Corte di Cassazione,sezione III, sentenza 5.12.2011, n. 26000.La percentuale di lesione alla salute non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla capacità di produrre reddito

La massima

Il grado di invalidità di una persona determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa.

Il testo integrale

Suprema Corte di Cassazione

Sezione III Civile

Sentenza 5 dicembre 2011, n. 26000

Motivi della decisione

Preliminarmente i tre ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Ricorso principale Nuova Tirrena.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88. D.L. n. 857 del 1978, art. 8, convertito in L. n. 39 del 1977, L. n. 990 del 1969, art. 19, e dei Decreti del Ministero dell’Industria del 31.5.1993, 30.7.1993 e 30.9.1994.

Sostanzialmente la ricorrente, premesso di essere cessionaria mediante convenzione della Compagnia Tirrena, precedentemente posta il l.c.a., assume di essere carente di legittimazione passiva, a vantaggio dell’impresa designata, anche con riferimento ai giudizi relativi a sinistri avvenuti prima della pubblicazione della convenzione di trasferimento del portafoglio.

Il secondo motivo lamenta ancora violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, D.L. n. 576 del 1978, artt. 3 e 4, convertito in L. n. 738 del 1978, L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20 e 21, nonchè dei massimali minimi di garanzia;

violazione e falsa applicazione dei Decreti del Ministero dell’Industria del 31.5.1993, 30.7.1993, 30.9.1994; error in procedendo, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Assume che, in ogni caso, essa sarebbe tenuta al risarcimento non in proprio, ma in nome e per conto del F.G.V.S. e spiega di avere già erogato l’intero massimale (L. 100.000.000) di legge

Le due censure, trattate congiuntamente poichè presuppongono la soluzione della medesima questione, sono infondate.

Questa stessa Sezione ha già stabilito (Cass. Sez. 3^, 14 dicembre 2004, n 23298) che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento – anche mediante convenzione – del portafoglio ad altra impresa, la legittimazione passiva a risarcire il danno derivato dal sinistro, avvenuto allorchè l’impresa era in bonis, spetta all’impresa cessionaria nella qualità di rappresentante legale del Fondo, mentre se il sinistro si è verificato dopo la sottoposizione alla procedura concorsuale dell’impresa assicuratrice, l’impresa cessionaria è passivamente legittimata in proprio, senza che su tale legittimazione incida la facoltà conferita dalla L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 9, (convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1977, n. 39), al commissario liquidatore di accertare e liquidare il danno.

Non sono mancate decisioni di segno diverso, ma esse riguardano fattispecie non identiche a quella in esame. Peraltro, l’orientamento sopra sintetizzato è stato recentemente ribadito (Cass. Sez. 3^, n. 19981 del 2011) con argomentazioni che il collegio condivide e recepisce integralmente.

Con decreto del Ministero dell’Industria del 31 maggio 1993 la Compagnia Tirrena S.p.A. venne posta in liquidazione coatta amministrativa. In data 29 luglio 1993 venne stipulata una convenzione tra il Commissario liquidatore e la società Praevidentia S.p.A. (successivamente Nuova Tirrena S.p.A. e ora Groupama Assicurazioni S.p.A.) in forza della quale – a fronte di un preciso corrispettivo economico – venne trasferito il portafoglio danni della società in l.c.a..

L’art. 4b della convenzione recita testualmente: “Per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, si applica il D.L. 23 dicembre 1976, art. 8, convertito in L. 26 febbraio 1977, n. 39; sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge; l’impresa cessionaria è surrogata nei crediti degli assicurati verso l’impresa posta in liquidazione coatta per le frazioni di premio relative ai rischi per i quali non sia operante l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”.

Dalla chiarissima lettera della clausola convenzionale in esame si ricava che, ferma restando l’applicazione della normativa di legge di cui al D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, art. 8, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, per i sinistri rientranti nei termini di cui ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, i contraenti provvidero, nel secondo comma, a regolare tra loro l’obbligo del pagamento, nei limiti dei massimali di polizza, della quota eccedente ì massimali di legge, che erano a carico del F.G.V.S., convenendo, espressamente, che sarebbe spettato all’impresa cessionaria l’obbligo di provvedere al pagamento degli importi eccedenti i massimali di legge, naturalmente nei limiti dei massimali di polizza.

