Le vittime dei reati di stalking, maltrattamenti e violenza sessuale hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 20 marzo 2017, n. 13497
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 4310/2016 in data 14/09/2016 del Tribunale di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 17 marzo 2016, (OMISSIS) presentava, al GUP del Tribunale di Bolzano, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, specificando ed indicando nella domanda di essere persona offesa per i reati p. e p. dagli articoli 572, 582 e 612 bis c.p., nel procedimento penale n. 7936/2015 R.G.N.R. pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano contro (OMISSIS).
1.1. Con decreto del 25/05/2016, il Giudice adito “rilevato che difettano le necessarie indicazioni concernenti il reddito proprio e dell’eventuale nucleo familiare”, rigettava l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio in quanto “inammissibile ai sensi dell’articolo 79, lettera c) TU spese di Giustizia”.
1.2. Con ricorso Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 99, depositato in data 27/06/2016, (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il predetto provvedimento di rigetto, chiedendone l’annullamento.
1.3. Con l’ordinanza n. 4310/2016 del 14/09/2016, il Tribunale rigettava l’opposizione presentata da (OMISSIS) ritenendo che la domanda di ammissione mancasse del requisito previsto a pena di inammissibilita’ dall’articolo 79, lettera c), cit. (dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi prodotti dall’istante prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 46, comma 1, lettera o)), dichiarazione quest’ultima che, secondo giudicante, deve essere in ogni caso fornita dall’istante anche nell’ipotesi prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, comma 4 ter, atteso che detta norma “nella formulazione attuale non prevede una ammissione ex lege al patrocinio della persona offesa dai reati di cui agli articolo 572, 582 e 612 bis c.p., indipendentemente dal reddito dell’istante, ovvero che il giudice deve sempre ammettere la persona offesa al beneficio indipendentemente dal reddito”, bensi’ prevede che il “giudice puo’ ammettere al patrocinio a spese dello stato la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis…” e che, pertanto, “nell’esercizio di tale potere il giudice non potra’ prescindere dalla valutazione degli elementi di fatto, in particolare dal del reddito della persona offesa”.
2. Avverso tale ordinanza reiettiva, propone ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1):
1) Violazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99, comma 4, e articolo 360 c.p.c., n. 3), – Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 76 e 79: sulla erronea e non corretta applicazione della norma di cui dall’articolo 79, lettera c), cit. in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine ai redditi prodotti dall’istante alla domanda di ammissione al beneficio. Deduce che il Tribunale di Bolzano quale giudice dell’opposizione, anziche’ dichiarare l’inammissibilita’ della domanda avrebbe dovuto acquisire la documentazione reddituale dalla quale desumere la sussistenza delle condizioni di reddito dell’istante ai fini dell’ammissione al beneficio richiesto unitamente agli atti della prima fase, ovvero, in ragione dei poteri integrativi riconosciutigli dalla legge, richiederne la produzione alla parte istante cosi’ come dettato dalla sentenza Sez. 4, n. 10730/2016 del 14 marzo 2016;
2) Violazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99, comma 4, e articolo 360 c.p.c., n. 3), – Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 76 e 79: sulla erronea applicazione dell’ipotesi derogatoria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, comma 4 ter. Deduce che l’articolo 76 citato, nel determinare le condizioni di ammissione al beneficio in questione e con particolare riferimento al reddito complessivo valutabile, al comma 4 ter, ha, tuttavia, introdotto una espressa deroga ai limiti di reddito previsti dal citato decreto quando, come nel caso di specie, l’istante sia parte lesa per uno dei reati di cui agli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis c.p.. Afferma che il giudice dell’opposizione si e’ limitato ad una lettura meramente formale del combinato disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 76, e articolo 79, lettera c), senza tenere conto che e’ la stessa ratio della citata deroga normativa a rendere di fatto inoperante la condizione prevista dall’articolo 79, lettera c). Sostiene che la ratio della previsione introdotta dal citato articolo 76, comma 4 ter, identifichi un’ipotesi derogatoria tout court, che abbandona il criterio obbiettivo/reddituale per spostare l’attenzione alla soggettivita’ della vittima di determinati reati, giudicati dal legislatore meritevoli di accedere al beneficio in parola.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato nei limiti e termini di cui appresso.
4. Mette conto evidenziare che l’articolo 76, comma 4 ter, T.U.S.G., dispone: “La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto”.
5. Non appare ultroneo considerare che il comma 4 ter, e’ stato aggiunto dal Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, articolo 4, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e sostituito dalla L. 1 ottobre 2012, n. 172, articolo 9, comma 1, e modificato dal Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, articolo 2, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
5.1. Orbene, la finalita’ della L. n. 38 del 2009, (e delle successive modificazioni), non puo’ che essere quella di rimuovere ogni possibile ostacolo (anche economico) che possa disincentivare un soggetto, gia’ in condizioni di disagio, ad agire in giudizio. Occorre rilevare che la legge in parola non fa cenno al danneggiato dal reato, che intenda costituirsi parte civile nel processo penale e che puo’ non coincidere con la vittima del reato, ma solo alla persona offesa.
5.2. Ne deriva una prima considerazione: la persona danneggiata dal reato potra’ ricorrere al patrocinio solo nel caso in cui il suo reddito non superi i limiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, comma 1, in linea con la previsione normativa generale.
5.3. Residua, quindi, un problema di natura interpretativa in riferimento alla dizione letterale della norma laddove si enuncia che la vittima “puo'” e non “deve” essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. In altri termini sembrerebbe che il giudice abbia una mera facolta’ e non un dovere di accogliere la domanda di fruizione del beneficio.
5.4. Ritiene il Collegio che il termine “puo'” debba essere inteso come dovere del giudice di accogliere l’istanza “se” presentata dalla “persona offesa” da “uno dei reati di cui alla norma” e all’esito della positiva verifica dell’esistenza di un “procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati”.
5.5. Tale interpretazione si impone in prospettiva teleologica posto che la finalita’ della norma in questione appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuita’ dell’assistenza legale.
5.6. Da tali premesse discende che l’istanza di ammissione al patrocino a spese dello Stato proposta dalla persona offesa da uno dei reati elencati dalla norma necessita solo dei requisiti di cui all’articolo 79 T.U.S.G., comma 1, lettera a) e b).
5.7. In vero, in mancanza di una espressa disposizione legislativa, il giudice non potrebbe negare l’ammissione al beneficio solo sulla base della mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall’articolo 76 cit., dato che la norma in parola (il ridetto comma 4 ter) non individua massimi reddituali idonei ad escludere il diritto in argomento; sicche’ la produzione di tale attestato s’appalesa del tutto superflua e, percio’, la sua mancanza e’ inidonea a fondare una pronuncia di rigetto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bolzano.
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