Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 47127 del 5 dicembre 2012
Svolgimento del processo
1. Con sentenza 1.6.2011 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto B.G., nella veste di legale rappresentante della società di costruzioni Cormano 2001 srl, responsabile del reato di dichiarazione infedele continuata (art. 81 cpv. c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4) e condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione con la sospensione condizionale e le sanzioni accessorie.
La Corte milanese ha innanzitutto rigettato l’eccezione di inutilizzabilità degli allegati al processo verbale di constatazione dell’amministrazione finanziaria (sollevata dall’appellante con la memoria depositata all’udienza di discussione), osservando in ogni caso che, pur volendo ritenere non utilizzabili detti allegati, il contenuto del verbale consentiva comunque di giungere con assoluta certezza alle medesime conclusioni a cui, erano pervenuti dapprima gli operanti e poi il giudice di prime cure in ordine all’accertamento dell’omessa contabilizzazione, relativamente agli anni 2005-2006, di ricavi per cessioni di immobili e prestazioni di allacciamento e alla esposizione in bilancio 2005 di costi non di competenza, nonchè alla rappresentazione, nei bilanci 2005-2006, di una infedele fatturazione di operazioni imponibili nelle misure indicate, tutte superiori al limite di rilevanza penale.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’imputato con due motivi denunciando l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (artt. 191 e 442 c.p.p.) e la mancanza della motivazione.
Rileva in particolare che gli allegati al verbale di constatazione erano stati inseriti nel fascicolo processuale in modo irregolare (nel periodo compreso tra la discussione nel giudizio abbreviato e la lettura del dispositivo), senza alcuna possibilità di esame per la difesa e quindi non potevano essere utilizzati.
Deduce inoltre che l’accertamento di responsabilità si fonda su presunzioni senza che ne ricorressero i requisiti di gravità, concordanza e precisione e senza che la Corte abbia spiegato come dalla accertata sottofatturazione riguardante solo 34 appartamenti si sia potuti giungere a ritenere una evasione fiscale per la totalità delle vendite effettuate (219).
Motivi della decisione
1. E’ opportuno premettere che l’art. 441 c.p.p., comma 5, attribuisce al giudice dell’abbreviato, che ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, il potere di assumere le prove necessarie nel contraddittorìo delle parti nelle forme previste dall’art. 422 c.p.p., come prescritto dall’art. 441, comma 6 (cfr, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 40887 del 26/09/2011 Ud. dep. 10/11/2011 Rv. 251534 in tema di acquisizione di relazione autoptica).
Pertanto, nel caso di specie, essendo pacifico che gli allegati al processo verbale di constatazione non erano contenuti nel fascicolo del pubblico ministero quando è stata avanzata la richiesta di rito abbreviato, il giudice avrebbe dovuto motivare sulla necessità di assumere detti documenti, e assicurare il relativo contraddittorio fissando una nuova udienza, ma non acquisire de plano la documentazione nelle more tra la discussione del giudizio abbreviato e la lettura del dispositivo.
Del resto, è anche ipotizzabile che, se l’imputato avesse conosciuto il contenuto di tale prova, probabilmente non avrebbe richiesto di essere giudicato con il rito suddetto. Ed in ogni caso dopo l’ammissione al rito abbreviato non possono essere inseriti nel fascicolo ulteriori elementi di prova, come è, invece, avvenuto nel caso di specie.
La prova tardivamente acquisita non era, pertanto, utilizzabile.
Ciò chiarito, il primo motivo di ricorso – con cui si deduce la violazione degli artt. 191 e 442 c.p.p. con riferimento all’utilizzazione degli allegati al processo verbale di constatazione della violazione tributaria – è manifestamente infondato e quindi va dichiarato inammissibile.
La Corte milanese, infatti, ha affermato a chiare lettere (cfr. pagg. 8 e 9) la autonoma valenza probatoria del processo verbale di constatazione, precisando che esso consente con assoluta certezza di giungere alle medesime conclusioni a cui erano pervenuti prima gli operanti e poi il giudice di prime cure e ha osservato che i dati di fatto emergevano già dalla mera lettura dei p.v. di constatazione, senza la necessità di consultare i relativi allegati.
In sostanza, il giudice della impugnazione, facendo applicazione del cosiddetto principio di “resistenza”, ha ritenuto di poter prescindere per la decisione dalla prova contestata (gli allegati al processo verbale), conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte che ammette tale modus operandi precisando che in tali casi addirittura non sussiste neppure l’obbligo di dichiarare preventivamente l’inutilizzabilità dei documenti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37694 del 15/07/2008 cc. dep. 03/10/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40381 del 18/10/2005 Ud. dep. 07/12/2006).
Ed è appena il caso di aggiungere che la prova di resistenza è consentita anche nel giudizio d legittimità allorchè venga eccepita l’illegale assunzione di una prova, dovendosi valutare in tal caso se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa, anche senza l’utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 6, Sentenza n. 10094 del 22/02/2005 Ud. dep. 15/03/2005; Sez. 5, Sentenza n. 569 del 18/11/2003 Ud. dep. 12/01/2004).
