Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 6 giugno 2016, n. 23280

La omessa notificazione dell’avviso di dibattimento (nella specie per il giudizio di appello) al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità di ordine generale insanabile a nulla rilevando che la notifica sia stata eseguita al difensore di ufficio, non potendo l’imputato essere privato dal diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia  e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione, laddove la mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall’art.179 comma primo cod.proc.pen si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio in quanto tale nomina del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal suo difensore

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 6 giugno 2016, n. 23280

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza pronunciata in data 16.4.2015 confermava la sentenza dei Tribunale di Chieti che aveva riconosciuto la responsabilità di C.M., per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 lett.c) C.d.S. aggravato dal fatto di avere provocato un incidente e della guida nottetempo e lo condannava alla pena di anni uno mesi tre di arresto e di € 10.000 di ammenda.
2. avverso la suddetta sentenza interponeva ricorso per cassazione la difesa del C. proponendo un unico motivo con il quale ipotizzava nullità dei giudizio e della sentenza di secondo grado per omesso avviso della udienza dinanzi al giudice di appello al difensore di fiducia ritualmente nominato con dichiarazione di nomina depositata presso la cancelleria della corte di appello in data 24.2.2014, che allegava al ricorso.
Assumeva trattarsi di nullità assoluta e insanabile attenendo allo svolgimento dei diritto di difesa e alla scelta del difensore da parte dell’imputato e che nessuna sanatoria era ipotizzabile anche qualora alla udienza avesse partecipato un difensore di ufficio o altro difensore erroneamente ritenuto di fiducia. Chiedeva pertanto pronunciarsi l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice competente per nuova celebrazione dei giudizio di appello.

Considerato in diritto

1. La difesa deduce ipotesi di nullità dell’intero giudizio di appello e quindi della sentenza impugnata in ragione della omessa notifica dell’avviso dei decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato il quale, con dichiarazione depositata in cancelleria in data 24.2.2014 era stato indicato nell’avv.to Alessandro Pomante con contestuale revoca di ogni altro difensore. Il decreto era invece notificato al precedente difensore nella persona dell’avv.to Luca Sarodi di Pescara, che aveva assistito il C. nel giudizio di primo grado.
2. Sul punto la giurisprudenza dei S.C. ha affermato in maniera costante che la omessa notificazione dell’avviso di dibattimento (nella specie per il giudizio di appello) al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità di ordine generale insanabile a nulla rilevando che la notifica sia stata eseguita al difensore di ufficio, non potendo l’imputato essere privato dal diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia (sez. III, 14.1.2009 rv 242530) e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (sez. IV, 6.12.2013 rv 258615), laddove la mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall’art.179 comma primo cod.proc.pen si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio in quanto tale nomina del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal suo difensore (sez.I, 28.3.2014, Zambon Rv.259614; sez.U 26.3.2015 Maritan, Rv.263598).
3. La circostanza che il decreto di citazione a giudizio contenesse la indicazione che la udienza si sarebbe svolta nelle forme camerali ai sensi degli art. 599 e 127 c.p.p. e che pertanto la partecipazione del difensore dell’imputato non era obbligatoria, nor, pare decisiva a escludere, anche per il caso in specie, ipotesi di nullità assoluta e insanabile, sebbene l’art.179 c.p.p. contempli, quale ipotesi di nullità assoluta in relazione alla posizione dei difensore solo il caso di mancata comparizione dei difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, in quanto se è vero che nella udienza camerale in appello la presenza del difensore non è obbligatoria, l’omesso avviso al difensore di fiducia della citazione del giudizio di appello e contestuale fissazione della udienza di comparizione impedisce a questi qualsiasi opzione sulla scelta processuale da adottare, compromettendo pertanto inesorabilmente il diritto dell’imputato acchè il difensore di fiducia tempestivamente nominato sia ammesso ad esercitare le proprie prerogative. Non v’è dubbio, infatti, che anche la presenza facoltativa presuppone che della facoltà sia stato reso possibile l’esercizio e la predisposizione della strategia difensiva. Nessuna eccezione può dunque ammettersi alla regola che il difensore deve essere compiutamente avvisato dell’udienza, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). (sez.I, 4.3.2009, Ilardi e altro Rv 242850).
La sentenza impugnata va conseguentemente annullata per i profili di nullità sopra evidenziati e tempestivamente eccepiti, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, in quanto la Corte di Appello di L’Aquila risulta essere mono sezionale, per il nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.

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