La massima

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica, essendo imposta la prova, anche tramite presunzioni, dello svolgimento di un’attività produttiva di reddito e di perdita, dopo l’infortunio, della capacità di guadagno rispetto a tale attività ovvero della capacità, anche generica, di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini del danneggiato.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

SENTENZA 9 ottobre 2012, n. 17167

 

Svolgimento del processo

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 30 agosto 2010, la Corte d’Appello di Venezia ha, per quanto ancora rileva, accolto parzialmente l’appello principale proposto da M.L.G. avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza del 27 luglio 2005 ed ha riconosciuto all’appellante il risarcimento del danno biologico e del danno morale, nonché del danno patrimoniale, subiti in conseguenza della morte del coniuge G.A. , verificatasi a causa di un sinistro stradale; la responsabilità è stata attribuita, con la stessa sentenza, in pari misura, ad C.E. , conducente, ed At..Ca. , proprietario, dell’autovettura assicurata per la RCA con la S.A.I. S.p.A. (poi Fondiaria – SAI S.P.A.), nonché a Z.R. , conducente, e L..P. , proprietario, dell’autovettura assicurata per la RCA con la Phoenix Soleil s.p.a. (poi GAN Italia Assicurazioni S.p.A. e quindi GROUPAMA Assicurazioni SpA).

La Corte d’Appello ha, invece, rigettato il motivo d’appello concernente la mancata liquidazione del danno patrimoniale che l’appellante aveva dedotto di aver subito per la perdita della propria capacità di lavoro specifica quale casalinga, conseguita ai danni sofferti in proprio.

Ha, inoltre, riconosciuto la c.d. mala gestio impropria della S.A.I. S.p.A. e, considerati gli acconti corrisposti alla danneggiata sia da S.A.I. S.p.A. che da Gan Italia Assicurazioni S.p.A., ha condannato in solido i convenuti appellati al pagamento in favore di M.L.G. della somma complessiva di Euro 116.418,8, oltre agli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal sinistro al saldo, previa devalutazione della stessa alla data del sinistro, con condanna di Fondiaria SAI S.P.A. e GROUPAMA Assicurazioni SpA nei limiti del massimale, maggiorato di rivalutazione ed interessi dal sinistro alla data dei versamenti; ha condannato in solido gli appellati al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio in favore dell’appellante principale.

2.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia M.L.G. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi GROUPAMA Assicurazioni SpA e Fondiaria – SAI S.P.A.; quest’ultima propone ricorso incidentale affidato a due motivi.

Non si sono difesi gli altri intimati.

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo del ricorso principale si denuncia,,v violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059 cod. civ., 2, 29, 30 e 32 Cost. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello liquidato, a titolo di danno non patrimoniale, le somme di Euro 29.200,00 come danno biologico e di Euro 130.000,00 come danno morale, non riconoscendo nulla come danno esistenziale. La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello, che ha richiamato la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, l’avrebbe male interpretata ed avrebbe quindi violato le norme sopra riportate, perché non avrebbe rispettato “il principio di integralità del risarcimento del danno”, che impone che nessuno degli aspetti “di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale” rimanga privo di ristoro. In particolare, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto riconoscere la risarcibilità anche di aspetti del danno non patrimoniale lamentati dalla ricorrente, ulteriori rispetto a quelli già liquidati a titolo di danno biologico e di danno morale, consistenti nella lesione dell’intangibilità della sfera degli affetti reciproci che esistono all’interno della famiglia, oltre che nella violazione dell’intangibilità della libera esplicazione di attività realizzatrici della persona sempre all’interno del nucleo familiare.

1.1.- La Corte d’Appello, dopo aver distinto tra il danno biologico temporaneo e il danno morale, e dopo aver operato le distinte liquidazioni di cui sopra, secondo il criterio tabellare, ha aggiunto di non ritenere di dover liquidare un’ulteriore voce a titolo di danno esistenziale, richiamando la sentenza a Sezioni Unite n. 26972 dell’11 novembre 2008, nella parte in cui, esclusa l’esistenza di un’autonoma categoria di danno, da qualificarsi come “esistenziale”, ha precisato la portata del pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale. Il richiamo, nel contesto complessivo della motivazione, sta a significare che, pur avendo la Corte adoperato la terminologia meno attuale di danno “morale”, ne ha attuato la liquidazione dando seguito al precedente delle Sezioni Unite espressamente richiamato, quindi considerando tutti gli “aspetti” che connotano il danno non patrimoniale, in caso di perdita del rapporto parentale, alla stregua di detto precedente.

