Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 8 aprile 2014, n. 8144
Svolgimento del processo
Il Comune di S. Antonio Abate propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 14-5-2009, con la quale la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto dal Comune avverso la sentenza di primo grado che lo condannava al pagamento di prestazioni professionali in favore dell’avvocato F.M..
Il ricorso contiene un motivo illustrato da memoria.
Non presenta difese F.M..
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt.324, 325, 326 e 327 c.p.c, 285 e 170 c.p.c, 474, 475, 476, 480 e 481; 2909 e 2697 c.c.
Assume il ricorrente che la sentenza di primo è stata notificata in forma esecutiva alla parte personalmente e che tale notifica non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello.
2. Il motivo è fondato.
Infatti la sentenza di primo grado , depositata in data 6-7-04 , è stata notificata in forma esecutiva al Comune di S.Antonio Abate in persona del Sindaco nella sede del Comune in data 5-10-2005.
Secondo giurisprudenza di questa Corte , ribadita di recente dalle Sezioni Unite,nel regime anteriore alla novella dell’art. 479 cod. proc. civ., recata dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006, a seguito dell’art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato; tale inidoneità è coerente con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all’art. 326 cod. proc. civ. e risulta compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., giacché l’impugnabilità della sentenza nel termine massimo – che ritarda la formazione dei giudicato – non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell’impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza; se soccombente, tramite l’impugnazione immediata). Cass.Sez. U, Sentenza n. 12898 del 13/06/2011.
3. Inoltre non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, ove l’organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la Casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione. Cass. Sentenza n. 9431 del 11/06/2012
4. Di conseguenza la Corte di appello di Napoli nel valutare l’ammissibilità dell’impugnazione si è discostata da tali principi.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che deciderà la causa tenendo conto della giurisprudenza di legittimità soprarichiamata e provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte , accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
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