solo un mutamento unidirezionale in melius attraverso, per l’appunto, l’introduzione di del detto beneficio.
L’omessa pronuncia sul punto da parte della Corte territoriale deve dunque condurre, ai sensi dell’articolo 623 c.p.p., all’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio – essendo quella a quo Corte d’appello monosezionale – alla Corte d’appello di Perugia, ai sensi dell’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera c).
Il ricorso va invece rigettato nel resto; ne deriva la irrevocabilita’ dell’affermazione di responsabilita’, che va dichiarata ai sensi dell’articolo 624 c.p.p..
Al riguardo e’ appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, ai sensi del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale stato (mediante il c.d. alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile cui il difensore puo’ assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facolta’ di farsi assistere da difensore di fiducia (Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013, dep. 2014, Zanutto, Rv. 258614; Sez. 4, n. 18654 del 21/3/2013, Carapella, non mass.; Sez. 4, n. 27736 del 08/05/2007, Nania, Rv. 236933).
Per vero, l’articolo 356 c.p.p., prevede soltanto la facolta’ del difensore di assistere alla perquisizione e agli accertamenti urgenti ed all’eventuale sequestro, “senza diritto di essere preventivamente avvisato”. E l’articolo 114 disp. att. c.p.p., a sua volta, impone alla Polizia giudiziaria, nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 c.p.p., soltanto l’obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facolta’ di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non pone alcun obbligo di avviso per il difensore, ne’ l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio nel caso l’indagato non intenda farsi assistere da chicchessia. Non costituisce, pertanto, violazione dei diritti di difesa dell’indagato, ne’ il mancato avviso al difensore, ne’ l’aver proceduto da parte della Polizia giudiziaria senza attendere l’arrivo del difensore, anche qualora questi abbia comunque avuto notizia dell’imminente perquisizione e intenda parteciparvi (v. Sez. 6, n. 11908 del 23/10/1992, Torcaso, Rv. 192917).
Pacifico essendo che nell’occasione il difensore non fosse presente al momento del fermo e dell’accertamento, le doglianze relative alla verbalizzazione (asseritamente non veritiera) del rifiuto del soggetto sottoposto ad accertamento di avvalersi della facolta’ di farsi assistere da un difensore – doglianze peraltro, sul piano processuale, non suffragate da univoche e obiettive emergenze processuali, idonee ad imporsi sulla diversa ricostruzione accolta dai giudici di merito – si rivelano, comunque, del tutto ininfluenti, atteso che, quand’anche, come sostenuto dal ricorrente, non vi fosse stata detta rinuncia ma anzi l’indagato avesse espresso la volonta’ di farsi assistere dal difensore e lo avesse pure chiamato, non vi era comunque alcun obbligo da parte degli agenti accertatori di attendere l’arrivo del difensore, indipendentemente dalle assicurazioni verbali di un suo pronto arrivo, cio’ come noto spiegandosi in relazione delle esigenze di tempestiva esecuzione dell’accertamento mediante alcoltest, onde assicurarne l’efficacia.
Nel caso di specie non e’ contestato, ma e’ anzi implicitamente ammesso, che l’avvertimento detto (circa la facolta’ di farsi assistere da un difensore) sia stato ritualmente dato all’imputato dagli agenti accertatori: il che soddisfa pienamente ed esaurisce gli obblighi loro imposti dalle citate norme, nei sensi e limiti predetti.
Per il resto, le contestazioni mosse in ordine alla attendibilita’ della verbalizzazione, oltre a non essere, come detto, in se’ suffragate da oggettive e univoche evidenze, si appalesano comunque inidonee a porre nel dubbio il fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’, poggiando questa esclusivamente sul dato oggettivo e in se’ non contestato rappresentato dagli esiti dell’alcoltest.
