Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 15 dicembre 2016, n. 53304

Ciascun utente della strada deve tenere in debita considerazione l’eventuale altrui imprudenza, quando la stessa rientri nei limite della prevedibilità, soprattutto, quando tale onere si interseca con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti da una manovra di svolta a sinistra da intraprenderei con provenienza da strada secondaria e gravata da obbligo dì precedenza

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 15 dicembre 2016, n. 53304

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa – Presidente

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

nei confronti di:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 19/2014 TRIBUNALE di PISA, del 22/04/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galli Massimo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

udito, per la parte civili l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e deposita conclusioni e nota.

Udito il difensore avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) (imputato) che ha concluso per il rigetto o la inammissibilita’ del ricorso.

Udito per il responsabile civile Milano Assicurazioni il difensore avv. (OMISSIS), che ha concluso per rigetto/inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pisa, con la sentenza impugnata, confermava integralmente la sentenza del giudice di pace di Pisa il quale aveva assolto (OMISSIS) dal reato di lesioni personali colpose ai danni di (OMISSIS) da questi subite in conseguenza di sinistro stradale.

Il giudice di appello, previa declaratoria di ammissibilita’ della impugnazione del (OMISSIS) limitatamente agli effetti civili, rilevava che la impugnazione si fondava su una ricostruzione alternativa del sinistro stradale, fornita da un approfondimento tecnico operato dall’appellante, volto a rappresentare che la svolta a sinistra operata dal (OMISSIS) si era realizzata mediante il taglio dell’angolo della curva e in violazione dell’obbligo di concedere la precedenza al veicolo del (OMISSIS) il quale procedeva su strada privilegiata e in presenza di ostacolo che si frapponeva all’avvistamento reciproco dovuto alla vegetazione ivi presente.

2. Assumeva dunque che tale ricostruzione alternativa era da respingere, atteso che le conclusioni cui era prevenuto il primo giudice si fondavano su una ricostruzione del sinistro fondata sugli elementi obiettivi agli atti e sui danni riportati dai veicoli. In base ad essi emergeva che il sinistro si era concretizzato quando l’operazione di svolta a sinistra era stata completata, che si era trattato di urto frontale intervenuto quando il veicolo del (OMISSIS) era perfettamente allineato all’asse stradale, e che ragione d sinistro era stata la velocita’ del veicolo del (OMISSIS) di molto superiore al limite ivi esistente.

3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile costituita (OMISSIS) il quale articolava un triplice motivo di ricorso.

Con un primo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla interpretazione e applicazione dell’articolo 145 C.d.S., comma 6 nella parte in cui i giudici di merito avevano escluso la vigenza dell’obbligo della precedenza in ragione di una manovra di svolta gia’ completata, senza procedere ad una attenta verifica della posizione e alla possibilita’ di reciproco avvistamento tra i veicoli configgenti al momento della svolta, e pertanto non tenendo conto delle manovre di emergenza poste in essere dal conducente che marciava sulla strada privilegiata e dell’obbligo di riconoscere la precedenza in capo all’altro conducente, con riferimento agli obblighi su ciascuno gravanti nell’atto di approssimarsi ad un incrocio;

evidenziava altresi’ che l’obbligo di concedere la precedenza era nella specie tanto piu’ cogente in quanto la visibilita’ era ostacolata dalla vegetazione e che non vi erano i presupposti per applicare i principi della precedenza di fatto, stante la contiguita’ dell’urto rispetto all’attraversamento dell’area di incrocio.

Con un secondo motivo deduceva vizio motivazionale in punto a ricostruzione del sinistro nella parte in cui era stata ritenuta la velocita’ del (OMISSIS) e non la violazione dell’obbligo di precedenza la causa del sinistro.

Con un terzo motivo di ricorso deduceva assoluta carenza di motivazione in relazione alle censure contenute nell’atto di appello e mancanza di motivazione sulla richiesta di riapertura del dibattimento per effettuazione di perizia tecnica. Deduceva altresi’ manifesta illogicita’ di alcuni passaggi motivazionali in quanto in contrasto con gli atti istruttori in relazione alla larghezza della strada, localizzazione del punto d’urto, esistenza del limite di 30 km/h e presenza di incrocio, trattandosi di stradellino non segnalato.

