Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 9 marzo 2017, n. 11417

Il Dlgs 158/2015 fa scattare la non punibilità e non soltanto un’attenuante per l’omesso versamento dei contributi se gli importi dovuti sono pagati prima dell’apertura del dibattimento

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 9 marzo 2017, n. 11417

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – rel. Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 4/11/2014 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udite le richieste del difensore del ricorrente, avv. Pasquale Paolo Cutolo del Foro di Milano, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) del Foro di Milano, come da delega che deposita, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6.3.2014 la terza Sezione della Corte di Cassazione annullava la sentenza del 18.1.2013 della Corte di appello di Milano, limitatamente alla richiesta L. n. 689 del 1981, ex articolo 53, di conversione della pena (da detentiva a pecuniaria) avanzata dall’appellante (OMISSIS), ritenendo sul punto erronea la motivazione adottata dal giudice di merito per opporre diniego alla detta richiesta.

2. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4.11.2014, decidendo in sede di rinvio, nel ridurre la pena inflitta a mesi 4 di reclusione (per il reato Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 10 bis), confermava nel resto la sentenza del primo giudice, rigettando nuovamente la richiesta dell’imputato di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria L. n. 689 cit., ex articolo 53.

La Corte riteneva di non aderire alla richiesta di conversione per le seguenti ragioni:

– particolaregravita’ della condotta criminosa, trattandosi di omessoversamento di ritenute certificate per Euro 218.410;

– assenza di spontaneita’ nel pagamento tardivo (dopo quattro anni) dell’imposta;

– mancata dimostrazione della sussistenza di difficolta’ economiche dell’azienda;

– sussistenza di cinque condanne a carico per reati analoghi e conseguente impossibilita’ di formulare un giudizio prognostico positivo.

3. Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 53, quanto alla omessa sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, deducendo la illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione al riguardo adottata dal giudice di merito.

4. La difesa ha depositato memoria in data 31.3.2016 con cui deduce motivi aggiunti: insiste sul vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’articolo 53 cit.; deduce lo ius superveniens relativamente alla causa di non punibilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, introdotta dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 11, avendo l’imputato provveduto a versare, prima dell’apertura del dibattimento, l’intero importo dell’imposta evasa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ fondato ed assorbente il motivo con il quale e’ stato invocato lo ius superveniens relativamente alla causa di non punibilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, introdotta dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 11, comma 1, (pubblicato il 7.10.15 ed entrato in vigore il 22.10.2015).

2. Tale norma prevede che “i reati di cui agli articolo 10 bis e 10 ter, e articolo 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonche’ del ravvedimento operoso”.

Al riguardo e’ stato di recente affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, la suddetta causa di non punibilita’ e’ applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era gia’ stato aperto il dibattimento (Sez. 3, n. 40314 del 30/03/2016, Fregolent, Rv. 267807).

In tale arresto giurisprudenziale, che si condivide, si sostiene che la modifica normativa introdotta dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 11, ha attribuito all’integrale pagamento dei debiti tributari, nel caso dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10 bis e 10 ter, e articolo 10 quater, comma 1, efficacia estintiva, e non piu’ soltanto attenuante. Pur indicando nella dichiarazione di apertura del dibattimento il limite di rilevanza della causa estintiva, si rileva che la diversa natura giuridica e la piu’ ampia efficacia attribuite alla fattispecie implica, nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158 del 2015, la necessita’ di una parificazione degli effetti della causa di non punibilita’ anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione “procedimentale”. Cio’ in quanto la diversa natura assegnata al pagamento del debito tributario, quale “fatto” che non riguarda piu’ soltanto il quantum della punibilita’, ma l’an della punibilita’, comporta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato oltrepassato il limite temporale di rilevanza previsto dalla norma, l’imputato debba essere considerato nelle medesime condizioni fondanti l’efficacia della causa estintiva; cio’ e’ imposto dal principio di uguaglianza, che vieta trattamenti differenti per situazioni uguali, dovendosi ritenere che il pagamento del debito tributario assuma la medesima efficacia estintiva, sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158 del 2015, che avvenga dopo tale limite, purche’ prima del giudicato; viceversa, si registrerebbe una disparita’ di trattamento in relazione a situazioni uguali in ordine alla quale sarebbe prospettabile una questione di illegittimita’ costituzionale.

