Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 45649 del 14 novembre 2013

Ritenuto in fatto

1. – Con sentenza del 27 settembre 2010, il Tribunale di Sanremo ha condannato l’imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva, anche in concorso con altri soggetti, 49,739 grammi di cocaina, e cedeva un quantitativo imprecisato di cocaina a tale C.A.
Con sentenza del 30 novembre 2011, la Corte d’appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’imputato, in quanto non legittimato ad impugnare la condanna, e ha accolto l’appello del Procuratore generale, escludendo l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando in aumento la pena inflitta all’imputato, revocando la sospensione condizionale della pena e dichiarando l’imputato interdetto dai pubblici uffici.

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) l’erronea applicazione dell’art. 595 cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe ritenuto inammissibile l’appello incidentale dell’imputato sull’erroneo presupposto che i motivi addotti non contestassero le ragioni del Procuratore generale a sostegno dell’esclusione della fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; 2) l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice, perché non si sarebbe considerato che i circa 50 g di cocaina trovati in possesso dell’imputato all’atto dell’arresto, per le modalità di confezionamento, per la mancanza di attrezzature per la preparazione delle dosi, per la mancanza di sostanze da taglio, avrebbero dovuto essere considerati destinati ad uso personale, trattandosi di soggetto tossicodipendente, in presenza di una sola cessione gratuita di stupefacente a C. allo scopo di consumarlo insieme.

Considerato in diritto

3. – Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente si limita, infatti, ad asserire che i primi due motivi del suo appello incidentale contrastavano le doglianze fatte valere dal procuratore generale nel proprio atto d’impugnazione principale circa l’applicazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e che, dunque, l’impugnazione incidentale sarebbe stata ritenuta erroneamente inammissibile dalla Corte d’appello. Lo stesso ricorrente non specifica, però, quale fosse l’oggetto dei motivi d’appello da lui proposti né in cosa consistesse la loro attinenza alle doglianze fatte valere dall’appellante principale. Il ricorso non risulta, dunque, idoneo a contrastare quanto correttamente evidenziato dalla Corte d’appello in punto di diritto, laddove essa richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell’appello principale, in quanto in caso contrario sarebbe vanificato il sistema dei termini per proporre impugnazione, stabilite a pena di decadenza (sez. un., 17 ottobre 2006, n. 10251, rv, 235699).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché diretto ad ottenere da questa Corte una reinterpretazione del quadro probatorio, già sufficientemente e correttamente valutato in secondo grado. Con particolare riferimento al dato quantitativo, deve in particolare rilevarsi che la Corte d’appello ha evidenziato che, alla sostanza in sequestro (g 49,739 di cocaina con percentuali di prodotto puro del 56,53%), deve essere aggiunta la quantità imprecisata ceduta al C., con la conseguenza che, anche a voler considerare che una parte dello stupefacente fosse destinato a uso personale, la quantità complessiva rimane comunque considerevole. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il dato quantitativo è da solo idoneo ad escludere la configurabilità dell’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché essa viene meno allorché manchi anche uno solo degli elementi indicati dalla disposizione, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato, (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (ex plurimis, sez. un., 24 giugno 2010, n. 35737, rv. 247911; sez. 4, 12 novembre 2010, n. 43399, rv. 248947).
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistano elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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