La massima

Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di danno esistenziale, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel danno esistenziale si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

SENTENZA 8 maggio 2012 6930


Svolgimento del processo

1. In esito ad uno scontro tra il ciclomotore, da lui condotto, e una autovettura, condotta da C..L.T.B. , di proprietà di E..L.T.B. , il C. agiva per il risarcimento dei gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti del guidatore, del proprietario e della relativa assicurazione. Il Tribunale riconosceva il concorso di responsabilità, ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., e liquidava nella corrispondente percentuale il danno patrimoniale e non patrimoniale, quale danno biologico e danno morale.

Ai fini che ancora interessano nella presente controversia, l’appello del C. , volto al riconoscimento della responsabilità esclusiva del L.T.B. , del danno esistenziale, di un maggiore danno patrimoniale – attraverso la contestazione dell’applicazione del criterio del triplo della pensione sociale – veniva respinto dalla Corte di appello di Catania (sentenza 8 febbraio 2010).

2. Avverso la suddetta sentenza, C. propone ricorso per cassazione con tre motivi, esplicati da memoria.

Allianz Spa, già Ras Ass.ni. Spa, resiste con controricorso, propone ricorso incidentale condizionato, deposita memoria.

I L.T.B. non svolgono difese.

Motivi della decisione

1. La decisione ha per oggetto i ricorsi riuniti proposti avverso la stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la falsa applicazione dell’art. 2054, secondo comma cod. civ. e contraddittorietà della motivazione.

1.1. La Corte di merito, confermando la sentenza del primo giudice, ha ritenuto applicabile la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ., sulla base della valutazione del materiale probatorio e con argomentazioni prive di vizi logici. In particolare, stanti le contrapposte testimonianze, ha ritenuto l’impossibilità di ricostruire in concreto la dinamica dell’incidente ed ha messo in evidenza la mancanza di prova, da parte del C. , di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro.

1.2. Il motivo proposto è inammissibile.

Pur prospettando violazione di legge, il ricorrente si limita a fornire una ricostruzione dei fatti diversa, dalla quale risulterebbe la responsabilità esclusiva dell’altro guidatore, e fa ciò richiamando, genericamente, “i chiari riscontri istruttori ai quali si è pervenuti durante il primo grado”, “i dati oggettivi acclarati nel corso della istruttoria”. Non supportando, quindi, le proprie argomentazioni con la specifica individuazione delle risultanze istruttorie eventualmente trascurate dal giudice; tanto, in palese violazione del principio di autosufficienza, indispensabile al fine di verificare la decisività delle pretese omissioni rispetto all’esito della controversia.

2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 2059 cod. civ. per il mancato riconoscimento autonomo del danno esistenziale, quale diritto alla famiglia e a produrre un reddito.

2.1. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità che, a partire da Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26972, ha affermato che “Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di danno esistenziale, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel danno esistenziale si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ.”.

Mentre, il ricorrente si limita a richiamare, sentenze precedenti, anche non strettamente attinenti, senza neanche prospettare la mancata personalizzazione del danno extrapatrimoniale liquidato, a titolo di danno morale e biologico. Consegue il rigetto del motivo.

3. Con il terzo motivo, si lamenta contraddittorietà della motivazione, anche con riferimento alla legge n. 39 del 1977, per l’applicazione del criterio del triplo della pensione sociale nella quantificazione del danno patrimoniale, deducendo la presenza, in atti, di documentazione attestante la messa a disposizione della propria forza lavoro.

3.1. La Corte di merito ha ritenuto corretta la liquidazione del danno patrimoniale, nella misura del triplo della pensione sociale, poiché il C. , che alla data dell’incidente non svolgeva alcuna attività lavorativa in modo stabile e continuativo, non aveva provato di percepire un reddito determinato, non avendo prodotto alcuna documentazione attestante redditi da lavoro negli anni precedenti. A tale motivazione la Corte di merito premette “a prescindere dalla inammissibilità della produzione in appello di nuovi documenti”.

3.2. Il ricorrente sostiene che dalla documentazione – prodotta e non dichiarata inammissibile – risulterebbe la prova di lavori che avrebbe potuto svolgere, sembra di capire, avendo messo più volte a disposizione la propria forza lavoro, anche partecipando a concorsi.

La censura, che prospetta il mancato esame di documenti, senza neanche indicarli, è inammissibile per difetto di autosufficienza, sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. Un. 25 marzo 2010, n. 7161). Peraltro, al di là del termine “a prescindere” usato dalla Corte di merito, risulta evidente che i documenti, prodotti in appello, sono stati implicitamente ritenuti inammissibili in appello; da ciò la conseguenza, indicata in motivazione, che l’attore non aveva “prodotto alcuna documentazione” in proposito.

3.3. In conclusione il ricorso principale deve rigettarsi.

4. Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale, espressamente condizionato all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.

5. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna G..C. al pagamento, in favore di Allianz Spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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