Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 8 giugno 2015, n. 24360
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla – rel. Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) indagato Legge n. 401 del 1989, articolo 6;
avverso la ordinanza di G.i.p. presso il Tribunale di Livorno del 21.3.14;
Sentita la relazione del cons. Guicla Mulliri;
Visto il parere del P.G. dr. Vito D’Ambrosio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con il provvedimento impugnato, e’ stato convalidato, nei confronti del ricorrente, il provvedimento questorile (c.d. Daspo) contenente l’obbligo di presentazione presso l’ufficio di P.G. in occasione di tutte le partite che saranno disputate dalla squadra del (OMISSIS) sino al 29.11.18.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il sottoposto ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo, come unico motivo, violazione di legge per inosservanza del termine da riconoscersi al difensore per presentare memorie prima della pronuncia del G.i.p. e che, dalla giurisprudenza, e’ Stato identificato in 48 Ore (cosi’ come, dalla legge, gia’ riconosciuto al P.M.).
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso e’ fondato.
Ed infatti, dopo qualche incertezza ed oscillazione iniziali, la giurisprudenza di questa S.C. ha ormai assunto un atteggiamento preciso a riguardo del termine concesso all’interessato per depositare memorie (che, cioe’, non puo’ essere inferiore a quello previsto dalla legge per il P.M., vale a dire, di 48 ore dalla notifica del decreto).
Sulla scia della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si era, da subito, andato formando il convincimento secondo cui, in tema di provvedimenti di interdizione dell’accesso a manifestazioni sportive, fosse da ritenere illegittima la convalida del G.i.p. intervenuta prima della scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore all’interessato, in quanto, in un’ipotesi del genere, e’ reso impossibile l’esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie o deduzioni al giudice. Si e’ espressa in tal senso Sez. 1 , 28.1.00, Bucciarelli (Rv. 215496) e le ha fatto eco Sez. 1 9.5.03, Michelotto (rv. 226034) che ha ribadito la necessita’ di un termine congruo, per la preparazione di memorie ed atti defensionali, da identificarsi in quello concesso dalla legge al P.M..
Piu’ di recente, proprio questa sezione (Sez. in 11.12.07, Castellano, Rv. 238537) ha esplicitato ulteriormente il concetto attraverso l’affermazione che, nel procedimento di convalida di provvedimenti di interdizione dell’accesso a manifestazioni sportive, si deve realizzare una sorta di “contraddittorio cartolare” nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento; detto termine e’ quello entro il quale, il P.M., puo’ richiedere la convalida e, l’interessato, puo’ presentare memorie e deduzioni.
Ne consegue inevitabilmente che, qualora – come nel caso in esame – la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l’ordinanza e’ affetta dal vizio di violazione di legge.
Nella specie, risulta che, come denuncia il ricorrente, il provvedimento questorile e’ stato notificato il 19.3.14 alle 19.30 e la convalida del G.i.p. e’ intervenuta il 21.3.14 ore 12.30, sicuramente prima del decorso delle 48 ore e, quindi, si e’ in presenza di una palese violazione del diritto di difesa (sez. in, 6.5.08, Mazzei. Rv. 240816) con conseguente nullita’ di ordine generale ex articolo 178 c.p.p., lettera c).
Il provvedimento deve quindi, essere annullato ed, in conformita’ con quanto asserito da queste S.U. (29.11.05, Spinelli, Rv. 232712), tale declaratoria deve avvenire senza rinvio.
Sempre secondo i principi enunciati nella decisione citata, inoltre, “l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestivita’ della convalida della prescrizione del questore a comparire all’ufficio di polizia, comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione”.
Per l’effetto, va anche dichiarata cessata, nei confronti del ricorrente, l’efficacia del provvedimento del Questore di Livorno in data 5.3.14 impositivo dell’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Visti l’articolo 615 c.p.p. e ss., annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata dichiara cessata, nei confronti del ricorrente (OMISSIS), l’efficacia del provvedimento del Questore di Livorno in data 5.3.14, limitatamente all’obbligo di presentazione manda alla cancelleria di trasmettere il presente dispositivo al Questore di Livorno.
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