Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 27 luglio 2016, n. 32548

E’ corretto negare le attenuanti generiche in presenza di una condotta colposa che cagioni alla vittima un danno grave ed è insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare in tali ipotesi una pena in misura media o prossima al minimo edittale

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 27 luglio 2016, n. 32548

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
Dott. SAVINO Mariapia G. – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/11/2015 del GIUDICE DI PACE di VICENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA PIETRO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice di Pace di Vicenza, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di lesioni colpose (articolo 590 c.p.), commesso in (OMISSIS) il giorno (OMISSIS), per avere l’imputato colpito (OMISSIS) all’occhio destro stappando una bottiglia senza adottare le cautele del caso.
2. (OMISSIS) ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata sia per vizio di motivazione con riguardo all’accertamento dell’ascrivibilita’ del fatto all’imputato sia per violazione dell’articolo 62 bis c.p. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, deduce che dall’istruttoria espletata non sarebbe emersa la prova certa che la lesione patita dalla vittima fosse riconducibile alla sua condotta e si duole che il giudice abbia negato le circostanze attenuanti generiche sulla base della gravita’ del danno cagionato alla vittima, non altrimenti accertato, senza prendere in considerazione la condotta tenuta dall’imputato nell’immediatezza del fatto.
3. Nella sentenza impugnata risultano indicati gli elementi istruttori sui quali il giudice di merito ha fondato la pronuncia di condanna; segnatamente, la dichiarazione della persona offesa in merito alle scuse rivoltegli dal (OMISSIS) allorche’ si e’ recato da lei in ospedale e la compatibilita’ della lesione subita dalla vittima con la dinamica riferita dalla testimone (OMISSIS), che ha visto l’imputato, titolare del locale in cui era avvenuto il fatto, stappare una bottiglia per un gruppo di clienti seduti al tavolo accanto al loro qualche istante prima che la vittima fosse colpita.
4. Si tratta di argomentare esente da vizi, con il quale si e’ dato conto con motivazione congrua del procedimento logico seguito nella valutazione delle prove. Vale, poi, ricordare che compito della Corte di Cassazione non e’ quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensi’ quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in sede di legittimita’, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realta’, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presenti fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilita’ cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, Napoli, Rv. 233460; Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti, Rv. 233778). Nessun elemento di tal fatta risulta dedotto nel ricorso.
5. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e’ stato motivato in ragione della gravita’ del danno cagionato alla vittima (ipoema post-traumatico, rottura coroide, emorragia sottoretinica, edema retinico di Berlin). Si richiamano le pronunce della Corte regolatrice che affermano l’insindacabilita’, in quanto riservata al giudice di merito, della scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’articolo 133 c.p. di irrogare, come nel caso di specie, una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). L’obbligo di motivazione puo’, peraltro, ritenersi assolto con l’indicazione dei criteri ritenuti dirimenti.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

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