www.studiodisa.itSuprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza del 13 febbraio 2013, n. 7089

Svolgimento del processo

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con l’ordinanza qui impugnata, la Corte d’appello ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di condanna infertagli dal Tribunale, sul rilievo che, trattandosi di condanna alla sola pena pecuniaria, essa non era impugnabile con quel mezzo di gravame.

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso a mezzo difensore, deducendo, sulla base di citazioni di giurisprudenza di legittimità (su. n. 45371/01), che l’impugnazione deve essere considerata ammissibile indipendentemente dal nomen dato al gravame e che avrebbe dovuto prevalere il favor impugnationis.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.

Come giustamente ricorda il ricorrente, questa S.C., si è espressa anche a sezioni unite (31.10.01, Bonaventura, Rv. 220221) nell’affermare che, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5 a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (conf. s.u., 31.10.01, De Palma, n. 45372).

Palese, quindi, è l’erroneità, nell’applicazione della norma, da parte dei giudici di appello, nella decisione impugnata che, quindi, deve essere annullata senza rinvio.

Peraltro, proprio in conformità al principio appena enunciato, l’appello del ricorrente deve essere qualificato come ricorso per cassazione e, per l’effetto, va dato mandato alla cancelleria di fissare la pubblica udienza per la sua trattazione come tale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p..

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificato l’appello come ricorso per cassazione, manda alla cancelleria di fissare la pubblica udienza.

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