Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 45321 dell’11 novembre 2013
Rilevato in fatto
1. Con ordinanza 20.3.2013 il Tribunale di Enna, accogliendo la richiesta di riesame proposta da M. F., ha annullato il decreto di sequestro preventivo di un veicolo APE 601 in ordine all’ipotesi di reato di trasporto di rifiuti speciali.
I giudici di merito, per giungere a tale conclusione, hanno rilevato che dal verbale di sequestro preventivo del 20.2.2013 su iniziativa della polizia giudiziaria non risultava dato l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, secondo la previsione dell’art. 114 disp. att. cpp e che pertanto si era verificata una nullità a regime intermedio da far valere anche in sede di riesame./>Avverso questa pronuncia il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione.
Considerato in diritto
Con l’unico motivo di ricorso si deduce l’erronea applicazione della legge perché l’art. 114 disp. att. cpp – che il Tribunale ha ritenuto violato – si applica solo ed esclusivamente alle attività di perquisizione e di sequestro probatorio disposti in via di urgenza dalla Polizia Giudiziaria ma non anche a quelle di sequestro preventivo disposto sempre di iniziativa della Polizia Giudiziaria.
Il motivo è fondato.
Dagli atti risulta che il sequestro del motocarro era stato disposto in via preventiva su iniziativa della polizia giudiziaria durante un servizio di controllo del territorio in data 20.2.2013. A tale provvedimento ha fatto seguito il decreto di convalida ed emissione dei decreto di sequestro preventivo da parte dei GIP di Enna.
La questione di diritto riguarda l’applicabilità al sequestro preventivo ad iniziativa della Polizia Giudiziaria della disciplina interna di sequestro probatorio e precisamente dell’obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia di cui agli artt. 114 att. cpp e 356 cpp.
Al quesito il Collegio intende dare risposta positiva: come affermato dalla recente giurisprudenza di questa Corte, a cui si intende oggi dare senz’altro continuità, in tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l’obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell’indagato circa l’esecuzione del sequestro, né sussiste l’obbligo per ia polizia giudiziaria di avvertire l’indagato medesimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli art. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avvertimento all’indagato in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell’ipotesi di sequestro preventivo. (cfr. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 25849 del 04/05/2012 Cc. dep. 04/07/2012 Rv. 253082; Sez. 3, Sentenza n. 45850 del 23/10/2012 Cc. dep. 23/11/2012 Rv. 253854; cfr. altresì Sez. 3, 4 ottobre 2002 n. 40970, Calcagni, massima n. 222789; Sez. 4, 16 luglio 2009, n. 42512, Olivieri, massima n. 245778 e Sez. 4, 7 luglio 2010, n. 37937, Marchi, massima n. 248443).
Il Collegio non ignora l’esistenza di qualche pronuncia in senso contrario (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 36597 del 04/04/2012 Cc. dep. 21/09/2012 Rv. 253569; Sez. 3, Sentenza n. 20168 del 27/04/2005 Cc. dep. 30/05/2005 Rv. 232244), ma ritiene preferibile l’orientamento innanzi richiamato perché – come già rilevato con la citata sentenza 45850/2012 – la misura cautelare reale corrisponde ad esigenze ben diverse da quelle previste per il sequestro probatorio e che sono quelle di evitare che la libera disponibilità dei bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o determinare la commissione di altri reati. Non riguardando le indagini preliminari, pertanto, non può trovare applicazione una disposizione ad esse espressamente riferita e quindi deve prevalere l’interpretazione che privilegia l’interpretazione letterale della norma. L’art. 114 disp. att. c.p.p. contiene, infatti, un esclusivo richiamo alle attività indicate dall’art. 356 c.p.p., tutte finalizzate alla assicurazione delle fonti di prova e specificamente segnalate con l’indicazione dell’articolo corrispondente.
Si tratta, inoltre, di attività che presuppongono la convalida o l’autorizzazione del solo Pubblico Ministero, condizione, questa, che giustifica l’avviso, mentre nel caso, del tutto diverso, del sequestro preventivo di iniziativa, il mantenimento del vincolo dipende esclusivamente ed in via immediata dal giudice, il quale svolge un subitaneo controllo sulla legittimità dell’operato della polizia giudiziaria, con la conseguenza che il mancato avviso non determina alcun vulnus del diritto di difesa.
Tale sostanziale ed evidente differenza con le attività contemplate dall’art. 356 c.p.p., non può, inoltre, essere stata ignorata dal legislatore il quale, nel disporre l’introduzione dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, ben avrebbe potuto modificare anche l’art. 114 disp. att. c.p.p.
Il Tribunale di Enna non si è attenuto a questi principi e pertanto l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con conseguente reviviscenza dei sequestro.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 17.10.2013.
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