In tema di omicidio o lesioni per colpa stradale la corretta graduazione della colpa, così come attribuita dal Giudice del merito, del pari alla ricostruzione del fatto generatore del danno e alla valutazione della condotta sotto il profilo della colpa e del nesso causale, integra un ulteriore giudizio di fatto censurabile in sede di legittimità non per gli apprezzamenti di merito in cui si sostanzia, ma solo per l’inadeguatezza logica del procedimento razionale posto a base della conclusione sul punto

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 15 dicembre 2016, n. 53335

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa – Presidente

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – rel. Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3351/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 30/10/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOREDANA MICCICHE’;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Zacco Franca, che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso;

Udito il difensore avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 30 ottobre 2015, riformava parzialmente la sentenza del GUP del Tribunale di Termini Imerese del 7 aprile 2010 che aveva riconosciuto (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 589 c.p., comma 2, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, per aver cagionato la morte della minore (OMISSIS), di anni 7 all’epoca dei fatti (accaduti il (OMISSIS)). Il (OMISSIS) trasportava la minore a bordo del proprio motociclo Piaggio Beverly unitamente alla cugina (OMISSIS) di anni 15, posizionando la bambina in piedi davanti a se’ sulla pedana del mezzo allorquando il motociclo, percorrendo la strada provinciale (OMISSIS) in direzione (OMISSIS), entrava in collisione con l’autovettura Honda HRV proveniente dall’opposto senso di marcia condotta da (OMISSIS) (coimputata del (OMISSIS), per la cui posizione si e’ proceduto separatamente). L’urto provocava la violenta caduta della piccola (OMISSIS), che decedeva in ospedale poche ore dopo a causa dei traumi riportati.

Il GUP, riconosciuto il concorso di colpa della minore nella determinazione del sinistro, dichiarava la penale responsabilita’ del (OMISSIS) e, concessegli le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile nei confronti della costituita parte civile (OMISSIS), padre della minore, limitando la misura del risarcimento al 50% dell’intero in considerazione del concorso colposo della danneggiata.

2. Nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Palermo, respingendo il gravame del (OMISSIS) ed accogliendo quello proposto dalla parte civile, affermava la esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS) nel cagionare l’evento ed escludeva radicalmente il concorso colposo della vittima, attesa la minore eta’ di quest’ultima e la conseguente incapacita’ della stessa circa la consapevole determinazione delle proprie azioni.

La Corte territoriale, rigettando le richieste di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale avanzate dall’appellante (OMISSIS), consistenti nell’espletamento di una nuova perizia sulla dinamica del sinistro (gia’ espletata in fase di indagine mediante incidente probatorio) nonche’ nell’audizione di nuovi testimoni, riteneva esaustive e coerenti le risultanze dell’accertamento peritale compiuto nell’immediatezza dei fatti, basato sui rilievi planimetrici eseguiti dai carabinieri intervenuti sul posto e sulle dichiarazioni del teste sopraggiunto sul luogo del sinistro. Dette risultanze, esaminata la posizione finale dei veicoli convolti, le tracce

sull’asfalto, i residui dei materiali plastici, il luogo di ritrovamento della vittima, avevano

consentito di individuare il punto di impatto tra i due veicoli all’interno della semicarreggiata di pertinenza del veicolo Honda condotto dalla (OMISSIS), con conseguente esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS) nell’invadere la corsia opposta, anche in considerazione della evidente instabilita’ del mezzo – che si era discostato dal margine destro della corsia di percorrenza – causato dalla pericolosa e non consentita presenza di due trasportate e, in particolare, della minore posta in piedi sulla pedana davanti al guidatore. La Corte territoriale confutava inoltre, alla luce degli elementi indicati, la ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro offerta dalla consulenza di parte, in base alla quale l’evento sarebbe stato interamente ricollegabile alla condotta della conducente dei veicolo Honda che, proveniendo da una curva destrorsa in discesa, avvistato un ostacolo sul proprio margine destro (vettura Peugeot 205 parcheggiata contromano, urtata dal veicolo Honda successivamente all’impatto con il motociclo), al fine di schivarlo avrebbe sterzato invadendo la corsia opposta. Detta ricostruzione collideva con inequivocabili elementi, quali la posizione del veicolo Honda dopo il sinistro, ritrovato sulla parte piu’ a destra della carreggiata, anziche’ (come avrebbe dovuto essere) nella parte centrale o sulla sinistra; inoltre, la conducente del veicolo Honda (OMISSIS) era stata assolta in separato giudizio con sentenza emessa dalla medesima Corte per non aver commesso il fatto.

