La causa del contratto non può ulteriormente essere intesa, in senso del tutto astratto, come funzione economico-sociale del negozio, svincolata tourt court dalla singola fattispecie contrattuale, bensì come funzione economico-individuale del singolo, specifico negozio, da valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico, quanto funzionale; onde la obbiettivazione (quale quella verificatasi nel caso di specie) di un motivo di cui la controparte sia resa espressamente partecipe è destinata ad integrare l’elemento causale della convenzione negoziale nella misura in cui esso risulta determinante della formazione del consenso.

Suprema Corte di cassazione


sentenza n. 4372 del 20 marzo 2012

 

Svolgimento del processo

Nell’aprile del 2002 M.R. evocò in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Genova…omissis….

Il giudice di primo grado accolse la domanda limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno morale (liquidato in 100 Euro), rigettando ogni altra istanza di contenuto economico.

Il tribunale di Genova, investita del gravame principale proposto dal M. ed a quello incidentale della Columbus, accolse quest’ultimo, mandando assolta la società di viaggi da ogni pretesa risarcitoria.

La sentenza è stata impugnata da M.R. con ricorso per cassazione articolato in 12 motivi.

Resiste con controricorso la Columbus Organizzazione viaggi s.r.l..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 11 preleggi.

Il motivo è fondato.

Il tribunale di Genova ha fatto erronea applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 87 e ss., mentre la vicenda oggetto del presente giudizio, che risale all’anno 2001, resta governata, ratione temporis, dai principi di cui al D.Lgs. n. 111 del 1995.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 8, u.c., art. 9, u.c., art. 14, e dell’art. 1218 c.c., falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 81.

Con il terzo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il fatto controverso e decisivo per il giudizio viene indicato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, nella natura di obbligazione contrattuale dell’offerta della prestazione di diving, natura sostenuta dal M. in atto di citazione in primo grado e in appello.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 1218 c.c., D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 8, u.c., art. 9, u.c., e art. 14, e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c..

Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 113 c.p.c., e dell’art. 112 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), omessa pronuncia su domanda prospettata dalla parte in relazione all’art. 112. Con il sesto motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

violazione dell’art. 2059 c.c., e D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 16.

Il fatto controverso e decisivo per il giudizio viene indicata la natura contrattuale dell’obbligazione assunta dal Tour Operator (prestazione di diving) nonchè la sussistenza e la risarcibilità del danno da vacanza rovinata nella fattispecie de qua.

Con il settimo motivo, si denuncia falsa applicazione dell’art. 1337 c.c., e violazione del D.Lgs. n. 111 del 1995,, art. 8, u.c., art. 9, u.c., e art. 14, art. 1218 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Per fatto controverso e decisivo del giudizio viene intesa la responsabilità contrattuale del Tour Operator per i fatti di causa.

Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il punto controverso viene così sintetizzato: se il M. avesse manifestato alla Columbus che il motivo esclusivo del viaggio fosse la pratica delle immersioni subacquee in mare e se la Columbus avesse concordato al M. la possibilità di fruire del centro diving sito entro un albergo diverso da quello nel quale soggiorna, che ne era invece, sprovvisto, nella specie, il centro era sito presso il vicino Hotel (OMISSIS).

Con il nono motivo, si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c..

Con il decimo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con l’undicesimo motivo, si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., e art. 2702 c.c..

Con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., e art. 92 c.p.c., comma 2; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la condanna alle spese legali.

Devono essere accolti i motivi sub 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, con assorbimento dei motivi 7 e 12.

Questi i principi di diritto cui il giudice del rinvio dovrà attenersi:

1) La causa del contratto, così come affermato da questa corte di legittimità con le sentenze 10490 del 2006, 16315 e 26956 del 2007, non può ulteriormente essere intesa, in senso del tutto astratto, come funzione economico-sociale del negozio, svincolata tourt courtdalla singola fattispecie contrattuale, bensì come funzione economico-individuale del singolo, specifico negozio, da valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico, quanto funzionale; onde la obbiettivazione (quale quella verificatasi nel caso di specie) di un motivo di cui la controparte sia resa espressamente partecipe è destinata ad integrare l’elemento causale della convenzione negoziale nella misura in cui esso risulta determinante della formazione del consenso;

2) La risarcibilità del danno morale è, nella specie, prevista per legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;

3) La valutazione del coacervo testimoniale deve avvenire secondo un procedimento di scrutinio logico delle singole deposizioni che dia conto del loro contenuto e della loro interpretazione soprattutto sul piano obbiettivo, non potendo una valutazione di inattendibilità fondarsi sulle sole qualità soggettive del deponente;

4) L’offerta di prestazioni contenute nel pacchetto di viaggio, ovvero accessorie ad esso ma comunque garantite dall’operatore turistico, rientrano tout courtnell’orbita del rapporto contrattuale;

5) Le omissioni di informazioni rilevanti, da parte del Tour Operator, costituiscono, a loro volta, violazioni di natura contrattuale e non precontrattuale;

6) Il catalogo informativo dell’operatore turistico costituisce prova documentale equiparabile alla scrittura privata  ex art. 2702 c.c., sottratta alla libera valutazione e al libero apprezzamento del giudice di merito.

Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.

Il procedimento va rinviato al tribunale di Genova, in altra composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Genova in diversa composizione.

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