Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 2642 del 5 febbraio 2013
Svolgimento del processo
Con citazione ritualmente notificata U.S. proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso l’11.12.97 dal Presidente del Tribunale di Roma a favore di C.F., ai sensi dell’art. 650 c.p.c.. Esponeva che solo con la notifica del pignoramento presso terzi del 3.6.98 aveva avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per L. 44.600.000; il decreto era stato notificato a (omissis), luogo dove egli si era limitato a frequentare la sua fidanzata sino al (omissis), laddove la sua residenza era in (omissis).
Il decreto era pertanto nullo e, comunque, nel merito la somma ingiunta era eccessiva, avendo il ricorrente già percepito L. 6.500.000 per la sua attività. Chiedeva dichiararsi la nullità della notifica e la inefficacia del decreto.
Si costituiva l’opposto e deduceva che erano insussistenti i presupposti per la proposizione dell’opposizione tardiva in quanto la notifica era regolarmente avvenuta in luogo utilizzato in più occasioni come domicilio dall’ U.; nel merito egli, quale legale, aveva compiuto molteplici attività professionali nell’interesse dell’opponente, onde l’infondatezza dell’opposizione. In esito al giudizio il Tribunale adito dichiarava inammissibile l’opposizione.
Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 16 maggio 2006 respingeva l’impugnazione. Avverso la detta sentenza l’ U. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrato da memoria difensiva.
Resiste con controricorso il C..
Motivi della decisione
Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 650 e 140 c.p.c., art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione tardiva trascurando che esso opponente “non ricevette mai una notifica a mani personali poichè la notifica del decreto ingiuntivo avvenne nella dimora transeunte della signora B.M.C. ai sensi dell’art. 140 c.p.c………. Per questa sola ragione l’opposizione tardiva del dott. U. avrebbe quanto meno dovuta essere ritenuta ammissibile posto che l’art. 650 c.p.c. prevede che l’opposizione si può proporre quando l’intimato dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione”.
Con la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., art. 43 c.c., art. 112 c.p.c. nonchè della motivazione insufficiente e contraddittoria, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello aveva trascurato la deposizione resa dalla teste B. dalla quale risultava che egli non era stato mai domiciliato in (omissis) nè vi aveva dimorato abitualmente; e che inoltre non si era più recato nell’appartamento in questione dal 1997, essendo cessato il rapporto affettivo con la stessa B., onde irregolarità e/o l’inesistenza della notifica avvenuta presso quell’indirizzo ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. Peraltro, il notificante era al corrente che la sua residenza era in (omissis) tant’è che il pignoramento venne appunto eseguito in quest’ultima città.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono fondati e meritano accoglimento.
A riguardo, appare opportuno prendere le mosse da un primo rilievo, pur riportato nella sentenza impugnata ma non debitamente valorizzato, secondo cui, in occasione della tentata consegna dell’atto da notificare all’ U., ai sensi dell’art. 139 c.p.c., nella residenza della B. in (omissis), la stessa B., la quale aveva avuto una relazione sentimentale con l’ U., come ebbe modo di riferire nel corso della deposizione testimoniale, rifiutò di riceversi l’atto spiegando che dal dicembre 1997 l’ U. non si era più recato nel suo appartamento in quanto il loro rapporto era finito ed aggiungendo che egli, comunque, non aveva mai avuto in via (omissis) nè il domicilio nè la residenza e che occorreva cercarlo a (omissis).
Ora, non vi è dubbio che, dinanzi a tali indicazioni, l’ufficiale procedente; non avrebbe potuto legittimamente procedere ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ma avrebbe dovuto richiedere al notificante la vera ed effettiva residenza dell’ U. in (omissis), residenza che peraltro coincideva con quella anagrafica ed era ben nota al notificante tanto è vero che il pignoramento venne effettuato in (omissis).
Ciò, in quanto il ricorso alle forme di notificazione di cui all’art. 140 cod. proc. civ. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il. rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 cod. proc. civ., sicchè, tutte le volte che emergano elementi idonei a desumere l’erronea individuazione del luogo di residenza, dimora o domicilio del notificando ovvero emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l’ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere apposite ricerche per accertare l’avvenuto trasferimento ovvero per individuare esattamente il luogo in cui procedere alla notificazione.
Giova aggiungere che, in base all’art. 139, comma 1, se la notificazione non avviene mediante consegna in mani proprie, il punto di partenza è costituito dalla ricerca fatta nel comune di residenza. Soltanto se esso non è noto si ricorre al comune di dimora e, se questo è ancora ignoto, a quello di domicilio, come prevede l’ultimo comma della norma citata.
Invero, salva l’ipotesi di cui all’art. 141 c.p.c., comma 2, l’ordine dei Comuni dove effettuare la ricerca è indicato dalla norma di cui all’art. 139 c.p.c. in termini che non contemplano alcuna derogabilità.
Assolutamente non conferenti con il caso in esame appaiono infine le decisioni di questa Corte richiamate nella sentenza impugnata.
Se infatti è esatto che, “ai fini della determinazione dei luogo di residenza o dimora della persona destinatarìa della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasì fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito” (Cass. n. 11562/2003, n. 15938/2008, n. 12021/2002), il principio riportato riceve applicazione nell’ipotesi in cui una delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., comma 2, contrariamente a quanto è accaduto nel caso di specie, accetti la consegna. In tal caso, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell’atto comporta a carico del destinatario l’onere della prova – non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna – dell’inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario.
Ugualmente, se merita di essere condiviso il principio giurisprudenziale, secondo cui “in tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini di vetrificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo) l’indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all’origine della controversia dedotta in giudizio” (Cass. n. 17040/2003), non può essere trascurato che tale principio postula:
1) che l’elezione di domicilio sia inserita in un contratto ed in tal caso la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato;
2) che il notificante e destinatario della notificazione siano parti del contratto, dalla cui applicazione è derivata la controversia, laddove nel caso di specie la residenza in (omissis) veniva indicata negli atti di cui agli incarichi legali ricevuti dall’avv. C., segnatamente nella bozza di una transazione con altra parte, preparata dal legale, nell’interesse del cliente, come mero recapito dell’ U., senza alcuna espressa elezione di domicilio.
Ne consegue che le censure formulale meritano di essere accolte, ritenendosi in esse assorbito il terzo motivo di impugnazione, fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 6, nn. 2 e 4 della Tariffa degli onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati nonchè sull’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
La sentenza impugnata va cassata in relazione, con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
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