3. Ricorre per Cassazione (OMISSIS) a mezzo del proprio difensore di fiducia censurando la sentenza impugnata per il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., n. 1, lettera d; per non avere la Corte territoriale assunto una prova decisiva tempestivamente richiesta; e precisamente per non aver escusso quale teste (OMISSIS), trasportata a bordo del ciclomotore e presente al momento del sinistro, nonche’ i soccorritori, infermieri e autisti dell’ambulanza intervenuta sul luogo. Lamenta inoltre il ricorrente che erroneamente la Corte aveva posto alla base delle proprie decisioni la CTU e le motivazioni di altra sentenza della medesima Corte, che aveva assolto la (OMISSIS), motivazioni basate sulla medesima consulenza, contraddittorie rispetto ad altri elementi acquisiti al giudizio (in particolare, della evidente prova della eccessiva velocita’ della (OMISSIS), che, urtando la Peugeot 205 a seguito dell’urto con il ciclomotore, la aveva spostata di diversi metri e non solo di pochi centimetri).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, con cui e’ stato prospettato il vizio di violazione del diritto alla prova, di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) in relazione alle richieste di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale avanzate ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., commi 1 e 2, e’ manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

2. La completezza e la piena affidabilita’ logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano infatti la decisione contraria alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicche’ il potere del giudice di disporre la rinnovazione e’ subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni; Sez. 1, 11 novembre 1999, Puccinelli e altro).

Atteso che l’esercizio di un simile potere e’ affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello restando incensurabile nel giudizio di legittimita’ se adeguatamente motivato (Sez. 3, 29 luglio 1993, n. 7908, Giuffida, Rv. 194487; Sez. 1, 15 aprile 1993, Ceraso) deve sottolinearsi che la motivazione della sentenza impugnata da conto, in modo inequivoco, delle ragioni per le quali non e’ stata accolta la richiesta di rinnovazione parziale dell’istruttoria, essendo stato ritenuto che gli elementi probatori disponibili risultavano completi e concludenti per la formazione del convincimento del giudice di secondo grado (Cass., Sez. 1, 19 marzo 2008, n. 17309, Calisti).

2. E’ altresi’ consolidato principio che la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello puo’ costituire violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (articolo 603 c.p.p., comma 2) (Sez. 5, 8 maggio 2008, n. 34643, P.G. e De Carlo e altri, Rv. 240995, Sez. 1, Sentenza n.3972 del 28/11/2013, Rv. 259136) mentre l’error in procedendo e’ rilevante ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioe’ tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. La valutazione in ordine alla decisivita’ della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (ex plurimis, Sez. 4, 14 marzo 2008, n. 23505, Di Dio, Rv. 240839).

3. – Tanto premesso, deve osservarsi che non solo che la prova addotta non costituisce di per se’ un novum, non trattandosi di prova sopravvenuta o scoperta successivamente alla decisione del giudice di primo grado, ma altresi’ che l’argomentazione espressa dalla Corte territoriale in relazione alla negatoria della prova si profila sufficiente e congrua per il richiamo al contesto probatorio raccolto e alla motivazione di non necessarieta’ della richiesta integrazione.

