La competenza a liquidare sia le spese relative ad intercettazioni telefoniche che le spese di acquisizione di tabulati telefonici appartiene al “magistrato che procede”, il quale, dopo l’archiviazione del procedimento e la trasmissione degli atti all’ufficio di Procura, va individuato nel pubblico ministero.
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 13 febbraio 2017, n. 6657
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. D’ISA Claudio – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. RONALDI Alessandro – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l’ordinanza n. 71963/2002 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 16/06/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. Ciro Angelillis, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, richiesto dal PM in data 28.1.2015, di procedere alla liquidazione delle spese per intercettazioni di cui alla fattura della WIND datata 17.8.05 relativa al procedimento n. 557570/02/44 RG archiviato in data 3.5.05, restituiva gli atti al PM sul presupposto che la competenza a provvedere spettasse “al PM, trattandosi di procedimento giacente in archivio alla data dell’istanza di liquidazione della (OMISSIS)”.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo il motivo di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
– Abnormita’ del provvedimento impugnato.
Ad avviso del PM ricorrente il provvedimento impugnato e’ senz’altro abnorme. Viene ricordato in proposito che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimita’ hanno affermato in piu’ occasioni che e’ abnorme non solo il provvedimento che per la singolarita’ e la stranezza del contenuto risulti avulso dall’ordinamento processuale, ma, altresi’ quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di la’ di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste (cosi’ le SS.UU. n. 5307/2007 Battistella e n. 26/1999 Rv. 215094). Si e’ aggiunto in queste decisioni che l’abnormita’ dell’atto puo’ riguardare sia il profilo strutturale, quando l’atto si pone al di fuori del sistema normativo, sia il profilo funzionale, quando l’atto, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l’impossibilita’ di proseguirlo. Pertanto – si sostiene in ricorso – la restituzione degli atti al pubblico ministero costituisce provvedimento abnorme, legittimamente impugnabile dal magistrato requirente con ricorso a questa Corte, pena l’irresolubile stallo determinato dal contrasto tra P.M. e decidente (Sez. 4, n. 44558 del 5/11/2008, Rv. 242003 e n. 15147 del 29/1/2008, Rv. 239732). Nel caso per cui si procede si verificherebbe, secondo la tesi illustrata in ricorso, tale ultima ipotesi, cioe’ quella della stasi processuale non eliminabile, in quanto sia il GIP che il PM si sono rifiutati di emettere il provvedimento richiesto, con conseguente stasi processuale non altrimenti eliminabile (cfr. Sez. 4 n. 20264/2012).
In proposito, il PM ricorrente ricorda che:
– in data 22/8/2005 perveniva all’ufficio del PM, per la liquidazione, la fattura n. (OMISSIS) datata 17.8.2005 della (OMISSIS) relativa alla documentazione del traffico telefonico mobile effettuata nell’ambito del procedimento n. 557570/02/44 RG definito con decreto di archiviazione del GIP in data 3.5.2005;
– in data 8/11/2005 il PM trasmetteva la suddetta fattura al GIP per competenza, evidenziando che il relativo procedimento era stato definito con decreto di archiviazione;
– in data 23/1/15 (quasi 10 anni dopo) il GIP restituiva gli atti al PM per competenza, senza alcuna motivazione;
– in data 28/1/2015 il PM ritrasmetteva gli atti al GIP per, competenza, osservando che, per giurisprudenza pacifica della SC, la competenza a liquidare le spese relative alle prestazioni dei gestori telefonici compete, dopo l’archiviazione del procedimento, al GIP (sez. 4, n. 24013 del 6/5/2009, Nistico);
– in data 16/6/2016 il GIP restituiva nuovamente gli atti al PM ritenendo la competenza di quest’ultimo, in quanto con sentenza n. 2212 dell’1/10/2014 la 4 sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza a liquidare le spese relative alle intercettazioni telefoniche appartiene al magistrato che procede, il quale, dopo l’archiviazione del procedimento e la trasmissione degli atti all’ufficio di Procura, va individuato nel pubblico ministero, nel caso di specie, al momento della presentazione dell’istanza di liquidazione (recte della fattura da liquidare), il procedimento si trovava presso l’archivio della Procura essendo stato archiviato in data 3.5.2005.
Ad avviso del PM ricorrente il provvedimento impugnato va annullato in quanto abnorme, ravvisandosi tale abnormita’ nell’avere il giudicante ritenuto che “il magistrato che procede” sia quello presso il quale giace in archivio il procedimento ormai definito con il decreto di archiviazione. Lo stesso – si rileva – fa leva sulla sentenza 2212/2015 datata 1.10.2014 di codesta Corte, la quale effettivamente, pur ribadendo il condivisibile principio secondo cui la competenza a liquidare le spese relative alle intercettazioni spetta al magistrato che procede, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 168, ha poi affermato che, con la locuzione “che procede”, deve intendersi il magistrato che ha materialmente la disponibilita’ degli atti al momento della richiesta di liquidazione, da individuarsi nel PM, che ha la disponibilita’ del procedimento nel caso di procedimento archiviato e restituito all’ufficio di Procura. Peraltro, osserva la Corte in detta sentenza, gli atti relativi alle intercettazioni sono conservati presso il PM, che le ha disposte.