1.2.- In applicazione dei principi espressi da quest’ultimo, va ribadito che la liquidazione del danno non patrimoniale sofferto per il decesso di un familiare causato dal fatto illecito altrui (nella specie per sinistro stradale) sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivati (cfr., tra le altre, Cass. n. 23053/09; n. 1410/11).

In proposito, va precisato che la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di congiunto bene è effettuata quando si determini, come nel caso di specie, un importo omnicomprensivo (cfr. Cass. n. 24864/10), sempreché la somma complessivamente determinata risponda ai criteri di equità che ne debbono conformare la liquidazione a prescindere dal nomen iuris riferito dal giudicante alla voce o alle voci di danno che con essa ha inteso liquidare (cfr. Cass. n. 10527/11). Né i nomina iuris dei vari tipi di danno possono essere invocati singolarmente per un aumento della liquidazione (Cass. n. 24015/11).

In particolare, non da luogo ad una voce di danno autonomamente liquidabile quello, che, con sintagma in uso nella prassi giudiziaria, si qualifichi come “danno esistenziale”, ma che non costituisce un’autonoma categoria di danno (Cass. n. 3718/12).

Né in senso contrario può argomentarsi dai precedenti menzionati in ricorso (in specie da Cass. n. 14402/11), poiché richiamano la decisione a S.U. n. 26972/08 e, nel farne applicazione ai casi sottoposti all’attenzione della Corte, si limitano a precisare, quanto al criterio di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale costituito dalle tabelle in uso nei diversi distretti, che occorre procedere alla c.d. personalizzazione, ove ne sussistano i presupposti (laddove la fattispecie concreta sia connotata da peculiarità che impongano di superare i massimi ovvero andare al di sotto dei minimi previsti in tabella).

1.3.- Dato quanto sopra, il primo motivo non è fondato, dal momento che il giudice di merito ha fornito, riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale in capo alla moglie della vittima, una motivazione tale da dimostrare di aver tenuto conto di tutti gli aspetti rilevanti nel caso concreto, anche mediante il richiamo espresso delle tabelle in uso presso la Corte d’Appello di Venezia. Non può quindi rilevare, come motivo di censura, l’attribuzione del nomen iuris di “danno morale”, piuttosto che quella di “non patrimoniale”, laddove si siano comunque considerati tutti gli aspetti pregiudizievoli dell’evento luttuoso sofferto dalla danneggiata, sicché l’aggiunta di ulteriori somme finirebbe per comportare proprio quella duplicazione della medesima voce di danno – che altro non è che il danno non patrimoniale – che il dictum delle Sezioni Unite, che la Corte d’Appello di Venezia ha fatto proprio, ha inteso evitare.

Poiché la censura si limita a criticare il mancato riconoscimento di un’autonoma voce di danno qualificabile come “esistenziale”, senza dedurre che gli aspetti del danno non patrimoniale ulteriori rispetto alla mera sofferenza psichica non fossero considerati nelle tabelle di cui si è avvalsa la Corte d’Appello ovvero che il caso di specie fosse connotato da aspetti tali da richiederne la c.d. personalizzazione, non può che concludersi nel senso del rigetto del primo motivo di ricorso.

2.- Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, in riferimento all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello ha ritenuto non risarcibile il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro specifica, quale casalinga, che l’attrice avrebbe subito iure proprio. Viene censurata la sentenza impugnata laddove ha affermato che l’invalidità “si è protratta per un periodo di tempo limitato”, durante il quale la danneggiata risulterebbe essere stata ospitata dalla figlia e “in ogni caso, non ha dimostrato di aver sopportato esborsi per le faccende domestiche, né di essere stata limitata in tale settore”. La ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe errata perché non avrebbe tenuto conto di quanto risultante dalla consulenza tecnica medico-legale, che avrebbe accertato in capo alla ricorrente una malattia con <<incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni” in misura totale per sei mesi e parziale (al 50%) per tre anni; secondo la ricorrente, vi sarebbe stata la prova presuntiva del danno lamentato, che sarebbe risarcibile a prescindere dalla prova di aver sopportato degli esborsi per far fronte alle faccende domestiche.

