Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 8 maggio 2014, n. 9966
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23009/2010 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) in qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS);
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del Liquidatore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine;
– ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 137/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 05/03/2009 R.G.N. 329/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2014 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e inammissibilita’ dell’incidentale.
Il Tribunale nel 2003 accoglieva la domanda dello (OMISSIS), condannando la (OMISSIS) s.r.l. al risarcimento dei danni da liquidarsi in un separato giudizio e con sentenza del 2005 quantificava l’importo dovuto dalla societa’ allo (OMISSIS) a titolo di risarcimento nella misura di euro 56.328,50.
L’appello proposto dalla societa’ (OMISSIS) veniva accolto in parte dalla Corte d’Appello dell’Aquila che, con sentenza n. 137 del 2009 rigettava la domanda dello (OMISSIS) accogliendo le eccezioni di decadenza e di prescrizione dell’azione, promossa ex articolo 1669 c.c., sollevate dalla societa’ appellante, non ritenendo che la prescrizione potesse iniziare a decorrere dalla perizia di parte fatta eseguire, in quanto il difetto denunciato, relativo al difettoso funzionamento dell’impianto di riscaldamento, doveva ritenersi di immediata percezione da parte dell’acquirente che avesse fatto uso dell’ordinaria diligenza.
Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS) con un motivo di ricorso.
Resiste la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione con controricorso contenente anche ricorso incidentale.
Le parti non hanno depositato memorie illustrative ex articolo 378 c.p.c..
Nel controricorso, contenente anche ricorso incidentale (formalmente articolato in quattro motivi, di cui solo il primo ed il quarto in realta’ sono volti ad ottenere la cassazione della sentenza di appello), la (OMISSIS) s.r.l. sottolinea che lo (OMISSIS) ebbe a chiedere, a quasi cinque anni dall’acquisto dell’immobile, un ingente risarcimento dei danni (382.000,00 euro) per aver riscontrato la non conformita’ dell’immobile alle prescrizioni della legge n. 373 del 1976, come sostituita dalla legge n. 10 del 1991, dettate per il risparmio energetico, e quindi per il danno emergente ed il lucro cessante conseguenti alle maggiori spese sostenute per il riscaldamento, per il costo dei lavori necessari per eliminare le cause di dispersione dei lavori e per la chiusura dei locali durante il periodo di esecuzione dei lavori. Evidenzia di aver eccepito fin dal primo grado l’intervenuta decadenza dell’attore dal diritto al risarcimento dei danni Legge n. 373 del 1976, ex articolo 20, per omessa denuncia delle irregolarita’ nell’esecuzione dell’impianto termico nei termini di sei mesi dalla constatazione di esse, oltre che la prescrizione e la decadenza dall’azione ex articolo 1669 c.c..
Con il primo motivo del ricorso incidentale la societa’ (OMISSIS) lamenta quindi che il giudice di secondo grado non abbia accolto il suo motivo di appello relativo all’intervenuta decadenza dello (OMISSIS) dal diritto a far valere l’esistenza di problemi connessi alla cattiva esecuzione dell’impianto di riscaldamento nel termine fissato dalla Legge n. 373 del 1976, articolo 20, avendo erroneamente ritenuto il giudice d’appello che fosse l’impresa (OMISSIS), nel momento in cui sollevava l’eccezione, onerata di precisare quali fossero le problematiche energetiche che l’attore avrebbe dovuto denunciare e non aveva invece denunciato. Evidenzia che il motivo di ricorso incidentale viene sollevato solo in quanto, sul presupposto del rigetto del primo motivo di appello, la corte de L’Aquila ha compensato le spese di giudizio tra le parti e quindi in previsione di una revisione della decisione sulle spese. Con il quarto motivo riprende la medesima problematica, deducendo la violazione dell’articolo 91 c.p.c., avendo la corte territoriale compensato le spese dei primi due gradi di giudizio dai quali l’impresa sarebbe dovuta invece uscire vincitrice.
