Per l’illecito di guida senza patente la recidiva ricorre, se l’accertamento di un precedente reato della stessa specie c’è stato nel biennio antecedente al fatto.
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 25 maggio 2017, n. 26254
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonard – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 414/2015 TRIB. MINORENNI di NAPOLI, del 11/03/2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE SALVATORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALSAMO Antonio, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per essere il fatto non piu’ previsto dalla legge come reato.
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, (OMISSIS) e’ stato giudicato colpevole del reato di guida senza patente, commesso il (OMISSIS), e condannato a tremila Euro di ammenda, previo giudizio di bilanciamento operato tra la riconosciuta attenuante della minore eta’ e l’aggravante della recidiva nel biennio.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione con atto sottoscritto personalmente l’imputato, lamentando di esser stato condannato per un fatto depenalizzato.
Con memoria depositata il 12.1.2017 il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS) ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato.
2.1. Il ricorso e’ infondato. Va infatti escluso che colga il segno l’assunto del ricorrente e del suo difensore, per il quale l’avvenuta effettuazione del giudizio di bilanciamento di cui all’articolo 69 c.p. deve avere quale effetto la riconduzione del reato al novero di quelli oggetto di depenalizzazione per opera della L. n. 8 del 2016.
Come e’ noto, il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 116, comma 15 (gia’ 13), prevede(va) la pena dell’ammenda per colui che guida veicoli senza aver conseguito la patente ovvero essendo stata questa revocata o non rinnovata. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio dispone che si applica altresi’ la pena dell’arresto fino ad un anno.
La contravvenzione, nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, e’ stata trasformata in illecito amministrativo dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 1, comma 1, in vigore dal 6 febbraio 2016. Dalla abolitio criminis e’ stata esclusa l’ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacche’ il Decreto Legislativo n. 8 del 2016, comma 2, ferma la depenalizzazione anche dei reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, dispone che in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato (in tal modo derogando alla regola generale prevista dalla L. n. 689 del 1981, articolo 32).
Nel caso di un reato commesso anteriormente all’entrata in vigore del menzionato articolo 1, per il quale sia stata ritenuta la recidiva nel biennio, va quindi escluso che operi la depenalizzazione. Al riguardo va ribadito che il giudizio di bilanciamento tra concorrenti circostanze eterogenee presuppone che esse siano ritenute sussistenti: quel giudizio non ne elide la configurabilita’ ma ne condiziona l’incidenza sul trattamento sanzionatorio (ex multis: Sez. 5, n. 44555 del 28/05/2015 – dep. 04/11/2015, L., Rv. 265083, in tema di ininfluenza del giudizio di comparazione sul regime di procedibilita’ connesso alla ricorrenza di una circostanza del reato).
Inoltre, trattandosi di fatto pregresso, non puo’ essere applicata la previsione che attribuisce a quella che era stata una circostanza aggravante la natura di reato autonomo, a meno che da cio’ non derivino effetti piu’ favorevoli al reo; tanto impone, infatti, la generale regola della retroattivita’ della norma penale piu’ favorevole (articolo 2 c.p., comma 4).
Il giudice di merito, nel caso che occupa, ha correttamente ritenuto che dovesse trovare applicazione il precedente regime, perche’ consentendo il giudizio di comparazione conduce ad un trattamento sanzionatorio piu’ favorevole, siccome limitato all’inflizione di una sanzione pecuniaria.
2.2. Escluso quindi che sia stato fatto malgoverno delle regole di diritto intertemporale, va rammentato l’insegnamento del S.C. per il quale allorche’ non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili di ufficio le questioni inerenti all’applicazione della declaratoria delle cause di non punibilita’ di cui all’articolo 129 c.p.p., comma 1, che non comportino la necessita’ di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimita’ (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007 – dep. 26/02/2008, Cassa, Rv. 238467). Di tal genere e’ certamente la constatazione delle risultanze del certificato del casellario giudiziale. Il quale, nel caso che occupa, lascia emergere la presenza nel biennio anteriore alla commissione del fatto per cui e’ processo di un solo precedente penale, relativo al delitto di furto.
