Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza del 23 luglio 2014, n.16769
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23608-2008 proposto da:
M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 16, presso lo studio dell’avvocato
—————, rappresentato e difeso dall’avvocato ————
GIANFRANCO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, ——–, presso lo studio dell’avvocato —————,
rappresentato e difeso dall’avvocato ————;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 74/2008 del TRIBUNALE DI AREZZO SEDE
DISTACCATA DI MONTEVARCHI, depositata il 21/04/2008, R.G.N. 660/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/03/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
udito l’Avvocato MARIA TROPIANO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
russo Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del primo
motivo e l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Nel settembre 2004 V.P. conveniva in giudizio, avanti al giudice di pace di Montevarchi, il medico veterinario M. P., chiedendone la condanna al risarcimento del danno (quantificato in Euro 2500,00) da lui subito a causa del decesso del suo cane (OMISSIS); decesso indotto dall’errata diagnosi del veterinario convenuto che aveva sottoposto il cane a terapia per puntura di calabrone, invece che per morso di vipera.
Nella costituzione del M., interveniva la sentenza n. 43/05 con la quale il giudice di pace respingeva la domanda dell’attore in quanto non provata.
Interposto appello, veniva emessa la sentenza n. 74 del 21 aprile 2008 con la quale il tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, riformava la sentenza di primo grado e condannava il M. al risarcimento dei danni in misura di Euro 2000,00, oltre accessori e spese di entrambi i gradi.
Viene proposto dal M. ricorso per cassazione sulla base di due motivi; resiste il V. con controricorso. E’ stata depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ. da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Nel primo motivo di ricorso si lamenta omessa ovvero insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine all’erronea affermazione, da parte del giudice di appello, della sussistenza di nesso causale tra il comportamento adottato nella specie dal veterinario e la morte dell’animale.
Il fatto controverso viene dal M. individuato, ex art. 366 bis cod. proc. civ., nella insussistenza dell’affermato nesso causale sotto i seguenti profili; – tanto la puntura di calabrone quanto il morso di vipera andavano trattati con cortisone, come da lui somministrato; – il siero antiofidico, reperibile solo nelle farmacie ospedaliere per uso umano, era notoriamente poco efficace sugli animali; – per stessa ammissione del V., il cane era stato da lui portato in ambulatorio diverse ore dopo il primo malore; – poichè il cane era risultato vigile, non sussistevano i presupposti per somministrargli soluzione fisiologica in flebo; – la scelta di riportare il cane a casa, invece di lasciarlo in osservazione in ambulatorio, era stata presa consapevolmente dal V.; – inconferente doveva ritenersi la deposizione del teste Mo.
T., anche perchè assunta dal tribunale a distanza di sei anni dai fatti di causa.
Con il secondo motivo di ricorso, il M. lamenta omessa ovvero insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla determinazione del valore del cane (in ciò dovendosi individuare il fatto controverso ex art. 366 bis cod. proc. civ.). Ciò perchè il giudice di appello aveva determinato tale valore, ai fini risarcitori, nell’importo (Euro 2000,00) apoditticamente indicato dal teste Mo., in realtà privo di qualsivoglia qualifica e competenza per operare una stima del genere.
1.2 I motivi così proposti sono inammissibili, perchè entrambi volti a suscitare la rivisitazione in fatto della vicenda attraverso una diversa valutazione probatoria ed una diversa quantificazione del danno.
Il tribunale, dopo aver assunto la deposizione del teste Mo., ha ravvisato l’effettiva responsabilità del veterinarie -la cui negligenza era consistita, sulla scorta delle risultanze istruttorie conseguite (sent. pag. 5): – nell’aver erroneamente diagnosticato una puntura di calabrone anzichè un morso di vipera, e nell’aver conseguentemente trascurato di adottare tutte le cautele che si imponevano per tentare di salvare l’animale da questo ben più grave evento (potenzialmente, ma non necessariamente, letale); – nel non aver, in particolare, tenuto il cane in debita osservazione per assicurargli le cure necessarie ad evitargli la morte; cosa che, se fosse stata fatta, avrebbe reso evidente che l’animale, “anzichè riprendersi come avrebbe dovuto se fosse stato semplicemente punto da un calabrone, si aggravava sino a giungere, in poche ore, allo stato di coma”.
Orbene, il primo motivo non evidenzia il passaggio motivazionale nel quale si concreterebbe l’omessa o insufficiente motivazione, ma si limita a contrapporre tutta una serie di circostanze di fatto (idoneità della terapia cortisonica; inefficacia del siero antivipera; insussistenza dei presupposti della terapia mediante soluzione fisiologica; ritardo nella richiesta di intervento; rifiuto da parte del proprietario del trattenimento dell’animale in osservazione ambulatoriale) che, dovrebbero asseritamente indurre il capovolgimento del giudizio di responsabilità medico – veterinaria posto a base della decisione impugnata.
Il secondo motivo, poi, si connota per la mera contestazione subordinata del quantum risarcitorio; a sua volta basata su una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dal teste, reputato inattendibile dal ricorrente in ordine non soltanto alla ricostruzione dei fatti che avevano portato alla morte dell’animale, ma anche al valore economico a quest’ultimo attribuibile.
Va ribadito – con riguardo ad entrambe le doglianze – l’orientamento consolidato per cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito; al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (ex multis, Cass. n. 8718 del 27/04/2005). Si è inoltre stabilito (Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013) che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento;
non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.
Nel ragionamento logico – giuridico nel caso di specie seguito dal giudice di appello non sono individuabili i vizi qui rilevanti;
trattandosi di ragionamento coerente e sufficientemente lineare nel ricostruire la fattispecie concreta e nel ricondurla ad una determinata disciplina normativa.
Quanto fin qua osservato in ordine alla ricostruzione del fatto da parte del giudice di merito in esito alla valutazione complessiva del compendio probatorio vale altresì per lo specifico aspetto della valutazione di attendibilità del teste (Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; 21 luglio 2010 n. 17097).
Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso – condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014
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