2.1.- Il motivo non è meritevole di accoglimento. Occorre prendere le mosse dal principio, che qui si ribadisce, per il quale il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica, essendo imposta la prova, anche tramite presunzioni, dello svolgimento di un’attività produttiva di reddito e di perdita, dopo l’infortunio, della capacità di guadagno rispetto a tale attività ovvero della capacità, anche generica, di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini del danneggiato (cfr. Cass. n.19357/07, n. 10074/10, n. 15674/11).

Con riferimento al danno che si assume prodotto al soggetto che – come la casalinga – provveda da sé al lavoro domestico, il principio si specifica nel senso che colui che chiede il risarcimento del danno patrimoniale ha l’onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale (Cass. n. 16392/10).

Nel caso di specie, va sottolineato che, non di postumi permanenti si tratta, bensì di postumi temporanei. Rispetto a questi ultimi, è corretta la sentenza di merito che ha attribuito rilevanza alla durata ed alla misura dell’inabilità accertata dal CTU, presumendone l’incidenza sulla capacità di lavoro domestico nel caso di inabilità assoluta, ma escludendone la risarcibilità a titolo di danno patrimoniale perché, essendo stata la danneggiata ospite in casa della figlia, non ebbe necessità di svolgere lavori domestici.

Per questa parte la motivazione è congrua e logica; né la ricorrente ha indicato elemento alcuno, che il giudice del merito avrebbe trascurato e che invece avrebbe comportato una diversa soluzione – risultando anzi confermato che il periodo di durata dell’inabilità assoluta fu limitato a sei mesi. Immune da censure è inoltre l’esclusione del risarcimento del danno patrimoniale per i tre anni in cui l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni fu parziale; la sentenza è fondata sulla duplice ratio decidendi della mancanza di prova di esborsi sopportati per il lavoro domestico, ma anche della mancanza di prova in ordine all’incidenza dell’inabilità riscontrata dal CTU sulle attività di lavoro quotidiano di una casalinga.

Ed, invero, se la presunzione di un’incidenza siffatta può conseguire all’accertamento medico-legale di inabilità assoluta, in caso di inabilità parziale grava sul danneggiato l’onere di provare – anche per presunzioni – che il tipo di inabilità residuata sia tale da impedire o ridurre l’attività domestica: ciò sta a significare che non è sufficiente a fondare la presunzione il solo accertamento medico legale dell’inabilità, ma è necessario dimostrare, anche eventualmente avvalendosi del consulente tecnico, la specifica incidenza di tale inabilità parziale sull’attività di lavoro domestico. A maggior ragione s’impone una prova rigorosa quando, come nel caso di specie, trattasi, per un verso, di inabilità temporanea, tale cioè da escludere, di norma, il danno da maggiore usura; per altro verso, di inabilità causata da patologia a carattere psichico.

Non risulta dal ricorso che siano stati addotti elementi, dei quali il giudice del merito non abbia tenuto conto, da cui desumere che l’inabilità accertata dal CTU incidesse sulla capacità di lavoro domestico si da produrre un danno ulteriore rispetto a quello risarcito a titolo di danno alla salute, secondo un meccanismo liquidatorio già idoneo a ristorare integralmente il soggetto dei pregiudizi subiti alla propria integrità psico-fisica (cfr. Cass. n. 4493/11).

