Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 9305 del 27 febbraio 2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 28.5.2012 il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato l’appello di E. P. contro l’ordinanza del G.I.P. di Velletri che aveva respinto l’istanza di estinzione della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell’art. 302 cpp per omesso interrogatorio nel rispetto del termini indicati dall’art. 294 comma 2 cpp. Ha ritenuto il Tribunale – condividendo integralmente il ragionamento del primo giudice – che, autorizzata la difesa all’acquisizione della cartella clinica in data 9.11.2011 ed avanzat richiesta di notizie alla Direzione Sanitaria dell’Istituto Penitenziario in ordine alla possibilità da parte dell’indagato di rendere l’interrogatorio, all’esito positivo della richiesta in data 10.11.2011 era stato fissato l’interrogatorio, espletato il successivo 11.11.2011. Ha precisato inoltre il Tribunale che in data 7.11.2011 il GIP, attraverso l’istanza difensiva, era venuto soltanto a conoscenza delle informazioni riguardanti lo stato di salute dell’indagato, che tuttavia dovevano ritenersi accertato solo con le comunicazioni intervenute con il carcere in data 9.11.2011, a seguito delle quali era stato tempestivamente disposto l’interrogatorio. 2. Il E. P. ricorre per la cassazione del provvedimento deducendo con unico complesso motivo la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606 lett. e cpp), l’inosservanza di legge penale con riferimento agli artt. 294 comma 2 e 302 cpp ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b cpp e ancora l’inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 125 e 294 comma 2 cpp ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c cpp. Rileva in particolare che il provvedimento di rigetto emesso dal GIP era stato impugnato sotto due profili, uno di natura formale l’altro di natura sostanziale e che il Tribunale si è limitato invece ad affrontare solo la questione sostanziale relativa alla tardività dell’interrogatorio di garanzia, tralasciando completamente di soffermarsi sulla questione formale, con cui si censurava il decreto del GIP in data 22.10.2011 di sospensione dei termini di cui all’art. 294 cpp per l’interrogatorio in quanto privo di qualsiasi motivazione in ordine all’assoluto impedimento dell’indagato: il GIP, infatti, a dire del ricorrente, si era limitato a ravvisare l’impedimento assoluto non tanto nelle condizioni di salute dell’indagato, quanto piuttosto nello stato di ricovero del E. P. nell’ospedale S. Pertini e, conseguentemente nell’impossibilità di un tempestivo trasporto presso la Casa Circondariale di Velletri per la partecipazione all’udienza di convalida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso è fondato. A norma dell’art. 302 cpp la custodia cautelare perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294 cpp. Quest’ultima norma prevede il temine massimo di cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. Il comma 2 dell’art. 294 aggiunge che in caso di assoluto impedimento il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. La legge dunque impone che si proceda all’interrogatorio dell’indiziato in stato di custodia cautelare entro un termine relativamente breve (immediatamente o comunque non oltre cinque giorni) che decorre dalla data di esecuzione della misura.- Il legislatore ha inteso in tal modo fissare con esattezza il dies a quo per il termine ed ha ribadito (commi 1 e 2) la possibilità di rinviare l’interrogatorio nel solo caso di assoluto impedimento dell’interrogando. Sono, quindi, evidenti le rigorose garanzie imposte per l’indagato sin dal primo momento in cui egli è privato della libertà ed intese a assicurargli il diritto a comparire al più presto davanti ad un giudice per esporre le proprie difese.- Ed è, altresi, evidente che tale diritto può essere sacrificato solo in via eccezionale e con ulteriori garanzie. La norma prevede – come si è detto – che l’interrogatorio possa essere differito nel solo caso di impedimento assoluto dell’indagato a renderlo e che, in tal caso, il nuovo termine decorre dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della (o accerta personalmente la) cessazione dell’impedimento. E l’impedimento – che deve essere di carattere assoluto – deve essere accertato come tale e riportato in un decreto motivato dello stesso giudice affinché non vi siano motivi o ragioni di dubbio o di controversie riguardo alla sua sussistenza ed entità. Allora è chiaro che, permanendo identico il termine sebbene con diversa decorrenza, il legislatore ha ipotizzato un caso particolare di interruzione dello stesso per l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia. L’interruzione, come fatto modificativo del termine, trova ragione, nell’impianto normativo che la prevede, nell’impedimento assoluto dell’interrogando e, tuttavia, si realizza a seguito del verificarsi di una fattispecie legale complessa di cui è elemento essenziale il provvedimento motivato del giudice che accerta il dato fattuale. L’esigenza del decreto motivato e non il semplice richiamo all’assoluto impedimento è – in una alla grave conseguenza connessa al ritardo dell’interrogatorio – il segno della particolare attenzione che il legislatore ha inteso porre alla materia, sottoponendola ad una regolamentazione rigorosamente formale e sottraendola ad ogni possibilità di arbitrio valutativo che possa scusare, a termine inutilmente decorso, qualsiasi inerzia che abbia immotivatamente procrastinato la fondamentale garanzia dell’interrogatorio dell’indagato (cfr. cass. Sez. 4, Sentenza n. 1327 del 29/04/1999 Cc. dep. 14/06/1999 Rv. 213823). 2. Nel caso di specie, come si evince dall’atto di appello, il E. P. aveva censurato il provvedimento reiettivo del GIP anche sotto il profilo della mancanza di motivazione in ordine all’assoluto impedimento per rendere l’interrogatorio nei termini di legge, ma non ha ottenuto alcuna risposta dal Tribunale del Riesame, che invece sul punto ha confermato il provvedimento del GIP (il quale, con il precedente decreto 22.10.2011 aveva giustificato la sospensione del termine sulla base del ricovero in Ospedale del E. P. e sull’impossibilità di un suo trasporto presso il carcere di Velletri): in tal modo il Tribunale di Roma ha tralasciato di motivare sulle condizioni di salute dell’indagato e sulle eventuali ragioni che gli impedivano di essere sottoposto all’interrogatorio entro il termine di legge direttamente presso l’Ospedale S. Pertini in cui si trovava ricoverato sin dal momento dell’arresto (avvenuto nella notte tra il 21 e il 22.10.2011). E non può sottacersi nella specie l’assoluta irrilevanza del fatto, evidenziato nell’ordinanza impugnata a dimostrazione della tempestività, che l’interrogatorio di garanzia sia stato espletato in data 11.11.2011, cioè due giorni dopo la comunicazione del carcere (9.11.2011) circa la cessazione dell’impedimento a rendere l’interrogatorio, essendo di elementare evidenza che altro è il ricovero in Ospedale altro è l’impedimento assoluto a rendere l’interrogatorio. Insomma, nel caso di specie, è palese il vizio di motivazione nel provvedimento sulla questione – formalmente posta – dell’impedimento assoluto a rendere l’interrogatorio durante il periodo del ricovero in ospedale, il che comporta l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per un nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 9.1.2013.
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