La conseguente ricaduta sulla fattispecie è nel senso che, essendo stato posto a carico del F.G.V.S. il massimale di legge, correttamente la Corte territoriale ha accolto la domanda del danneggiato volta ad ottenere dalla impresa cessionaria, unica legittimata tanto sotto il profilo sostanziale, quanto sotto quello processuale in virtù della menzionata convenzione, la differenza tra il massimale di legge e il massimale di polizza (di cui peraltro ha sottolineato l’omessa prova da parte della ricorrente). Non costituisce elemento di segno contrario la cosiddetta interpretazione autentica dell’art. 4b della convenzione fornita dalle stesse parti contraenti con la successiva convenzione del 22 marzo 1994, giacchè quest’ultima si limita a chiarire le modalità dell’esercizio della rivalsa della cessionaria nei confronti del F.G.V.S. relativamente ai sinistri avvenuti successivamente al 31 luglio 1993, ma non si riferisce in alcun modo a quelli antecedenti a quella data, come quello oggetto di controversia, accaduto nel 1985. 3.3 – Non inducono a statuizione diversa le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria. Per contrastare l’orientamento che scaturisce dalla citata sentenza n. 19981/2011 di questa Corte, essa obietta: a) non si è considerato che il trasferimento del portafoglio è stato disposto ai sensi del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, norma che espressamente dispone che sono a carico dell’impresa cessionaria solo i rischi successivi al trasferimento:

b) si interpreta erroneamente l’art. 4b della convenzione e la successiva interpretazione autentica, la quale chiarisce che quanto in esso previsto si riferisce solo ai sinistri verificatisi successivamente al 31 luglio 1993; c) si richiama una sentenza della Corte (la n. 3966/99), che si basa sul falso presupposto che la cessione del portafoglio della Tirrena alla Nuova sia avvenuta ai sensi del D.L. n. 576 del 1988, quando invece il trasferimento avvenne ai sensi del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, e che, in ogni caso, afferma che l’impresa cessionaria agisce in nome e per contro del F.G.V.S. per i sinistri antecedenti la liquidazione.

Quest’ultima obiezione è manifestamente irrilevante. Infatti, senza necessità di approfondire la disamina della sentenza n. 3966 del 1999, è agevole rilevare che, quand’anche il riferimento a tale procedente fosse errato, ciò non varrebbe ad inficiare la correttezza del precedente ragionamento, che, al contrario, appare di per sè pienamente condivisibile.

Manifestamente infondata è la seconda obiezione. La cosiddetta interpretazione autentica si riferisce esclusivamente all’esercizio della rivalsa della cessionaria nei confronti del F.G.V.S. per i sinistri avvenuti successivamente al 31 luglio 1933; quindi è del tutto arbitrario volerne trarre la conseguenza voluta dalla ricorrente. In realtà l’interpretazione autentica non riguarda la disciplina dei sinistri avvenuti antecedentemente alla data dianzi indicata.

Più articolata risposta merita la prima obiezione. Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 88, intitolato trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione, recita testualmente:

“Con i decreti presidenziali di liquidazione delle imprese e degli enti sottoposti alle norme del presente testo unico si può, salva l’applicazione dell’art. 83, comma 2, disporre che il commissario liquidatore provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio a imprese in regolare esercizio negli stessi rami aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell’impresa o dell’ente posto in liquidazione e semprechè sussistano le garanzie volute dal presente testo unico e dal regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall’impresa in seguito alla cessione.

La convenzione deve essere stipulata con l’impresa che offra le migliori condizioni e deve essere approvata con decreto del Ministro per l’industria e il commercio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore.

Il trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate ai sensi del precedente comma non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti sono a carico dell’impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazione in corso non possono, salvo patto contrario, essere disdetti dall’impresa cessionaria. Qualora questa proceda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni, a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati possono, a loro volta, disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente”. La ricorrente assume che tale norma dispone espressamente che sono a carico dell’impresa cessionaria solo i rischi successivi al trasferimento.

Questa interpretazione non può essere condivisa. Il legislatore, consentendo il trasferimento convenzionale del portafoglio di imprese in l.c.a., ha inteso perseguire un triplice scopo: salvaguardare il posto di lavoro per i dipendenti dell’impresa in liquidazione, tutelare i suoi assicurati dalle azioni risarcitorie intraprese nei loro confronti, garantire ai soggetti danneggiati in sinistri causati dagli assicurati un risarcimento adeguato. Per conseguire tali finalità si è preteso che la cessionaria offrisse garanzie di solidità e affidabilità (citato art. 88, comma 1), che la scelta cadesse sull’impresa che offrisse le condizioni migliori e che la convenzione fosse approvata dal Ministero per l’industria e il commercio (secondo comma dell’art. 88).

Nel contempo si è favorita l’impresa cessionaria, la quale evidentemente aveva presentato la propria offerta in esito ad una valutazione di convenienza economica, stabilendo (art. 88, comma 4), per tutelarne le esigenze organizzative, che i rischi inerenti ai contratti trasferiti fossero a carico di detta impresa scaduto il termine di sessanta giorni previsto dal comma 2. Sinallagmaticamente, il legislatore ha voluto che, per i sinistri verificatisi anteriormente al termine suddetto, l’impresa cessionaria si assumesse l’onere di corrispondere ai danneggiati la differenza tra il massimale di legge, rimasto a carico del F.G.V.S., e il massimale di polizza previsto dal contratto stipulato dall’assicurato prima che la società fosse posta in liquidazione coatta amministrativa.