3.- Col terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056, 1123, 1226 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, sotto i seguenti tre profili:

a) la Corte d’Appello ha quantificato alla data del sinistro (…) il danno da lucro cessante, per la perdita della quota di reddito destinata dal defunto A..G. in favore della moglie, odierna ricorrente; la somma di Euro 44.106,81, ottenuta sulla base del reddito del 1984, non è stata rivalutata alla data della sentenza di primo grado, data alla quale sono state invece rapportate le liquidazioni delle altre voci di danno;

b) dall’importo complessivo ottenuto con la somma dei danni risarcibili (errato per quanto sub a) la Corte d’Appello ha detratto gli acconti ricevuti dalla danneggiata, previa la loro rivalutazione al 2005; tra gli acconti considerati vi è quello che la stessa sentenza indica in L. 51.650.000 alla data dell’11 giugno 1990, quindi in Euro 26.674,99: nel rivalutare questa somma dal giugno 1990 alla data della sentenza di primo grado (2005) la Corte è giunta al risultato di Euro 83.497,85, laddove, secondo la ricorrente, l’importo rivalutato sarebbe pari ad Euro 43.106,78; ne seguirebbe che il totale degli importi da detrarre sarebbe complessivamente pari ad Euro 76.027,73, invece che ad Euro 116.418,80, come ritenuto dal giudice a quo;

c) la Corte d’Appello non ha riconosciuto la rivalutazione per il periodo successivo alla sentenza di primo grado, intervenuta il 27 luglio 2005, senza motivare su tale omissione.

3.1.- Il motivo è fondato e va accolto con riferimento a tutte le censure. L’accoglimento comporta la cassazione della sentenza impugnata, secondo quanto appresso.

a) Quanto alla prima censura, la somma liquidata a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante alla data del sinistro va rivalutata fino alla data della liquidazione.

Poiché tutte le voci di danno sono state considerate fino alla data della sentenza di primo grado, fatto salvo quanto infra sub e), questa Corte, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ., provvede alla rivalutazione dell’importo di Euro 44.106,81 (determinato dalla Corte d’Appello) dal mese di settembre 1985 (data del sinistro) al mese di luglio 2005 (data della sentenza di primo grado), così ottenendo l’importo di Euro 92.598,99 (coefficiente di rivalutazione di 2,0994). Il totale di quanto dovuto alla M. per spese funerarie ed altri esborsi (liquidati equitativamente in Euro 2.000,00), danno biologico, danno morale e danno patrimoniale da perdita della quota di reddito del marito, rivalutato al mese di luglio 2005, è così pari ad Euro 253.798,99.

b) Quanto alla seconda censura, vi è effettivamente un errore nel calcolo della rivalutazione dell’importo dell’acconto di lire 51.650.000, corrispondente ad Euro 26.674,99, versato in data 11 giugno 1990, poiché l’importo pagato, rivalutato dal mese di giugno 1990 al mese di luglio 2005 non può essere pari ad Euro 83.497,85 (come indicato in sentenza) ma risulta pari ad Euro 43.123,03 (coefficiente di rivalutazione di 1,6166). Pertanto, potendo questa Corte decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ., ridetermina il totale degli acconti versati, rivalutato alla data della sentenza di primo grado, complessivamente in Euro 76.043,98.

Ne segue che la differenza tra il dovuto ed il versato è pari ad Euro 177.755,00.

c) Quanto alla terza, va applicato il principio della rivalutazione del credito di valore fino alla data della sua liquidazione (cfr. Cass. n. 20943/09), quindi nel caso di specie fino alla data della pubblicazione della presente sentenza.

Pertanto il primo capo del dispositivo della sentenza r, impugnata va cassato e sostituito dal seguente: “condanna, in solido, C.E. , At..Ca. , Fondiaria S.A.I. s.p.a., P.L. , R..Z. e Groupama Assicurazioni s.p.a. a corrispondere a L.G..M. l’importo di Euro 177.755,00, oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, dal mese di luglio 2005 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal sinistro al saldo, previa devalutazione della stessa alla data del sinistro”. Restano invariate le altre statuizioni, anche in ragione di quanto appresso.

4.- Col primo motivo del ricorso incidentale è dedotto vizio di motivazione, nonché errore di calcolo nella liquidazione del risarcimento residuo detratti gli acconti.

Effettivamente è riscontrabile nella sentenza impugnata l’errore denunciato dalla ricorrente incidentale, poiché la Corte d’appello ha detratto dall’importo complessivamente dovuto alla danneggiata, quantificato in Euro 205.306,81, l’importo degli acconti corrisposti dalle compagnie assicuratrici, quantificato in Euro 116.418,8 ed ha concluso per il risultato di Euro 116.418,8, evidentemente errato.