La controricorrente sottolinea poi la correttezza della decisione impugnata laddove ha accolto le sue eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione ex articolo 1669 c.c., non avendo l’attore denunciato i problemi termici entro l’anno della scoperta (avvenuta subito, in quanto nella richiesta di risarcimento danni e’ incluso il maggior costo del riscaldamento per la prima stagione, 1989/90) ne’ iniziato l’azione entro l’anno della denuncia. Ritiene comunque che l’azione sia stata proposta in una fattispecie concreta che esula dal campo di operativita’ dell’articolo 1669 c.c., non essendo state denunciate problematiche strutturali dell’edificio che coinvolgano la statica di esso o il funzionamento degli impianti.
Sia il ricorso principale che l’incidentale sono infondati e vanno rigettati. Per quanto concerne il ricorso principale, l’originario attore, (OMISSIS), ha agito nei confronti del costruttore – venditore, facendo valere nei suoi confronti l’azione di garanzia ex articolo 1669 c.c., accordata per i gravi difetti dell’opera, che ne comportino il rischio di perimento o che intacchino in modo significativo sia la funzionalita’ che la normale utilizzazione dell’opera, sottoposta a termine annuale di decadenza e poi di prescrizione.
E’ ben vero che questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’articolo 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finche’ il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non puo’ ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravita’ dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (Cass. n. 1463 del 2008, tra le altre). L’inizio della decorrenza del termine di decadenza puo’ essere pero’ legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravita’ dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato.
Non necessariamente ne’ automaticamente il decorso del termine e’ postergato all’esito degli approfondimenti tecnici qualora, come nella specie, si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entita’ che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi. Gli stessi ricorrenti, infatti, assumono che fin dal primo insediamento nell’immobile da parte del loro dante causa, avvenuto subito dopo l’acquisto, si percepirono problemi termici che ne resero disagevole l’utilizzo, consistenti in un eccessivo freddo in inverno e in un surriscaldamento d’estate, al quale lo (OMISSIS) cerco’ di ovviare fin dal primo inverno utilizzando appieno l’impianto di riscaldamento, con un consumo piu’ elevato rispetto alla media e spese anch’esse piu’ elevate, in relazione alle quali pure ebbe a chiedere il risarcimento.
Il fatto che la sentenza indichi piu’ volte che il vizio lamentato fosse quello del malfunzionamento – dovuto a difetti nella realizzazione – dell’impianto di riscaldamento piuttosto che il difettoso isolamento termico non sposta i termini della questione. A fronte di un vizio che si e’ manifestato da subito in tutta la sua gravita’, l’attore avrebbe avuto l’onere di compierne la denuncia entro l’anno, a pena di decadenza, e poi di intraprendere l’azione nell’anno successivo. Avendo egli atteso cinque anni, correttamente la corte d’appello ha accolto le sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione.
Anche il motivo di ricorso incidentale va rigettato, in quanto esso e’ stato proposto dalla parte pienamente vincitrice in appello (la domanda proposta dallo (OMISSIS) e’ stata infatti integralmente rigettata, anche se in accoglimento soltanto di uno dei due argomenti proposti dalla (OMISSIS) s.r.l.). Esso punta a sovvertire il capo della decisione relativo alla compensazione delle spese, ma deve ritenersi che la controricorrente difetti di interesse alla cassazione della sentenza, in quanto soggetto integralmente vincitore in appello, ed in quanto la sentenza impugnata non ha violato l’articolo 91 c.p.c., ponendo erroneamente le spese di giudizio a carico del soggetto vincitore ma ha ritenuto di compensare non solo sulla base del rigetto della prima pregiudiziale sollevata dalla societa’, ma piu’ in generale in considerazione delle ragioni della decisione. Il principio di diritto da seguire, al quale la corte territoriale si e’ correttamente attenuta, e’ quindi quello per cui in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (da ultimo, Cass. n. 15317 del 2013).
Le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate, stante la reciproca soccombenza.
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