Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 12268 del 15 marzo 2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, con sentenza del 31.5.2012, ha assolto M. D. per non aver commesso il fatto
dal reato di cui all’art.10-ter d.lgs. 74/2000, contestatogli perché, nella sua qualità di amministratore pro tempore della «E. S.r.l.», ometteva di versar entro il termine di legge l’imposta sul valore aggiunto per l’anno 2008 per un importo pari ad euro 221.900,00.
Il G.I.P. ha infatti rilevato che l’imputato, al momento della consumazione del reato, non era più il legale rappresentante della società, che era stata posta in liquidazione ed ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza in merito alla posizione del liquidatore, nominato antecedentemente alla data di scadenza dei termini per il versamento dell’acconto IVA e gia membro del CDA della società.
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona il quale deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge.
Osserva a tale proposito il Pubblico Ministero ricorrente che il reato contestato deve ritenersi caratterizzato da una fattispecie a «consumazione differita in quanto il momento consumativo, corrispondente al momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, non corrisponde al momento in cui si concretizza la condotta sanzionata e, cioè, con l’omesso versamento dell’IVA alle periodiche scadenze.
Il mancato accantonamento delle somme incassate a titolo di IVA da parte del precedente amministratore, aggiunge il ricorrente, ha certamente una efficienza causale diretta ed immediata sulla commissione del reato e ne comporta pertanto la responsabilità, quanto meno a titolo di concorso, atteso che, diversamente opinando, la successione di amministratori potrebbe essere
utilizzata quale pretesto per aggirare gli obblighi di legge in materia di IVA.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
In data 4.2.2013 il difensore dell’imputato ha fatto pervenire una memoria con la qual chiede rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
L’art. 10-ter d.lgs. 74/2000, introdotto dal d.l. 4.7.2006, convertito con modificazioni dalla L. 4.8.2006, n. 248, stabilisce che la disposizione di cui al precedente art. 10-bis (concernente l’omesso versamento di ritenute certificate) si applica anche a chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale e superante il limite di cinquantamila euro, entro il termine per il versamento dell‘acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Detto termine è individuato, dall’art. 6, comma 2 L. 405/1990, nel 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento e con esso coincide il momento consumativo del reato in esame (Sez. III n. 38619, 3 novembre 2010).
Va tuttavia rilevato che le somme incassate a titolo di IVA sono destinate ad essere versate all‘erario e non sono nella libera disponibilità del contribuente che dovrebbe, invece, accantonarle se non provvede al versamento periodico mensile o trimestrale e da tale incombenze non può ritenersi estraneo, in caso di
successione tra amministratori di una società, colui che la rappresentava nel periodo antecedente alla scadenza del termine per il versamento, poiché la sua condotta potrebbe aver fornito un contributo causale alla commissione del fatto, creando materialmente i presupposti per il successivo omesso versamento.
4. Nella fattispecie, risulta accertato in fatto, come indicato in sentenza, che l‘imputato era stato amministratore della società fino al 28.9.2009, data in cui era subentrato il liquidatore, il quale aveva provveduto a presentare la dichiarazione IVA alla scadenza del 30.9.2009, senza poi provvedere al versamento. Entrambi i soggetti erano soci della società ed il liquidatore anche membro del CDA.
Tali circostanze devono essere opportunamente valutate ai fini
Dell’attribuzione della responsabilità penale per l’omesso versamento, che non può basarsi sul mero dato formale della legale rappresentanza della società, ma deve riguardare anche la condotta concretamente posta in essere dai singoli soggetti coinvolti nell’amministrazione e la sua rilevanza nel caso specifico, valutandone la effettiva incidenza.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Savona per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Savona.
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