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Il testo integrale[1]

La progressione che può caratterizzare l’attività lottizzatoria, che certamente non si esaurisce, dunque, con l’iniziale trasformazione del territorio, l’aggressione al quale si protrae fintanto che perdurano condotte che compromettono la scelta di destinazione e di uso riservata alla competenza pubblica, tra le quali pacificamente rientrano, come si è detto, nuovi interventi, anche di urbanizzazione.

In questo senso, assumono rilievo non soltanto quelle condotte che si concretano nella realizzazione di interventi edilizi additivi o che comunque aggravino lo stravolgimento dell’assetto attribuito al territorio dagli strumenti urbanistici, ma anche ogni altra condotta che tenda a consolidare le trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente.

Dunque, la decisione impugnata deve essere annullata affinché il giudice del rinvio verifichi il momento in cui è cessata la condotta lottizzatoria verificando, conseguentemente, se la prescrizione del reato sia maturata prima o dopo l’esercizio dell’azione penale.

Il campeggio è caratterizzato dalla presenza di allestimenti e servizi finalizzati alla sosta ed al soggiorno dei turisti, dovendosi quindi escludere ogni forma di stabile residenza, come risulta evidente dall’espresso riferimento alla «sosta» ed ai «soggiorno», che presuppongono una permanenza temporanea ed alla figura dei «turista», il quale è individuabile, secondo il significato della parola stessa, come un soggetto che viaggia e soggiorna in località diverse dalla sua residenza abituale per un periodo di tempo limitato per piacere, affari o altri scopi

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/10/anche-la-miglioria-ferma-il-decorso-della-prescrizione.html

 

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