Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 28 ottobre 2016, n. 45511

La disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in questa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito, ma anche su quello degli altri familiari conviventi. Ne consegue che la nozione rilevante ai fini dell’ammissione e della conservazione del beneficio in argomento non è quella di famiglia anagrafica, ma di stabile convivenza da cui derivi una situazione di mutua e non episodica assistenza

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 28 ottobre 2016, n. 45511

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. IZZO Fausto – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 11/2015 GIP TRIBUNALE di MACERATA, del 22/03/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Il GIP del Tribunale di Macerata, con decreto del 22.3.2016 revocava a far tempo dal 13.1.2015 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 112, lettera d) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato gia’ disposta in favore di (OMISSIS) nel procedimento a suo carico recante il N. R.G.N.R. 4607/14.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

Il ricorrente lamenta che erroneamente sarebbe stata disposta la revoca del beneficio, computando i redditi della sua famiglia anagrafica, laddove sin dalla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato egli aveva precisato di essere soggetto senza fissa dimora.

Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il PG presso questa Suprema Corte, rassegnando ex articolo 611 c.p.p. le proprie conclusioni, ha chiesto accogliersi il ricorso ed annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare fondato e merita accoglimento.

2. La revoca del beneficio e’ stata disposta sulla base della segnalazione dell’Ufficio Finanziario, che ha rilevato, per l’annualita’ 2014 “la sussistenza di un reddito per la famiglia anagrafica dell’indagato superiore ai limiti di legge” (in ragione dei 19.569 Euro percepiti dal padre e dei 29.706 Euro percepiti dalla madre).

Il ricorrente si duole della revoca del beneficio, deducendo – con unico, articolato motivo di ricorso – che risulta erroneo lo stesso presupposto sulla cui base si e’ ipotizzato il cumulo con i redditi dei familiari, cosi’ superando i limiti di legge, vale a dire, la condizione di convivenza del (OMISSIS) con i genitori ed il fratello.

Invero, la specifica censura da parte del ricorrente in ordine al ritenuto superamento della soglia reddituale (e della conseguente esclusione dal beneficio) muove proprio dall’affermazione – gia’ prospettata nell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta originaria – di essere in realta’ soggetto “senza fissa dimora”, cosi’ come risulterebbe, altresi’, dalla sua registrazione anagrafica presso la Casa comunale di Civitanova Marche.

E, in effetti, come si evince dagli atti, cui questa Corte di legittimita’ ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposta, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, il (OMISSIS) si dichiarava senza fissa dimora (indicando il domicilio di un soggetto presso il quale sosteneva di riparare saltuariamente ed indicando quale domicilio per le notifiche la casa comunale di Civitanova Marche) e di ricevere dalla propria madre un contributo mensile di circa Euro 400,00 per il sostentamento minimo.

Tali circostanze di fatto – su cui e’ stata fondata la originaria concessione del beneficio, con il giudice dunque che ha ritenuto che tale situazione effettivamente sussistesse – implicano che, in assenza di successivi specifici accertamenti di segno contrario che ne dimostrino la falsita’, non possa essere inclusa nella redditualita’ complessiva del (OMISSIS) la contribuzione di soggetti coabitanti con lo stesso solo formalmente ed anagraficamente.

Infatti, se il provvedimento impugnato correttamente afferma che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei reddito complessivo dell’istante, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 76, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva, e’ altrettanto indubbio che in esso non e’ svolta alcuna concreta indagine alfine di stabilire se il rapporto di convivenza sussista effettivamente (contrariamente a quanto dichiarato dal beneficiano) e, dunque, si accompagni anche una concreta attivita’ di contribuzione.

3. Secondo il disposto e la ratio della disposizione citata, non e’ sufficiente di certo la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta – per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nei coacervo reddituale del soggetto istante. Ma tale dato – che avrebbe dovuto impegnare il giudice di merito ad una accurata verifica delle effettive circostanze di fatto – non e’ stato in alcun modo recepito e considerato ed in relazione ad esso la motivazione appare carente, e puramente formale, fondata sul dato, a sua volta formale, dell’Agenzia delle Entrate.

Ne segue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame.

Il giudice del rinvio dovra’ comunque tenere conto che la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza (cfr. questa sez. 4, n. 22635 del 7/4/2005, Rv. 231791 secondo cui “La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell’interessato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare).

Questa Corte di legittimita’ ha anche piu’ volte precisato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si e’ ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica “effettiva” del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica).

Ad esempio, circa la valutazione di situazioni di mutua assistenza derivanti dalla convivenza di fatto, con specifico riferimento al convivente more uxorio, questa Corte ha stabilito che per la individuazione del reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 76 della somma dei redditi facenti capo all’interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente “more uxorio” e che in quest’ultimo caso, poiche’ tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non puo’ scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma puo’ essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto (sez. 4, n. 19349 del 17/02/2005, Rv. 231357).

P.Q.M.

Annulla l’impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Macerata

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