Secondo il PM ricorrente, in primo luogo, la suddetta pronuncia non appare applicabile al caso di specie, in quanto la stessa fa riferimento alle spese relative ad intercettazioni, mentre nel caso per cui si procede si tratta di spese concernenti l’acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico. In secondo luogo, la predetta sentenza apparirebbe del tutto isolata e si porrebbe in insanabile contrasto con la precedente giurisprudenza di legittimita’, del tutto pacifica e concorde nel ritenere che la competenza a provvedere sulla liquidazione delle spese relative all’acquisizione dei tabulati telefonici spetta al magistrato che procede, il quale, dopo l’archiviazione del procedimento, va individuato nel giudice delle indagini preliminari (il richiamo, ex plurimis, e’ a Sez. 1, 21703/2008, Bertone, rv. 240078, sez 1 n. 47438 del 28/11/2007 PM in proc. (OMISSIS), sez. 4 n. 24013 del 6/5/2009 Nistico, sez. 4 n. 20264 del 5.4.2012 PM in proc. ignoti). Viene ricordato, in altri termini che, con un orientamento consolidato che si rileva dalle pronunce sopra richiamate, questa Corte di legittimita’ aveva stabilito essere abnorme il provvedimento con cui il Tribunale rimette al P.M. le fatture emesse dai gestori di telefonia per le spese inerenti all’acquisizione dei tabulati telefonici, dovendosi ritenere competente per la relativa liquidazione il magistrato che procede, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 168, comma 1.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad altro GIP del Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. Ritiene, infatti, il Collegio che vada ribadito il principio secondo cui la competenza a liquidare le spese relative ad intercettazioni telefoniche appartiene al “magistrato che procede”, il quale, dopo l’archiviazione del procedimento e la trasmissione degli atti all’ufficio di Procura, va individuato nel pubblico ministero (Sez. 4, n. 2212 del 1/10/2014 dep. il 2015, P.M. in proc. Ignoti1Rv. 261765).
Ed invero, appare irrilevante che la liquidazione attenga, come nel caso che occupo’ questa Corte nel 2014, a spese da liquidarsi ai gestori di telefonia per intercettazioni telefoniche, piuttosto che, come in quello che ci occupa, l’acquisizione di tabulati telefonici. Il tema non e’ infatti su quale ufficio giudiziario conservi le bobine delle intercettazioni telefoniche, ma chi abbia gli atti del processo.
Occorre considerare il peso specifico che assume, nella questione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 9605/2014 che, sia pure incidentalmente, ha ritenuto condivisibile la lettura dell’articolo 168 dpr 115/02 come riferibile ai magistrato che ha la disponibilita’ degli atti al momento della richiesta di liquidazione, e dunque in casi come quello che ci occupa, al PM.
Come gia’ ricordava la richiamata sentenza 2212/2015 di questa Corte di legittimita’, le Sezioni Unite di questa Corte, nell’occuparsi della problematica relativa alla spettanza del compito di liquidazione del compenso dovuto all’ausiliario del magistrato, ebbero a stabilire che l’eventuale contenzioso tra uffici su chi dovesse provvedere alla liquidazione non costituisce conflitto di competenza, in quanto quest’ultimo e’ configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualita’ tra il pubblico ministero, che e’ una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non e’ inquadrabile neppure sotto il profilo dei “casi analoghi” previsti dall’articolo 28 c.p.p., (Sez. Un. n. 9605 del 28/11/2013 dep. il 2014, Confl. comp. in proc. Seghaier, Rv. 257989).
Le Sezioni Unite Seghaier, tuttavia, nel rilevare l’inammissibilita’ del conflitto, hanno pero’ statuito che la liquidazione degli onorari professionali del C.T. del P.M. spettava a quest’ultimo organo, che aveva nominato il consulente tecnico e non al giudice procedente, cio’ in applicazione dell’articolo 73 disp. att. c.p.p., e articolo 232 c.p.p., che valorizzano, per incardinare la “competenza” per la liquidazione, il rapporto fiduciario del magistrato con il consulente o perito. Hanno precisato pero’ le Sezioni Unite, che la regola (derogatoria) valevole per il perito ed il consulente non e’ estensibile agli altri ausiliari del giudice, per i quali trova applicazione la disposizione generale dettata dall’articolo 168 “Testo Unico Spese di Giustizia” (Decreto Legislativo n. 115 del 2002), secondo la quale “La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennita’ di custodia e’ effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede”.
3. Premesso quanto sopra – e ribadito che per “magistrato” deve intendersi sia il giudice che il P.M. – va qui riaffermato che, con la locuzione “che procede” deve intendersi il magistrato che ha materialmente la disponibilita’ degli atti a momento della richiesta di liquidazione; nel caso che ci occupa la “competenza” alla liquidazione spettava alla Procura della Repubblica di Napoli.
Infatti il provvedimento di archiviazione e’ intervenuto in data 3/5/2005. Pertanto al momento dell’inoltro della richiesta di liquidazione (22/8/2005) gli atti erano nella disponibilita’ del magistrato del Pubblico Ministero. In tal senso depone la disposizione dell’articolo 409 c.p.p., secondo la quale quando viene accolta la richiesta archiviazione, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
Va pertanto ribadita la correttezza del provvedimento del GIP, il quale ha individuato nel P.M. presso il Tribunale di Napoli il magistrato tenuto alla liquidazione della fattura della compagnia telefonica (OMISSIS) del 17/8/05.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
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