Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 27 giugno 2016, n. 26581

In merito all’ammissibilità dell’impugnazione proposta direttamente dal Procuratore della Repubblica contro la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di pace, il ricorso é correttamente proposto “per saltum”, in conformità con quanto disposto dall’art. 608, comma 1, cod. proc. pen., attesa l’inappellabilità, da parte del pubblico ministero, della sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace, stabilita dall’art. 36 D.Lgs. 274/2000

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 27 giugno 2016, n. 26581

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ACQUI TERME;
nei confronti di:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 37/2013 GIUDICE DI PACE di ACQUI TERME, del 17/09/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI Massimo che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Uditi, per la difesa, l’Avv. (OMISSIS) che si e’ associato alla richiesta del P.G., e l’Avv. (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ricorre avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Acqui Terme, in data 17 settembre 2015, ha assolto (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato di lesioni colpose, commesso il (OMISSIS) in danno di (OMISSIS); le lesioni contestate erano state riportate dalla (OMISSIS) nell’uscire dall’ascensore condominiale, a causa del dislivello tra il piano di calpestio dell’ascensore e il piano terra ove la donna era arrivata: dislivello dovuto a malfunzionamento dell’impianto, ed in specie alla cattiva manutenzione dello stesso, ascritta agli imputati nelle loro rispettive qualita’.
Quale unico motivo del ricorso per saltum, il P.M. denuncia la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha omesso di valutare gli elementi probatori confermativi dell’ipotesi accusatoria, puntualmente indicati nel motivo in esame e riferiti all’effettiva sussistenza del difetto di funzionamento dell’impianto, riscontrato in varie occasioni anche prima dell’incidente occorso alla (OMISSIS).
2. La difesa degli imputati ha rassegnato memoria difensiva, depositata in Cancelleria, nella quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso de quo e’ stato correttamente proposto per saltum, in conformita’ con quanto disposto dall’articolo 608 c.p.p., comma 1, attesa l’inappellabilita’, da parte del pubblico ministero, della sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace, stabilita dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 36.
2. Quanto al contenuto della doglianza, esso e’ fondato.
La sentenza impugnata non ha effettivamente reso congrua motivazione in ordine agli elementi a riscontro della ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa, alla stessa dipendenza dell’incidente dal difetto riscontrato sull’ascensore, nonche’ in ordine alla circostanza che il malfunzionamento dell’impianto era stato segnalato in precedenza a piu’ riprese.
La circostanza che il teste (OMISSIS) ha confermato che nell’accorrere in soccorso della (OMISSIS) noto’ che l’ascensore presentava un dislivello di oltre 10 cm. rispetto al piano, e’ stata bensi’ menzionata nella sentenza, ma senza rilevarne la valenza di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, nonche’ al fatto che l’impianto presentava evidentemente un difetto di funzionamento; al contrario, l’affermazione della persona offesa in ordine alle cause dell’incidente e’ stata liquidata come priva di riscontri, sul solo rilievo che ella aveva invece stimato un dislivello di 20 centimetri (ossia su una stima all’evidenza, e necessariamente, generica e approssimativa); e la produzione di un rilievo fotografico confermativo della circostanza e’ stata anch’essa liquidata come non attendibile, perche’ non preciserebbe il dislivello, non sarebbe fornita di data e non potrebbe essere ricondotta con sicurezza alla circostanza, sebbene il teste (OMISSIS) (tecnico (OMISSIS)) abbia confermato che essa raffigurava il difetto di funzionamento dell’impianto che cagiono’ l’infortunio. Gia’ sotto tale profilo emerge una motivazione carente e illogica della sentenza impugnata, nella quale oltretutto si sostiene contro ogni evidenza che l’infortunio sia stato causato da un malfunzionamento dell’ascensore.
Ma soprattutto risulta dalle fonti di prova riportate nel ricorso (esame imputato (OMISSIS) e documenti indicati dal P.M. ricorrente) che vi erano state plurime segnalazioni di guasti dell’impianto, con plurimi interventi e anche con il fermo dell’impianto, fra l’altro anche in relazione a un problema che si verificava alla fermata del piano ove avvenne l’incidente; il fatto che, a fronte di cio’, sia emerso che l’infortunio fu occasionato proprio da un malfunzionamento dell’impianto pone interrogativi sulla corretta manutenzione dello stesso, interrogativi ai quali la sentenza impugnata non fornisce risposte, se non evocando il rispetto formale della normativa di settore. In definitiva, non risulta chiarito se gli imputati, nella rispettiva qualita’ e posizione di garanzia, abbiano o meno posto in essere i necessari interventi manutentivi, e quali possano essere state in alternativa le cause del difetto di funzionamento dell’impianto che cagiono’ l’infortunio.
3. Si appalesa pertanto una carenza motivazionale della sentenza impugnata, tale da renderne necessario, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio ad altro Giudice di pace dello stesso ufficio, trovando applicazione il principio enucleabile dall’articolo 623 c.p.p. in forza del quale, fatta salva l’ipotesi del ricorso per saltum disciplinata dall’articolo 569 c.p.p., comma 4, il giudice di rinvio e’ il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Acqui Terme.

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