Affinché sia integrata la fattispecie sanzionata dall’art. 624 bis cod. pen., è necessario che sia accertato che il luogo nel quale è perpetrato il furto sia per sua struttura o per l’uso che se ne faccia in concreto, una destinazione legata e riservata alla esplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari, ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale, politica; deve cioè trattarsi di luoghi deputati allo svolgimento di attività che richiedano una qualche apprezzabile permanenza, ancorché transitoria e contingente, della persona offesa, per taluna delle finalità predette. Ne consegue che non è integrato il reato di furto in abitazione, ma quella di furto aggravato ex art. 825, n. 7 c.p., se l’appropriazione di prodotti avviene nell’area della farmacia accessibile a chiunque
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
SENTENZA 5 maggio 2017, n.21865
1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Termini Imerese a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di D.R. per il reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. commesso in data (omissis) .
2. L’imputazione concerneva il seguente fatto: l’imputata, entrata in una farmacia, aveva ordinato un farmaco molto costoso lasciando una cauzione di Euro 105,00; mentre la farmacista si era allontanata dal banco per controllare caratteristiche e reperibilità del prodotto richiesto, il sistema di sorveglianza aveva ripreso l’imputata mentre prelevava furtivamente dagli espositori situati dietro il banco vendite diversi prodotti per un valore di Euro 60,00. Il tribunale aveva accolto la qualificazione giuridica del fatto indicata nel capo d’imputazione, mentre la Corte di Appello ha diversamente qualificato il fatto ai sensi degli artt.624 e 625 n.7 cod. pen., in ogni caso rigettando l’eccezione di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela in ragione della procedibilità d’ufficio del reato di furto aggravato.
3. Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo deducendo erronea applicazione della legge penale per aver accolto un’interpretazione restrittiva del disposto dell’art.624 bis cod. pen., escludendo che si tratti di furto in luogo in cui si svolgono atti della vita privata, in contrasto con la volontà del legislatore e con la giurisprudenza di legittimità. Secondo il Procuratore ricorrente, il luogo di privata dimora deve intendersi in senso più ampio di abitazione, ricomprendendovi ogni luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.
4. D.R. ricorre censurando la sentenza impugnata per violazione del principio di correlazione tra la ritenuta circostanza aggravante di cui all’art.625 n.7 cod. pen. e l’accusa, trattandosi di aggravante in antitesi con la contestata ipotesi di furto in abitazione, e per erronea applicazione dell’art.625 n.7 cod. pen. in quanto le confezioni di crema abbronzante delle quali l’imputata si sarebbe impossessata erano ben custodite in una vetrinetta posta a ridosso del bancone di vendita e sotto la diretta e continua sorveglianza della farmacista.
Considerato in diritto
1. La doglianza con la quale il Procuratore censura la qualificazione del reato come furto aggravato ai sensi dell’art.625 n.7 cod. pen. piuttosto che quale furto in abitazione ai sensi dell’art. 624 bis cod. pen. è infondata.
1.1. Quest’ultima disposizione, introdotta dall’art.2 legge 26 marzo 2001, n.128, innovando rispetto alla previsione contenuta nell’art. 625 n.1 cod. pen., che indicava quale aggravante del furto la condotta realizzatasi attraverso la introduzione o l’intrattenersi in un edificio destinato ad altrui ‘abitazione’, prevede – configurandola quale fattispecie autonoma di reato, al fine di sottrarla al giudizio di bilanciamento, e sanzionandola con pena più severa – la condotta dell’impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato a ‘privata dimora’ ovvero nelle sue pertinenze. La locuzione utilizzata ha recepito in parte i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di ‘abitazione’, già presente nel soppresso n. 1, dell’art. 625 cod. pen. e tutt’ora ripreso nella rubrica della nuova norma.