Orbene, la definizione del concetto di “recidiva nel biennio” valevole agli effetti dell’applicazione del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 1 e’ stata operata da questa Corte puntualizzando che deve valere quella formulata per l’identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza; a riguardo del quale non si e’ mai dubitato che essa implichi l’avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, essendo risultato necessario precisare unicamente che ai fini della recidiva occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non alla data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014 – dep. 01/10/2014, P.M. e Mauro, Rv. 260304)”.
Giova aggiungere che l’articolo 5 del provvedimento di depenalizzazione dispone che “Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva e’ da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato”.
Come rilevato nella Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 111/01/2016, la previsione di una norma di raccordo, quale e’ il menzionato articolo 5, ha avuto la funzione di eliminare ogni incertezza, escludendo che possa ritenersi che la fattispecie aggravata decada per effetto del venir meno dell’elemento costitutivo, rappresentato appunto dalla “recidiva” in senso tecnico penalistico, ossia per l’assenza di un illecito penale accertato e ascrivibile all’autore della nuova infrazione.
Questa Corte (Sez. 4, n. 48779 del 21/9/2016 – dep. 17/11/2016, P.M. in proc. S., n.m.), ha gia’ escluso che la previsione del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 5 abbia portata strettamente interpretativa, proiettandosi per tal motivo anche sui fatti commessi prima della sua entrata in vigore (cfr. Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012 – dep. 10/09/2012, Ercolano, Rv. 252934; sulle condizioni – imposte dall’articolo 7 della CEDU, come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, dell’applicazione retroattiva dell’interpretazione giurisprudenziale di una norma penale si veda Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013 – dep. 29/08/2013, Agrama e altri, Rv. 256584); la norma ha invece schietta funzione di integrazione della fattispecie contravvenzionale, rispetto alla quale concorre alla definizione di recidiva. Tale conclusione poggia sul dato testuale, laddove la disposizione menziona l’illecito “depenalizzato”, ovvero quello che puo’ esser commesso solo dopo l’entrata in vigore della legge di depenalizzazione. Per i fatti commessi successivamente alla entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, la recidiva risulta integrata non piu’ solo quando ricorra il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata.
Cio’ posto, non risulta rilevante in questa sede l’analisi della portata del concetto di “reiterazione” e quindi l’interpretazione da darsi alla L. n. 689 del 1981, articolo 8-bis, introdotto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che disciplina, appunto, la “reiterazione” degli illeciti amministrativi; norma che viene in gioco in ragione del rimando generale alle disposizioni delle sezioni 1 e 2 del capo 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, operato dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 6 ai fini della applicazione delle (nuove) sanzioni amministrative in esso previste. Il fatto per cui si procede e’ stato commesso infatti prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8 del 2016 e per esso vale il concetto di recidiva sopra ricordato. A tal riguardo, e per prevenire errate interpretazioni, giova rimarcare che non e’ coerente con quanto si e’ sin qui esposto ritenere, in relazione a fatti commessi anteriormente al 6.2.2016, che ove manchi il giudicato nel biennio relativo a fatto pregresso di analoga natura debba o possa tenersi conto di un eventuale provvedimento amministrativo divenuto esecutivo che attesti comunque l’avvenuta violazione.
Si deve quindi ribadire che, ai fini della qualificazione dell’illecito costituito dalla guida di veicolo senza patente, commesso anteriormente alla entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l’avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie.
2.2. Non rinvenendosi nel caso che occupa tale precedente giudiziario deve ritenersi che il fatto ascritto all’ (OMISSIS) sia depenalizzato, con la conseguente necessita’ di pronunciare l’annullamento della sentenza impugnata, perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato.
3. L’articolo 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di irretroattivita’ di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 1; ha previsto cioe’ che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purche’, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. La norma si e’ resa necessaria per rendere non operante la regola posta dalla L. n. 689 del 1981, articolo 1, della non applicabilita’ delle disposizioni che prevedono sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla loro entrata in vigore.
In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8 del 2016 si impone, ai sensi dell’articolo 9, la trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Napoli. Oscuramento dati.
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