4. Depositava memoria difensiva la difesa dell’imputato in data 9.9.2016. Prospettava la inammissibilita’ del ricorso in tutte le sue articolazioni, in particolare del primo motivo di ricorso, per essere il profilo di violazione di legge denunciato estraneo a quanto introdotto nell’atto di appello; in relazione agli altri due motivi assumeva la inammissibilita’ per assoluta novita’ delle relative deduzioni in punto a dinamica del sinistro, che costituivano espressione di una ricostruzione alternativa, che non minava la logicita’ di quella acclarata dal primo giudice; ricostruzione alternativa peraltro condotta attraverso l’acquisizione di elementi tecnici non formalizzati in una consulenza tecnica di parte, ma introdotti nell’atto di appello e pertanto rimessi alla valutazione del giudice di appello quali meri contributi difensivi, diretti peraltro a modificare sostanzialmente l’oggetto del thema decidendi.

Sotto diverso profilo evidenziava la infondatezza delle censure prospettate dalla parte civile e la mancanza di presupposti per procedersi alla rinnovazione anche parziale del dibattimento.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in ragione della non corretta applicazione della disposizione regolamentare (articolo 145 C.d.S.), che disciplina gli obblighi del conducente di autoveicolo a motore all’atto di procedere a svolta a sinistra, risulta inammissibile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, in quanto trattasi di censura che non era stata sollevata nei motivi di appello.

2. Fondato e’ invece il secondo motivo di ricorso in relazione al rilievo di contraddittorieta’ e di manifesta illogicita’ della motivazione del giudice di appello nella parte in cui riconosce la esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS) in ordine alla determinazione del sinistro, omettendo di verificare in maniera dinamica e congiunta l’approccio all’incrocio da parte dei conducenti di entrambi i veicoli, sul presupposto che il (OMISSIS) aveva ormai completato la svolta, mentre il (OMISSIS) procedeva su strada privilegiata a velocita’ superiore al limite di legge.

Il ragionamento, come impostato dal giudice di appello, cristallizza il problema causale all’attimo dell’impatto tra i due veicoli, ma non esplora affatto i termini e l’ambito delle condotte dovute e, eventualmente di quelle omesse. Invero in tema circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto, tema sul quale i giudici di merito non si sono affatto confrontati, sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi (sez.4, 8.7.2009, Ianniello, 240900; 28.9.2009 Pradolin rv 244886).

Nel proprio incedere motivazionale il giudice di appello aveva a disposizione il dato rappresentato dalla traccia di frenata, operata dal (OMISSIS) una volta che questi realizzo’ che il (OMISSIS) si stava immettendo sulla carreggiata da esso percorsa, nonche’ quello sulla sua lunghezza (circa 16 metri) e anche i dati che afferivano alla distanza corrente tra il verosimile punto d’urto e il margine della strada sterrata dalla quale vi era stata la immissione del mezzo del (OMISSIS), ma nessun accertamento e’ stato condotto o quantomeno e’ stato riportato in sentenza in ordine ai profili di avvistabilita’ reciproca tra i due conducenti, in relazione alla distanza che li separava rispetto al punto d’urto accertato dai verbalizzanti.

Costituisce principio acquisito pacificamente alla giurisprudenza del S.C. che il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell’impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimita’ dell’incrocio, giacche’ l’eccessiva velocita’ di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, puo’ rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per se’ non sufficiente ad escludere la responsabilita’ dello stesso conducente. Sez. 4, 8.7.2008, Ianniello 240899). Invero tale principio costituisce temperamento al principio dell’affidamento incolpevole, e impone a ciascun utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale altrui imprudenza, quando la stessa rientri nei limiti della prevedibilita’ e, soprattutto, come nel caso in specie, tale onere si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra di svolta a sinistra da intraprendere, con provenienza da strada secondaria e gravata da obbligo di precedenza.

Del tutto carente e illogica risulta la motivazione del giudice di appello sul punto, in quanto ha omesso una verifica sui tempi e sugli spazi di avvistamento reciproco e rispetto all’incrocio, risolvendo contraddittoriamente il problema causale sul dato, di per se’ neutro, che la svolta a sinistra era stata ultimata nell’istante dell’impatto e dell’altro dato, di per se’ non decisivo al fine di escludere la responsabilita’ del conducente che aveva operato la svolta a sinistra, che il veicolo del (OMISSIS), che marciava sulla strada privilegiata, violava i limiti di velocita’ prescritti nel tratto interessato.

Il terzo motivo di ricorso risulta assorbito nella statuizione di annullamento che consegue.

Si impone pertanto l’annullamento della impugnata sentenza e il rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’articolo 622 c.p.p., in presenza di impugnazione proposta dalla parte civile avverso una sentenza di proscioglimento, cui va altresi’ rimessa la regolamentazione delle spese processuali sostenute nella presente fase.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice competente per valore in grado di appello cui rimette anche la determinazione delle spese tra le parti di questo giudizio

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