Nel caso di specie, però, non spetta a questa Corte di procedervi perchè, come già detto, la prova di resistenza è stata già compiuta dal giudice di appello il quale con motivazione congrua ha ritenuto di poter decidere sulla posizione del B. senza ricorrere agli allegati espressamente contestati dalla difesa e facendo viceversa ricorsa al contenuto del processo verbale di constatazione.
Del resto, il giudice di merito non ha nessun obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purchè tale vantazione risulti logicamente coerente, come nel caso in esame in effetti è avvenuto.
2. Col secondo motivo, il ricorrente denunzia la totale mancanza di motivazione nella parte relativa alla valenza probatoria del processo verbale di constatazione, trattandosi di procedimento indiziario che richiede, nell’ipotesi di regolare tenuta delle scritture contabili (come nel caso in esame), una rigorosa dimostrazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nonchè la sussistenza di riscontri oggettivi rappresentati da altri elementi di prova o ovvero da altre presunzioni anch’esse gravi, precise e concordanti, che nella fattispecie non sono state esplicitate dalla Corte milanese.
Rileva che l’unico elemento indiziario è costituito dalla sottofatturazione relativa alla vendita di 34 appartamenti, assolutamente insufficiente per dimostrare l’evasione fiscale estesa a 219 vendite (tali essendo il numero delle alienazioni di immobili compiute dalla società Cormano nel biennio 2005-2006 in esame), non potendosi attribuire alcun rilievo probatorio agli altri elementi considerati, quali i listini dei prezzi, gli importi delle provvigioni spettanti ai mediatori, la mancata registrazione dei preliminari, il raffronto dei prezzi con quelli praticati da altri imprenditori del settore immobiliare: pertanto, secondo la tesi del ricorrente, o la Corte milanese ha preso in esame atti non utilizzabili, cioè gli allegati al p.v.c. (e in tal caso la sentenza va annullata) oppure ha recepito il predetto verbale acriticamente (e in tal caso la decisione va cassata).
La censura è infondata.
Anche l’accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari può, invero, rappresentare, un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge, a condizione che il Giudice non si limiti a constatarne l’esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde (cfr. Cass. sez. 3 28.4 – 21.6.2011 n. 24811; Cass. sez. 3^ n. 1904 del 21.12.1999, Zarbo; conf. Cass. sez. 3^, 20.10.1995 Perillo).
Nel caso di specie, la Corte milanese, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha sottoposto ad autonoma critica gli elementi risultanti dal verbale di constatazione dell’amministrazione finanziaria, laddove ha valutato l’efficacia probatoria dei prezzi risultanti dai vari listini (trascritti in appositi prospetti nel predetto verbale) e dai loro periodici aggiornamenti, comparandoli con i prezzi risultanti dalle dichiarazioni di accettazione di prenotazione degli appartamenti e con i prezzi di mercato di immobili omogenei praticati da altri operatori e riportati nel verbale in apposito prospetto dove sono riportati anche gli estremi di registrazione. Ha considerato inoltre che le provvigioni spettanti alle agenzie di mediazione erano fissate all’I,50% del valore degli immobili, calcolato sui prezzi dei listini. E, sulla scorta di tale analisi, ha concluso per l’affidabilità del procedimento ricostruttivo che, partendo da dati di fatto concretamente accertati, viene costruito con criterì e parametri non solo legittimi, ma anche equilibrati ed affidabili.
La Corte milanese, dunque, lungi dal limitarsi ad un mero e sterile recepimento del verbale, ha valutato criticamente gli indizi in esso compiutamente riportati, consistenti in fatti certi e non già in mere interpretazioni fornite da terzi e pertanto, su tali basi, ha esteso la infedele dichiarazione a tutti i ricavi del biennio.
Non è esatto, dunque il rilievo secondo il giudice di merito avrebbe considerato l’evasione fiscale nel biennio sulla base soltanto della verifica di 34 appartamenti, senza alcun altro riscontro.
La gravità, precisione e concordanza degli indizi, accertata dal giudice di merito con argomentazioni congrue e logicamente coerenti non può essere sindacata in sede di legittimità.
La asserita discrasia tra il numero delle vendite effettuate negli anni 2005-2006 (219) e il numero degli appartamenti risultati sottofatturati (34) – su cui pure insiste il ricorrente con riferimento ai compensi per gli allacciamenti – è stata spiegata dal giudice di merito, il quale ha osservato che l’accertamento è avvenuto attraverso il confronto tra l’ammontare dei compensi richiesti per ciascun appartamento (Euro 3.000,00) o autorimessa (Euro 1.000,00) e l’ammontare concreto delle fatturazioni effettuate, tenendo conto degli allacciamenti fatti nelle annualità in questione (200S e 2006).
Trattasi, anche in tal caso, di ragionamento immune da vizi logici, congruamente motivato, che si sottrae al sindacato di questa Corte.
In definitiva, le molteplici censure mosse attraverso il motivo in esame si risolvono in una critica alla valutarne del materiale probatorio riservata al giudice di merito e in una diversa considerazione delle risultanze processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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