Già nel vigore della previgente previsione, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva consentito di includervi anche locali che, pur non comunicando direttamente con l’abitazione, sono tuttavia destinati a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare (Sez. 5, n. 11077 del 14/10/1992, De Battisti, Rv. 19254701), come le autorimesse (Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012, Muffarti, Rv. 25319301; Sez. 5, n. 21948 del 02/02/2001, Pinto G, Rv. 21902701); i cortili i quali, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono parte integrante del luogo abitato per essere destinati, con carattere di indispensabile strumentalità, all’attuazione delle esigenze della vita abitativa (Sez. 2, n. 6287 del 29/10/1990, dep. 1991, Busatta, Rv. 18739901); le scale (Sez. 2, n. 5202 del 06/06/1988, dep. 1989, Savagni, Rv. 18100501); il negozio intercomunicante con alcuni vani adibiti ad abitazione (Sez. 2, n. 3951 del 25/11/1980, dep. 1981, Scarano, Rv. 14859401); un’area privata di pertinenza dell’abitazione condotta in locazione dallo stesso autore del fatto (Sez. 2, n. 22909 del 22/05/2012, Baldi, Rv. 25319101); la stanza d’ospedale destinata all’uso del personale paramedico (Sez. 5, n.3703 del 02/02/1993, Mangano, Rv. 19434901); uno spazio di una abitazione distinto e appartato dalla zona nella quale l’autore del furto era stato autorizzato ad accedere, essendo necessario distinguere, in funzione del consenso espresso dal soggetto passivo, tra i diversi locali che compongono l’abitazione (Sez. 2, n. 8276 del 16/05/1988, dep. 198 Mattioni, Rv. 18152301).
In una recente sentenza, questa Sezione (Sez.4, n.33413 del 26/06/2014, Conti, n.m.) ha sottolineato come, a maggior ragione, la rilevanza di luoghi non strettamente riconducibili al concetto di abitazione emerga dalla formulazione della nuova norma, essendo quella di ‘privata dimora’ nozione più ampia e comprensiva di quella di ‘abitazione’ (come è dimostrato anche dalla formulazione dell’art. 614 cod. pen., ove sono entrambi presenti), in essa rientrando tutti quei luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico. Si è, infatti, ritenuto che vi rientrino, gli studi professionali, gli spazi di esercizi commerciali o di stabilimenti industriali nei quali la persona offesa possa svolgere, anche in modo contingente, atti di vita privata (Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010, Cirlincione, Rv. 24776501; Sez. 5, n. 43089 del 18/09/2007, Salvadori, Rv. 23849301; Sez. 5, n. 43671 del 17/09/2003, Sgaramella, Rv. 22641501; Sez. 4, n. 18810 del 26/02/2003, Solimano, Rv. 22456801), compreso anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, utilizzato dal proprietario per lo svolgimento di un’attività lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso (v. Sez. 4, n. 32232 del 10/06/2009, Caglioni, Rv. 24443201); la portineria di un condominio (Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 24044201); le aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 255080); il cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora (Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012, dep. 2013, Romano, Rv.255100); uno studio odontoiatrico (Sez. 5, n. 10187 del 15/02/2011, Gelasio, Rv. 24985001); l’interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero (Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010, dep. 2011, Bifara, Rv. 24926801); una baracca adibita a spogliatoio in un cantiere edile (Sez. 5, n. 32093 del 25/06/2010, Truzzi, Rv. 24835601); l’area di uno stabilimento adibita a deposito merci, considerato che lo stabilimento rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la vita privata dell’imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quantità correlate all’andamento prevedibile della domanda nonché cadenze e prezzi di vendita (Sez. 5, n. 33993 del 05/07/2010, Cannavale, Rv.24842101).