4. E’ altresi’ infondata la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche (quarto motivo).
Occorre al riguardo rammentare che la concessione o meno delle attenuanti generiche e’ un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalita’ del giudice, sottratto al controllo di legittimita’, tanto che “ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicche’ anche un solo elemento attinente alla personalita’ del colpevole o all’entita’ del reato ed alle modalita’ di esecuzione di esso puo’ essere sufficiente in tal senso” (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
Cio’ posto e’ da escludersi che, nel caso in esame, il diniego delle attenuanti generiche siano frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che, comunque, si espongano a censura di vizio di motivazione, avendo il giudice a quo sia pure sinteticamente ma specificamente motivato sul punto, facendo peraltro riferimento non solo alla gravita’ del fatto – valutazione la cui giustificazione, genericamente disconosciuta dal ricorrente, puo’ certamente trarsi dalla stessa descrizione contenuta in imputazione e nella parte narrativa della sentenza impugnata – ma anche al comportamento susseguente dell’imputato e, segnatamente, alla proposizione di una opposizione a decreto penale di condanna fondata su “motivi, poi riproposti con l’atto d’appello, di nessuna consistenza” e, ancora, alla insussistenza di alcun altro “elemento di giudizio positivamente valutabile a tale scopo”.
5. E’ invece fondato il primo motivo di ricorso.
Giusta quanto dedotto dal ricorrente, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 54 risulta espressamente richiesta dalla difesa dell’imputato nelle conclusioni rassegnate nel giudizio d’appello.
Sul punto la Corte territoriale ha omesso di pronunciare, di fatto dunque denegando il richiesto beneficio senza alcuna motivazione.
Giova peraltro evidenziare, in punto di diritto, che alla richiesta non osta il fatto che l’applicabilita’ di tale sanzione sostitutiva sia prevista da una norma (articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, aggiunto dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, articolo 33, comma 1, lettera d) introdotta successivamente alla commissione del fatto.
Come questa Corte ha, infatti, piu’ volte avuto modo di precisare, l’applicazione del lavoro di pubblica utilita’ – anche per gli ulteriori effetti che derivano in caso di esito positivo del suo svolgimento – puo’ risolversi in una disposizione di favore per il reo e, in quanto tale, ben puo’ quindi trovare applicazione, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, ove non definiti con sentenza irrevocabile (v. e pluribus Sez. 4, n. 11198 del 17/01/2012, Ghibaudo, Rv. 252170).
Con riferimento all’ipotesi de qua, peraltro (che e’ quella – giova rimarcare – di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b) il contenuto piu’ favorevole della citata disposizione puo’ senza riserve apprezzarsi con riferimento al trattamento sanzionatorio nel suo complesso considerato, non risultando modificata in peius (come invece avvenuto per l’ipotesi di cui alla lettera c) la forbice edittale per essa prevista al momento del fatto (ammenda da euro 800 a euro 3.200 e arresto fino a sei mesi: articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b) come sostituito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, articolo 4, comma 1, lettera a), convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008, n. 125) all’interno della quale e’ stata determinata dal giudice di merito la pena in concreto applicata.
Di guisa che, anche sotto tale profilo, nulla ostava all’esame della richiesta applicazione della sanzione sostitutiva seppur parametrata alla pena detentiva e pecuniaria inflitta con riferimento alla previgente disciplina, essendo questa – ripetesi – per il reato de quo rimasta immutata a seguito della citata novella di cui alla Legge n. 120 del 2010 che, per esso, ha realizzato dunque solo un mutamento unidirezionale in melius attraverso, per l’appunto, l’introduzione di del detto beneficio.
L’omessa pronuncia sul punto da parte della Corte territoriale deve dunque condurre, ai sensi dell’articolo 623 c.p.p., all’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio – essendo quella a quo Corte d’appello monosezionale – alla Corte d’appello di Perugia, ai sensi dell’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera c).
Il ricorso va invece rigettato nel resto; ne deriva la irrevocabilita’ dell’affermazione di responsabilita’, che va dichiarata ai sensi dell’articolo 624 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il lavoro di pubblica utilita’ e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Visto l’articolo 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’.
Rigetta nel resto il ricorso.
Visto l’articolo 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’.
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