Cassazione toga nera

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 9 giugno 2014, n. 23958

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. ANDRONIO A. M. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Vicenza dell’11 maggio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. D’AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza dell’11 maggio 2013, il GIP del Tribunale di Vicenza ha convalidato il provvedimento del Questore di Vicenza del 7 maggio 2013, con cui si e’ disposta a carico del prevenuto la misura dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria, in corrispondenza con le partite di calcio della squadra ivi indicata.
2. – Avverso l’ordinanza il prevenuto ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) la carenza di motivazione sulle ragioni per le quali l’obbligo di presentazione e’ previsto per due volte e non per una sola volta per ogni partita; 2) la mancanza di specificazione delle partite per le quali sussiste l’obbligo di firma; 3) l’omessa indicazione del termine per proporre ricorso per cassazione; 4) la mancanza di motivazione circa la durata dell’obbligo di firma, superiore a quella fissata per altri soggetti indagati per il medesimo reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
3.1. – Quanto ai primi due e al quarto di ricorso, e’ necessario premettere alcune considerazioni in punto di diritto.
3.1.1. – Va ricordato, in primo luogo, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, e’ legittima anche la motivazione della convalida per relationem, attraverso il richiamo all’atto del Questore e alla richiesta del pubblico ministero (sez. 1 , 18 marzo 2003, n. 12719; sez. 1 , 18 luglio 2003, n. 30306; sez. 1 , 20 gennaio 2004, n. 1338; sez. 6 , 12 marzo 2004, n. 12110; sez. 3 , 17 dicembre 2008, n. 3437/2009; sez. 3 , 18 dicembre 2008, n. 3830/2009).
In secondo luogo, in relazione all’obbligo di doppia presentazione anche nel caso di partite giocate in trasferta, va rilevato che esso non puo’ considerarsi inutilmente vessatorio, presentando invece razionale carattere di strumentante rispetto ai beni da tutelare. E’, infatti, evidente che, nel disporlo, il legislatore ha avuto presente la necessita’ di evitare facili elusioni al divieto di accesso, perche’ e’ dato di comune conoscenza che la trasferta in senso sportivo non sempre comporta spostamenti rilevanti o, addirittura, in citta’ diverse, ben potendo realizzarsi l’ipotesi che una stessa citta’ veda giocare in contemporanea due squadre calcistiche, delle quali una “in casa” e l’altra “in trasferta”. A cio’ va aggiunto che gli incontri in trasferta possono avvenire anche nel raggio di pochi chilometri, sicche’ l’obbligo della duplice presentazione ha indubbiamente una sua logica, nel senso che il soggetto – dopo avere adempiuto l’obbligo di una sola firma – molto facilmente potrebbe raggiungere il luogo dove si svolge la competizione sportiva in trasferta ovvero dove transitano i tifosi, per dare sfogo a manifestazioni di aggressivita’ (sez. 3 , 25 ottobre 2007, n. 43968). Quanto alle trasferte che si svolgono piu’ lontano, anche all’estero e al di fuori dell’Europa, va, infine, evidenziato che l’attuale sviluppo e la generalizzata accessibilita’ (anche economica) dei mezzi di trasporto consentono ormai di coprire lunghissime distanze in un tempo relativamente breve, se parametrato alla durata dell’intero evento sportivo, comprensiva, evidentemente, della fase preparatoria (con l’arrivo, spesso molto anticipato, dei tifosi) e della fase successiva (con la partenza dei tifosi, a volte molto ritardata, all’esito del risultato della competizione) (ex multis, sez. 3 , 20 aprile 2011, n. 20528).
In terzo luogo, questa Corte ha piu’ volte rilevato (ex multis, sez. 3 , 8 marzo 2007, n. 9793; sez. 3 , 8 marzo 2007, n. 9798; sez. 3 , 16 febbraio 2011, n. 8435, Rv. 249363; sez. 3 , n. 20528/2011) che il riferimento, contenuto nel citato articolo 6, a “manifestazioni sportive specificamente indicate” richiede non che queste siano indicate nominativamente (il che sarebbe impossibile, sia per la evidente lunghezza della elencazione, sia perche’ non e’ dato sapere, in relazione alla possibile lunga durata della prescrizione, quali incontri verranno disputati da una squadra), ma che esse siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento, il quale ha l’onere di tenersi informato sul punto. Tale determinabilita’ va verificata in concreto, caso per caso, non potendo essere valutata aprioristicamente in astratto, con la conseguenza che, per quelle partite (in particolare, amichevoli) che siano decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione, la carenza di previa conoscibilita’ incide inevitabilmente sull’esigibilita’ dell’obbligo di presentazione all’autorita’ di pubblica sicurezza, mancando il requisito della determinabilita’ da parte del destinatario dell’obbligo medesimo.
3.1.2. – Tali essendo i principi giurisprudenziali che regolano la materia, va osservato che, nel caso di specie, l’ordinanza censurata ha adottato, quanto alla durata e alle modalita’ di esecuzione della misura, una motivazione che appare immune da vizi logici e sufficientemente circostanziata. Essa, cioe’, saldandosi con quella del provvedimento convalidato, consente un adeguato riscontro del percorso logico – giuridico seguito dall’autorita’ amministrativa nel disporre la misura.
L’ordinanza di convalida in questione, infatti, utilizza, in parte, la tecnica della motivazione per relationem, facendo proprie le ragioni poste a sostegno del provvedimento del Questore relativamente alla gravita del fatto, cui aggiunge specifiche considerazioni circa la circostanza che le condotte tenute dal prevenuto – ingresso nel perimetro di gioco dopo aver forzato il portone, con conseguente sospensione della partita – hanno coinvolto piu’ soggetti, tutti riconosciuti tramite cognizione diretta della polizia giudiziaria e tramite le immagini delle telecamere di sorveglianza. Quanto, poi, allo specifico profilo delle modalita’ di esecuzione della misura e della sua durata, il giudice ne rileva la congruita’, tenuto conto della pericolosita’ del prevenuto, che emerge innanzitutto dalla sua indole violenta e dalla circostanza dell’avere partecipato al fatto in unione con altri facinorosi. La protrazione nel tempo della misura e’, infine, puntualmente giustificata sulla base dell’accertata reiterazione di fatti di danneggiamento e di violazione dell’articolo 18 del T.u.l.p.s., che rendono particolarmente spiccata la gia’ riscontrata pericolosita’ del soggetto.
3.2. – In relazione, poi, alla mancata indicazione, nel corpo del provvedimento del termine per proporre ricorso per cassazione – oggetto del terzo motivo di doglianza – deve rilevarsi che nessuna disposizione di legge prevede che il provvedimento debba contenere una tale indicazione, dovendosi fare comunque riferimento al generale termine di quindici giorni di cui all’articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera a), decorrenti dalla notificazione, ai sensi della lettera a) del successivo comma 2.
4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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