Né si richiede che, per poter esser ritenuto ‘destinato a privata dimora’, il luogo dal quale siano sottratte le cose sia munito di particolari accorgimenti per impedire l’ingresso del pubblico, essendo sufficiente che si tratti di area distinta e appartata e come tale facilmente riconoscibile, o per la sua effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (per esempio l’arredamento) da cui sia desumibile lo scopo abitativo o comunque la destinazione a privata occupazione (Sez.2, n. 23402 del 18/05/2005, Pangallo, Rv. 23188501; Sez. 4, n. 40245 del 30/09/2008, Aljmi, Rv. 24133101, che ha ritenuto privata dimora, ai fini del disposto dell’art. 624 bis cod. pen., la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non solo l’edificio sacro, ma la stessa casa canonica; nonché, Sez. 4, n. 20022 del 16/04/2008, Castri, Rv. 23998001, che, parimenti, ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624 bis cod.pen. del furto commesso all’interno di un palazzo di giustizia, in un locale adibito a spogliatoio degli avvocati: trattavasi, infatti, di luogo in cui gli avvocati si trattenevano, seppure soltanto temporaneamente, per compiere atti della propria vita quotidiana, e che non poteva definirsi come pubblico o aperto al pubblico per il solo fatto che fosse accessibile a più di un avvocato; Sez. 5, n. 22725 del 05/05/2010, Dunca, Rv. 24796901, che ha qualificato nei detti termini un locale destinato a ripostiglio posto all’interno di un esercizio commerciale, ancorché non munito di particolari accorgimenti per impedire l’ingresso del pubblico; Sez.4, n. 37908 del 25/06/2009, Apprezzo, Rv. 24498001, che ha ritenuto costituire privata dimora agli effetti della norma citata il locale di servizio posto nel retro di una farmacia, la cui porta era rimasta socchiusa, durante l’orario di apertura; Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010, dep.2011, Bifara, Rv. 24926801, che ha ritenuto integrare il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che commetta il furto all’interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero, considerato che esso costituisce pertinenza dell’albergo e luogo nel quale i soggetti che ivi si trattengono, anche solo per svolgere attività ludica, pongono in essere atti relativi alla loro sfera privata).
La pronuncia di questa Sezione richiamata dalla Corte territoriale ha, in linea con l’orientamento interpretativo illustrato, negato che la farmacia si possa qualificare tout court quale luogo di privata dimora sul mero presupposto che, diversamente da altre tipologie di esercizi commerciali (ad es. i supermercati e i grandi magazzini) disponga di aree assolutamente interdette al pubblico (dove sono stivate le scorte di medicinali) oltre che di locali (spogliatoi, armadietti, servizi igienici) riservati al titolare e ai dipendenti in cui questi ultimi, durante i turni di lavoro (ma anche quando non sono in servizio) ripongono e custodiscono effetti personali; luoghi in cui nessun’altro può avere accesso perché destinati alle esigenze private di chi, in quei luoghi, trascorre la propria giornata. Si è, quindi, precisato che la qualificazione in termini di privata dimora spetta alle sole parti dell’immobile utilizzate in concreto quale luogo non pubblico (Sez. 4, n. 51749 del 13/11/2014, Iorio, Rv. 26157701).
1.2. Pur in relazione all’ampio campo semantico rilevante ai fini della identificazione del concetto di ‘privata dimora’ non appare dubbio, pertanto, che, al fine di individuare una linea di discrimine tra la più grave fattispecie sanzionata dall’art. 624 bis cod. pen., e quella di cui all’art. 624 cod.pen., si debba accertare se il luogo nel quale è perpetrato il furto avesse per sua struttura o per l’uso che se ne faccia in concreto, una destinazione legata e riservata alla esplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale, politica. Deve cioè trattarsi di luoghi deputati allo svolgimento di attività che richiedano una qualche apprezzabile permanenza, ancorché transitoria e contingente, della persona offesa, per taluna delle finalità predette. A tale conclusione induce con chiarezza anche il tenore letterale della norma, che individua quale condotta tipica del reato previsto dall’art.624 bis cod. pen. l’atto di ‘introdursi’ nel luogo ove si ponga in essere la sottrazione, non diversamente spiegabile ove la circostanza aggravante riguardasse qualsiasi luogo destinato al pubblico accesso.
1.3. In linea di principio, si osserva poi che il frequente uso nel lessico del legislatore penale di espressioni vaghe, quale è nel caso in esame il termine ‘privata dimora’, impone all’interprete il compito di definirne il significato. Si tratta, in particolare, di definire il contenuto offensivo tipico dell’ipotesi delittuosa onde comprendere se la condotta contestata presenti un disvalore sufficiente a giustificarne la collocazione entro la fattispecie disciplinata con maggior rigore, giustifichi la maggiore gravità del fatto e l’incremento della sanzione che ne deriva. Il principio di offensività che deve guidare l’interprete nell’individuazione del fatto tipico sanzionato dal legislatore penale, regola altresì l’interpretazione di elementi connotanti il fatto in termini di maggior allarme sociale, cosicché si possa ‘cogliere nel lessico legale una portata che esprima fenomenologie significative, che giustifichino l’accresciuta severità sanzionatoria’ (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione). L’interpretazione della locuzione ‘privata dimora’ offerta dalla giurisprudenza di legittimità è, dunque, conforme alla ratio della norma, che è quella della tutela della sicurezza fisica della vittima che si trovi all’interno di luoghi nei quali essa soggiorni sia pure per breve tempo per attività privata, essendo inoltre tale tipo di condotta sintomatico di una maggiore audacia e pericolosità dell’agente e, quindi, determinante un maggiore allarme sociale.
