SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 6 novembre 2012, n. 19158
(Presidente Massera – Relatore Amendola)
Svolgimento del processo
I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
I.M., quale esercente la potestà genitoriale sulla minore S.A.M., convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Fondi il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla minore in conseguenza di un infortunio occorsole all’interno della scuola elementare, durante la lezione di educazione fisica.
Con sentenza n. 325 del 2004 il giudice adito accolse la domanda.
Proposto dal soccombente gravame, il Tribunale lo ha respinto in data 9 marzo 2006.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base di un solo, articolato motivo.
L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione
1 Con l’unico motivo di ricorso l’impugnante lamenta violazione degli artt. 1218 cod. civ., 21 d.lgs. n. 59 del 1997, 14 d.P.R. n. 275 del 1999, 31 D.M. n. 44 del 2001, 61, comma 2, legge n. 312 del 1980.
Oggetto delle critiche è l’affermata legittimazione passiva del Ministero in un’azione dichiaratamente volta a far valere il diritto al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale dell’Amministrazione, senza considerare che il vincolo negoziale, che si perfeziona con l’iscrizione, comporta che l’istituto scolastico, tenuto a vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dei discenti, risponde ex art. 1218 cod. civ., dei danni che gli studenti procurino a se stessi. La sentenza impugnata avrebbe segnatamente fatto malgoverno dei principi introdotti dalla legge n. 59 del 1997 (c.d. Bassanini), nonché dal d.P.R. n. 275 del 1999 e successive modifiche, norme che hanno attribuito agli istituti scolastici personalità giuridica, con la conseguenza che gli stessi costituiscono ormai autonomi centri di imputazione di diritti e di obblighi, senza che sulla loro capacità giuridica – e connessa legittimazione processuale – possa influire la natura, a essi riconosciuta, di enti strumentali dello Stato, abilitati, in quanto tali, ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura (confr. ord. n. 12977 del 2004). Del tutto ininfluente sarebbe altresì che l’inadempimento contrattuale dell’Istituto si fondi su una presunta colpa del personale incaricato della vigilanza, che è alle dipendenze del Ministero, a fronte del dato incontestabile che soltanto il primo è parte del rapporto contrattuale. E invero, dell’operato del personale l’Istituto, in quanto soggetto obbligato, risponde in base al disposto dell’art. 1228 cod. civ.
Né a diverse conclusioni potrebbe condurre il dettato dell’art. 61 della legge n. 312 del 1980 (Nuovo assetto retributivo – funzionale del personale civile e militare dello Stato), secondo cui la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi (primo comma), con la precisazione, contenuta nel capoverso successivo, che la limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza e che, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
La norma sarebbe invero volta a disciplinare esclusivamente l’ipotesi in cui l’attore agisca in giudizio per far valere la culpa in vigilando del personale scolastico, individuando, come processualmente legittimato, un soggetto diverso da quello che si assume abbia commesso l’illecito, laddove, nel momento in cui viene azionata la responsabilità contrattuale dell’amministrazione, convenuto in giudizio non può non essere la parte che si ritiene inadempiente.
2 Le censure non hanno pregio.
Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, sì da potersi parlare al riguardo di un vero e proprio diritto vivente, che nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo nella scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità della scolaresca, nel tempo in cui questa fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e che – quanto al precettore – tra insegnante e discente si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico dovere di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona (confr. Cassazione, sentenza 27 giugno 2002, n. 9346 e 26 aprile 2010, n. 9906.
Corollario di tale affermazione è che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio sancito dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’infortunio è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.
3 Non è superfluo aggiungere che il richiamo al disposto dell’art. 1228 cod. civ., al fine di escludere la legittimazione passiva del Ministero, è, al postutto, capzioso.
Si è già detto, infatti che la responsabilità del precettore nei confronti dell’allievo è una responsabilità contrattuale per contatto sociale. Peraltro è assolutamente consolidata la massima che, qualora si tratti di scuola pubblica, riscontrata la responsabilità dell’insegnante, la richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta non direttamente nei confronti del docente, ma verso il Ministero della Pubblica Istruzione. E invero, l’art. 61, comma 2, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell’azione (confr. Cass 26 aprile 2010, n. 9906, 3 marzo 2010, n. 5067, 27 giugno 2002, n. 9346).
È stato in proposito segnatamente evidenziato che, anche dopo l’estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali – i quali costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell’organizzazione statale – sì trova in rapporto organico con l’Amministrazione della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. E invero la figura dell’organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell’amministrazione di appartenenza.
In sostanza il disegno organizzativo avuto in mente dal delegante – attuato e specificato dal d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – ha sì previsto la soggettività giuridica degli istituti, ma come strumento di realizzazione dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo e, in definitiva, come garanzia di libertà di insegnamento, di pluralismo culturale e di duttilità dell’offerta formativa. Il che non toglie che le funzioni amministrative, al pari della gestione del servizio istruzione, siano rimaste funzioni statali, di talché soltanto la competenza per il loro esercizio è stata sottratta (non allo Stato ma) all’amministrazione centrale e periferica e attribuita, di regola, alle istituzioni scolastiche (art. 14 del cit. d.P.R. n. 275 del 1999), le quali quindi agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato.
In tale stringente e consequenziale prospettiva l’affermazione che il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l’Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, e non con i singoli istituti, è del tutto coerente alle premesse (confr. Cass. civ. 21 marzo 2011, n. 6372; Cass. civ. 10 maggio 2005, n. 9752; Cass. civ. 3 febbraio 1997, n. 1000), come lo è l’ulteriore corollario che, essendo riferibili direttamente al Ministero gli atti posti in essere dal menzionato personale, nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il Ministero e non l’Istituto.
Il ricorso è respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
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