Tuttavia, il motivo resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, che ha comportato la modifica di entrambi gli importi da considerare ai fini del calcolo.

5.- Col secondo motivo del ricorso incidentale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112, 115, 163 n. 3 e 4, 183, 345 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione al fine di censurare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda, che la ricorrente-incidentale assume formulata tardivamente dall’attrice signora M. , diretta ad ottenere rivalutazione ed interessi oltre il massimale di polizza. Sostiene la ricorrente che la domanda sarebbe stata avanzata tardivamente perché proposta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, in quanto l’attrice, prima di tale momento, non avrebbe mai allegato, né provato, la scorretta gestione del sinistro da parte della SAI S.P.A.; nel merito, deduce che la motivazione della sentenza sull’esistenza della mala gestio sarebbe illogica e contraddittoria, perché non avrebbe tenuto conto che “una parte consistente del massimale” sarebbe stata corrisposta a distanza di poco tempo dal sinistro e che la parte restante non fu immediatamente versata perché inizialmente non sarebbero state chiare le cause del sinistro né vi sarebbe stata certezza su quale fosse, effettivamente, il soggetto responsabile dell’incidente e comunque fu versata ben tre anni prima della conclusione del giudizio penale e ben cinque anni prima dell’inizio del giudizio civile.

5.1.- Il motivo è infondato quanto al primo profilo ed inammissibile quanto al secondo.

Quanto alla tempestività della domanda, la Corte d’Appello ha evidenziato come già nell’atto introduttivo del giudizio (cioè l’atto di citazione in primo grado) l’attrice avesse chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno patito “con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data del sinistro al saldo”.

Ha quindi fatto applicazione del principio di diritto per il quale la domanda, proposta dalla vittima di un sinistro stradale, di condanna dell’assicuratore del responsabile al risarcimento del danno per mala gestio deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte che la vittima, anche senza fare riferimento alla condotta renitente dell’assicuratore od al superamento del massimale, ne abbia comunque domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione (così Cass. n. 20058/08, n. 21688/09, n. 15397/10).

Ritiene il Collegio che questo orientamento vada ribadito e che esso comporti, non essendo in contestazione il contenuto dell’atto di citazione in primo grado, il rigetto del corrispondente profilo di censura di cui al secondo motivo del ricorso incidentale.

5.2.- Quanto all’altro profilo di censura di cui allo stesso motivo, va ribadito che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato che chiede la corresponsione del risarcimento oltre il limite del massimale incombe esclusivamente l’onere di dedurre il ritardo della società assicuratrice nella liquidazione del danno, gravando quindi su quest’ultima l’onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo (Cass. n.19321/04, n. 19919/08).

La motivazione, che ha considerato la data in cui l’intero massimale è stato messo a disposizione, nonché la gravità del sinistro e la “palese assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla vittima”, al fine di ritenere colpevole il ritardo nel pagamento dell’intero massimale, è coerente col principio di diritto di cui sopra, oltre che logica e per nulla contraddittoria.

Gli argomenti addotti dalla ricorrente al fine di sostenere il vizio di motivazione sulla non imputabilità del ritardo si traducono nella richiesta di una nuova valutazione delle medesime risultanze già apprezzate dal giudice di merito, che esula dall’ambito del vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 18214/06, n. 6694/09).

Il motivo è, per questa parte, inammissibile.

6.- Il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale e l’accoglimento soltanto del terzo, avente ad oggetto censure di minore portata, rendono di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta i primi due motivi ed accoglie il terzo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e, decidendo nel merito, condanna, in solido, E..C. , At..Ca. , Fondiaria S.A.I. s.p.a., L..P. , R..Z. e Groupama Assicurazioni s.p.a. a corrispondere a L.G..M. l’importo di Euro 177.755,00, oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, dal mese di luglio 2005 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal sinistro al saldo, previa devalutazione della stessa alla data del sinistro; conferma le restanti statuizioni di cui al dispositivo della sentenza impugnata.

Dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

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