Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 38754 del 4 ottobre 2012
Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata il G.U.P. del Tribunale di Udine ha dichiarato non luogo procedere nei confronti di P.M., perché il fatto non sussiste, in ordine al reato di cui all’art. 2 del d.lgs n. 74/2000.
Nei confronti del P. era stata formulate richiesta di rinvio a giudizio in ordine a detto reato, ascrittogli, perché, nella quale di legale rappresentante della società V. 2005 S.r.l., al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, si avvaleva di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società A. S.r.l., fatture che utilizzava, quali elementi passivi fittizi, nella dichiarazione annuale relativa all’anno 2006 per un importo di Euro 56.844,49.
Nel confronti del P. era stata anche formulata richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 con riferimento al quale veniva emessa pronuncia di non luogo a procedere per essere estinto per prescrizione.
Quanto al reato tributario il giudice di merito ha accertato che la società A. svolgeva unicamente attività di intermediazione di mano d’opera in favore di numerose aziende. La A. assumeva direttamente gli operai che poi venivano utilizzati dalle aziende operatrici. Queste ultime versavano il corrispettivo delle prestazioni degli operai alla A. previo rilascio da parte di quest’ultima di fatture il cui importo corrispondeva alle retribuzioni degli operai.
La finalità dell’operazione, secondo quanto si legge in sentenza, era di evitare alle società utilizzatrici gli oneri previdenziali ed assistenziali connessi alla stipula del contratto di lavoro e di detrarre l’IVA esposta nelle fatture emesse dalla società appaltatrice della mano d’opera.
Il giudice di merito ha escluso che le fatture emesse dalla A. rientrino nella categoria di quelle per operazioni inesistenti, essendo solo diverso l’oggetto della prestazione da quello rappresentato in fattura.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, che, limitatamente al reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, la denuncia per violazione ed erronea applicazione di legge.
In sintesi, la pubblica accusa ricorrente deduce che nel concetto di fatture per operazioni inesistenti debbono comprendersi non solo le fatture emesse per operazioni mai effettuate, ma anche quelle relative a prestazioni soggette ad un regime giuridico e fiscale diverso da quello apparente.
Nel caso in esame la A. emetteva fatture per apparenti prestazioni artigianali, eseguite con una propria organizzazione aziendale; operazioni che di fatto venivano effettuate presso la società utilizzatrice delle fatture.
Lo stesso giudice di merito ha indicato tra le finalità dell’operazione quello dell’indebita detrazione dell’IVA, imposta non detraibile per il corrispettivo di mere prestazioni lavorative, con la conseguente sussistenza del reato ascritto all’imputato.
Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al predetto reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 74/2000 per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o (Imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”;
È stato già precisato da questa Corte che devono essere qualificate come inesistenti le fatture emesse per operazioni aventi natura giuridica diversa da quella indicata, (sez. 3, 06/03/2008 n. 13975, P.M. in proc. Carcano, Rv 239910.
Orbene, nel caso in esame le prestazioni per le quali sono state emesse fatture sono totalmente diverse che quelle che sarebbero state realmente poste in essere (intermediazione di mano d’opera invece che prestazioni di attività lavorativa di tipo artigianale di cui alle fatture) con la conseguente insussistenza giuridica e di fatto delle prestazioni per le quali le predette fatture sono state emesse.
Non appare, pertanto, corretto l’assunto del G.U.P. per il quale anche l’intermediazione di mano d’opera costituirebbe un’operazione esistente; infatti, se non si può disconoscere che lo sia dal punto di vista fenomenico, è altrettanto evidente che non è l’operazione riferita dalle fatture, mai posta in essere, e dunque inesistente.
In conclusione, è vero che un’operazione esiste, ma non quella documentata, che è la sola presa in considerazione, agli effetti penali, dal d.lgs. n. 74 del 2000.
Il fine di ottenere il riconoscimento di un indebito credito di imposta, peraltro, è affermato nella stessa sentenza.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente al reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 con rinvio al Tribunale di Udine.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Udine limitatamente ai reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000.
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