1.4. Nell’ipotesi in esame tale requisito è stato correttamente escluso dalla Corte di Appello: si tratta, infatti, di furto di merce (prodotti cosmetici) esposta nel locale di una farmacia destinato alla vendita e si ha pertanto riferimento a un luogo del quale non può ritenersi l’ipotizzata destinazione a ‘privata dimora’, sia pure nella predetta ampia accezione.
2. Il primo motivo del ricorso di D.R. è infondato. Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, riqualificando l’originaria imputazione di furto in abitazione in quella di furto aggravato ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., non ha pregiudicato il diritto di difesa, posto che, nel capo di imputazione, erano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni.
2.1. Si richiama, sul punto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443801), con cui si è affermato il principio per cui ‘L’attribuzione, all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono’.
2.2. Va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la contestazione di un fatto sussumibile nella fattispecie delittuosa prevista dall’art.624 bis cod. pen. non si pone in antitesi con l’ipotesi di furto aggravato ai sensi dell’art.625 n.7 cod. pen., dato che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la ratio dell’aggravamento della pena, previsto dall’art. 625 n. 7, terza ipotesi, cod. pen., non sia correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la ‘cosa’, ma alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato. Ne consegue che tale condizione può sussistere anche se il bene sottratto si trovi in luogo privato (Sez. 2, n. 11977 del 04/07/1989, Panbianchi, Rv. 18202601; Sez. 2, n. 633 del 30/03/1988, dep.1989, Meneghino, Rv. 18021901).
3. Il secondo motivo del ricorso di D.R. è fondato.
3.1. Va premesso che la circostanza aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede presuppone l’inesistenza di un controllo a distanza (Sez. 5, n. 10535 del 31/10/2014, dep. 2015, F., Rv. 26268301), di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, Cacopardo, Rv.26568101) e non è esclusa dalla presenza di un sistema di videosorveglianza (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv.26266301).
3.2. Nella sentenza di primo grado il tribunale ha specificato che l’imputata si era appropriata dei prodotti di bellezza ‘sostando presso le scaffalature dedicate alla cosmesi ed approfittando di un momentaneo allontanamento della titolare’ e che il sistema di videosorveglianza l’aveva immortalata ‘mentre prelevava furtivamente la merce dagli espositori verosimilmente in concomitanza con l’allontanamento della farmacista dal banco’, oltre che ‘non erra la difesa della D. allorché sottolinea come l’esercizio della dott.ssa G. fosse ampiamente strutturato, in tutto l’ampio spazio antistante il tradizionale banco/farmaci, come esercizio commerciale dedicato alla vendita di cosmetici di vario genere’.
3.3. Nel ricorso si è, tuttavia, sostenuto che i prodotti fossero ben custoditi in una vetrinetta posta a ridosso del bancone di vendita e sotto la diretta e continua sorveglianza della farmacista. Considerato che il ricorso per cassazione è il primo atto nel quale la difesa ha potuto contestare la qualificazione del fatto come furto aggravato ai sensi dell’art.625 n.7 cod. pen. e che il capo d’imputazione indica che i prodotti ‘si trovavano nell’espositore situato dietro il banco vendite’, ne deriva la necessità di chiarire quale fosse l’esatta ubicazione dei prodotti sottratti. Ove, infatti, i beni fossero ‘custoditi in un espositore posto dietro il banco vendita’, come si legge nella sentenza impugnata, non vi sarebbero i presupposti indicati nel par. 3.1 per la sussunzione del fatto nell’ipotesi aggravata.
4. Conclusivamente, il ricorso del Procuratore Generale deve essere rigettato, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sussunzione del fatto nell’ipotesi aggravata ai sensi dell’art.625 n.7 cod. pen. con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la circostanza aggravante di cui all’art.625, comma secondo, n.7, c.p. con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Rigetta nel resto
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