In definitiva, il regime normativo è il seguente: a) per i sinistri avvenuti dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dal D.P.R. n. 449 del 1959, art. 58, commi 2 e 4, l’onere risarcitorio grava direttamente sulla compagnia cessionaria e il limite del risarcimento è dato dal massimale della polizza ad essa trasferita;

b) per i sinistri verificatisi in epoca antecedente alla scadenza del suddetto termine, il risarcimento è a carico del F.F.V.S., ma l’impresa cessionaria resta obbligata per gli importi eccedenti i massimali di legge, con il limite dei massimali di polizza.

Se così non fosse, rimarrebbe priva di significato la parte della clausola convenzionale 4b che – esplicitamente – pone “a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge”. Infatti, seguendo la tesi della ricorrente, essa non avrebbe alcun ambito di concreta applicazione. Pertanto occorre affermare il seguente principio di diritto:

“In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, qualora le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge, qualora il sinistro sia avvenuto in epoca antecedente alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 58, commi 2 e 4, il F.6.V.S. resta obbligato nei limiti dei massimali di legge, mentre sono a carico della impresa cessionaria gli importi eccedenti tali massimali entro i limiti dei massimali di polizza; qualora il sinistro si sia verificato in epoca successiva al termine sopra indicato e, quindi, i rischi dei contratti stipulati dalla società in l.c.a. siano stati trasferiti alla società cessionaria, quest’ultima è direttamente obbligata nei limiti dei massimali di polizza

Ricorso incidentale P..

Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 18, 19, 21 e 25, artt. 2043, 2054, 2056, 1218 e 2059 c.c., art. 185 c.p.; D.M. Industria 31.5.93 e 30.9.94; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si assume che, stante la mala gestio, la Fondiaria come la Nuova Tirrena debbono rispondere per capitale, interessi e rivalutazione senza limiti e che, ai fini della determinazione del termine finale del ritardo nell’inadempimento, occorre avere riguardo all’esborso del massimale di polizza.

La censura implica apprezzamenti di fatto e non considera l’incidenza della messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice e del limite del massimale posto dalla L. n. 990 del 1969, art. 21.

La Corte territoriale ha deciso la questione in conformità della giurisprudenza consolidata.

Il quesito finale non da ragione delle numerose violazioni e false applicazioni di norme di diritto indicate.

Il secondo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054 e 2056 c.c., nonchè vizio d motivazione per il mancato riconoscimento: a) del danno patrimoniale conseguente alla inabilità temporanea; b) del danno patrimoniale conseguente alla invalidità permanente.

I quesiti plurimi che concludono le due censure non si prestano all’enunciazione di principi di diritto che siano, al tempo stesso, decisivi per il giudizio e di applicabilità generalizzata.

La sentenza impugnata ha risolto la questione in armonia con l’orientamento di questa Corte, secondo cui (Cass. n. 12293 del 2004) il grado di invalidità di una persona determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza ed ha ulteriormente chiarito (Cass. n. 3867 del 2004; Cass. n. 14678 del 2003) che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo. Ne consegue che in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno.

Infatti (Cass. Sez. 3^, n. 10289 del 2001) l’invalidità permanente, mentre di per sè concorre a dar luogo a danno biologico , non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte; solo se dall’esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato, e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica.

A definitivo chiarimento della questione in esame è sufficiente ricordare ancora che (Cass. Sez. 3^, n. 12022 del 2000) la perdita della capacità lavorativa specifica, che consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all’attività lavorativa in atto, si differenzia dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico , che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica.

Ricorso incidentale O..

Il primo motivo lamenta insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 21 e 25.

Si assume che, stante l’accertato colpevole ritardo nel provvedere all’estinzione dell’obbligazione risarcitoria, le compagnie assicuratrici avrebbero dovuto essere condannate al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sul credito del danneggiato anche oltre il massimale di legge o di polizza.

La censura, prima che infondata per le ragioni addotte in risposta all’analogo motivo di ricorso del P., è inammissibile perchè riguarda le conseguenze di uno dei motivi di appello di costui, mentre la domanda di mala gestio formulata dall’Orsi era stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale perchè proposta solo in secondo grado, statuizione non specificamente censurata.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20 e 21; violazione dei massimali di legge e dei Decreti Ministeriali dell’Industria del 31.5.93 e 30.9.94. 5.4 – La censura è infondata per le ragioni spiegate con riferimento ai ricorsi della Nuova Tirrena e del P.. Inoltre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente incidentale non ha dimostrato di avere sottoposto la questione alla valutazione dei giudici di merito.

Pertanto tutti i ricorsi vanno rigettati.

Il loro esito impone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.

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