E’ stato posto in particolare l’accento sul fatto che la prova richiesta non fosse decisiva, giusta la sua superfluita’, nel senso che il ricorso alla prova dichiarativa, e in particolare all’audizione di (OMISSIS) e dei soccorritori, non avrebbe sortito alcun concreto progresso nell’accertamento della verita’, in considerazione degli accertamenti tecnici, d’ufficio e di parte, eseguiti nell’immediatezza del fatto, che rendevano un quadro completo ed esaustivo in ordine alla dinamica del sinistro.

Al riguardo, peraltro, la giurisprudenza di legittimita’ ha anche affermato che la prova decisiva, la cui mancata assunzione puo’ essere dedotta in sede di legittimita’ a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non puo’ consistere in un mezzo di tipo dichiarativo il cui risultato e’ destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l’ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, Sentenza n.9069 del 07/11/2013, Rv. 259534).

4. Fermo restando che la prospettazione del motivo, cosi’ come formulata, lo rende inammissibile per le ragioni esposte, va comunque rimarcato che il ricorrente non ha neppure specificamente rappresentato quali punti del provvedimento impugnato fossero affetti da lacune o illogicita’ manifeste superabili attraverso l’acquisizione delle prove dichiarative di cui lamenta l’omissione: l’esposizione del motivo di ricorso si sostanzia infatti in svariate critiche alle conclusioni della analisi peritale, recepite dalla Corte palermitana, attraverso la prospettazione di argomentazioni in fatto non ammissibili nella presente sede. Trattasi, invero, di censure con cui si pretende di rivalutare le acquisizioni probatorie, prerogativa, questa, riservata al giudice di merito e preclusa in sede di legittimita’. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 30/4/1997, Dessimone).

5. E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo, con il quale il (OMISSIS) ha censurato la sentenza impugnata per manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in punto di attribuzione della colpa esclusiva del sinistro.

La corretta graduazione della colpa (cosi’ come attribuita dai giudici del merito), del pari alla ricostruzione del fatto generatore del danno e alla valutazione della condotta sotto il profilo della colpa e del nesso causale, integra un ulteriore giudizio di fatto censurabile in sede di legittimita’ non per gli apprezzamenti di merito di cui si sostanzia ma solo per la inadeguatezza logica del procedimento razionale posto a base della conclusione sul punto (sez. 4, n. 12789 del 18 ottobre 2000).

Vale rimarcare che nel caso che occupa il giudice di merito, con coerente e logica motivazione, ha ritenuto determinante eziologicamente la negligente condotta dell’imputato il quale, in violazione di regole cautelari di condotta scritte, contestate nell’imputazione, specifiche e di ordinarie prudenza, perizia e diligenza, decidendo di posizionare due passeggeri sul proprio scooter, e in particolare la piccola (OMISSIS), di 7 anni, in piedi davanti a se’, ha posto in essere una ineliminabile condizione determinativa dell’evento senza la quale esso non si sarebbe verificato. La Corte, in particolare, ha messo bene in luce come l’evidente instabilita’ del mezzo – che si era discostato dal margine destro della corsia di percorrenza – causato dalla pericolosa e non consentita presenza di due trasportate e, in particolare, della minore posta in piedi sulla pedana davanti al guidatore, avesse determinato lo spostamento del veicolo nella opposta corsia di marcia, congruamente e incesurabilmente accertata attraverso la valorizzazione di elementi – accertati dai rilievi tecnici eseguiti nell’immediatezza del sinistro quali la posizione del veicolo Honda dopo il sinistro, ritrovato sulla parte piu’ a destra della carreggiata, anziche’ (come avrebbe dovuto essere) nella parte centrale o sulla sinistra; le tracce sull’asfalto, i residui dei materiali plastici, il luogo di ritrovamento della vittima.

5. Al riscontro della manifesta infondatezza dei motivi di doglianza segue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

6. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – non ravvisandosi motivi di esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende

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