3. Nel caso che occupa risulta pacificamente dalla sentenza impugnata che il ricorrente, imputato del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, ha provveduto al pagamento integrale degli importi tributari dovuti in data 15.12.2010, e cio’ addirittura prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, avvenuta in data 10.5.2012, tant’e’ che gli veniva riconosciuta, nella formulazione in allora vigente, l’attenuante speciale prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, attualmente divenuta, sulla base degli stessi elementi, causa di non punibilita’ del reato.

Nulla quaestio, dunque, in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’applicabilita’, nel caso di specie, della disposizione di cui all’articolo 13, Decreto Legislativo cit., che nella vigente formulazione e’ configurata come causa di non punibilita’ della fattispecie di reato oggetto di imputazione.

4. Al riconoscimento della detta esimente non osta la formazione del giudicato progressivo conseguente alla precedente sentenza della terza Sezione che, annullando solo parzialmente la precedente sentenza di condanna in punto di trattamento sanzionatorio, avrebbe precluso l’esame di ogni altro punto della decisione (articolo 624 c.p.p., comma 1).

4.1. Al riguardo si deve premettere che le Sezioni Unite hanno stabilito che l’efficacia del giudicato penale nasce dalla necessita’ di certezza e stabilita’ giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall’esigenza di porre un limite all’intervento dello Stato nella sfera individuale, sicche’ si esprime essenzialmente nel divieto di “bis in idem”, e non implica l’immodificabilita’ in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 260696).

Con tale sentenza le Sezioni Unite hanno registrato e descritto un processo di progressiva erosione del “mito” della intangibilita’ del giudicato, che negli ultimi tempi ha subito una forte accelerazione, sotto la necessita’ di dare esecuzione all’obbligo di ripristinare i diritti del condannato, alla luce di alcune pronunce della Corte costituzionale e della CEDU che hanno inciso su norme penali, a tutela dei valori costituzionali, della salvaguarda dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali.

4.2. Peraltro nel caso in disamina, a ben vedere, non si pone un problema di intangibilita’ del giudicato, atteso che la questione ancora sub iudice e’ strettamente connessa con l’applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13.

Si vuol significare che nel procedimento di cui si tratta e’ ancora in itinere la questione attinente al momento sanzionatorio, nell’ambito della quale si deve necessariamente tenere conto degli effetti di cui al disposto dell’articolo 13 cit., che hanno indubbia rilevanza in punto di applicazione della pena (prima come circostanza attenuante, ora come causa di non punibilita’).

Ebbene, nel momento in cui gli effetti della norma, a seguito di successione di leggi, si modificano in melius nei termini gia’ visti, e’ evidente che, in applicazione dei principi che governano nel nostro sistema il fenomeno della successione di leggi penali (articolo 2 c.p.), la norma piu’ favorevole deve necessariamente trovare applicazione, in quanto essa forma parte integrante del tema, non ancora definito in questo giudizio, delle modalita’ di applicazione (ovvero, a questo punto, di esclusione) della pena.

Pertanto, in considerazione degli effetti piu’ favorevoli della legge sopravvenuta, essa non puo’ essere ignorata in questa sede, in pregiudizio del buon diritto del ricorrente – stante l’accertata ricorrenza delle condizioni – a vedersi riconosciuti i benefici garantiti dall’ordinamento vigente, in ossequio ai superiori principi del favor rei e di uguaglianza fra i cittadini.

4.3. In tal modo, si badi, non si va ad incidere sul giudicato interno formatosi a seguito del precedente annullamento parziale; semmai esso costituisce il presupposto che consente di ritenere la sussistenza degli estremi applicativi della sopravvenuta norma piu’ favorevole, essendo stato definitivamente accertato in giudizio che il prevenuto ha integralmente e tempestivamente pagato, in relazione al reato oggetto di contestazione, l’intero importo del relativo debito tributario, il che attualmente esclude la punibilita’ del fatto.

5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, sussistendo i presupposti applicativi della intervenuta causa di non punibilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, comma 1, nella vigente formulazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata trattandosi di fatto non punibile ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, comma 1.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *