Il testo integrale [1]
Solo un accertamento tecnico specifico avrebbe consentito di quantificare la percentuale e la quantità di principio attivo effettivamente presente in ciascuna delle confezioni e nelle tre confezioni complessivamente considerate.
Mentre la mancanza di detto accertamento rende impossibile affermare con certezza che il quantitativo modestissimo della sostanza sequestrata possieda livelli di principio attivo tali da avere concreti effetti stupefacenti e da comportare quelle possibili alterazioni dell’organismo che costituiscono l’offesa al bene protetto oggetto di sanzione penale.
Dunque, l’incertezza sulla offensività concreta della condotta fa venire meno una degli elementi costitutivi del reato contestato e genera un vuoto ricostruttivo non superabile in virtù del richiamo al rito adottato.
Leave a Reply