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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 30 giugno 2014, n. 14765

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28415/2010 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta mandato a margine;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1376/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/10/2009, R.G.N. 2884/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/10/2009 la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento del gravame interposto dal sig. (OMISSIS) e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Firenze n. 161/04, condannava i sigg. (OMISSIS) ed altri al pagamento di somma in favore del primo a titolo di risarcimento del danno dal medesimo subito in conseguenza del taglio di alberi di pioppo insistenti su terreno facente parte del complesso immobiliare “(OMISSIS)”, effettuato dal sig. (OMISSIS) in accordo con i proprietari nel (OMISSIS), successivamente all’aggiudicazione avvenuta ai pubblici incanti del (OMISSIS), nel corso di procedimento esecutivo immobiliare promosso contro i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) con pignoramento trascritto nel (OMISSIS), e al decreto di trasferimento del 4/3/1998 emesso in favore del (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. (OMISSIS) – (OMISSIS) ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il sig. (OMISSIS).

Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 2919, 2912 e 2913 c.c., articolo 586 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono dell’erroneita’ della decisione della corte di merito, essendo incontestato che il taglio della pioppeta e’ avvenuto anteriormente al decreto di trasferimento del bene, quando il (OMISSIS) non era ancora proprietario, sicche’ il medesimo ha acquistato il bene nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trovava al momento dell’acquisto, e cioe’ privo degli alberi.

Con il 2 motivo denunziano violazione e falsa applicazione dell’articolo 2913 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunziano violazione e falsa applicazione dell’articolo 1472 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente confuso “la figura del creditore pignorante ( (OMISSIS)) con quella dell’aggiudicatario (sig. (OMISSIS))”, laddove “il canone o la vendita del legname non costituiscono piu’ i frutti del bene, bensi’ i crediti del proprietario pignorato, per la cui assegnazione il creditore del proprietario non puo’ agire seguendo il disposto di cui all’articolo 1912 c.c., sull’estensione del pignoramento, avendo a sua disposizione altri mezzi di tutela quali l’azione surrogatoria”.

Con il 4 motivo i ricorrenti denunziano “insufficiente ed omessa valutazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente fondato la propria decisione “sulla fraudolenta alienazione dei frutti”, laddove “gia’ in sede penale e’ stata accertata la inesistenza dell’elemento doloso del fatto da parte del sig. (OMISSIS). E di cio’ il Giudice di secondo grado non ne ha tenuto minimamente conto”.

Con il 5 motivo i ricorrenti denunziano “contraddittoria motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito non abbia considerato che “la pioppeta con il taglio del legname non e’ andata persa. Infatti non vi e’ stato alcun decremento di valore dell’immobile a seguito del taglio del legname”.

Con il 6 motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente condannato “il sig. (OMISSIS) a rimborsare al sig. (OMISSIS) (attore) le spese di giudizio di primo e secondo grado nonostante la domanda del sig. (OMISSIS) sia stata accolta solo in parte in quanto lo stesso aveva chiesto nel suo atto di citazione non solo il danno per la perdita del legname (danno riconosciuto in appello) ma altresi’ il danno per il decremento del valore immobiliare dei beni sotto il profilo ambientale, estetico e paesaggistico”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, il ricorso per cassazione richiede, per ogni motivo di ricorso, l’indicazione della rubrica e la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’articolo 360 c.p.c. – e’ proposto. Esige altresi’ l’illustrazione del singolo motivo, con l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta nella sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (cfr., in particolare, Cass., 19/8/2009, n. 18421).

Risponde altresi’ a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimita’ che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificita’, della completezza, e della riferibilita’ alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692).

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a se’ stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, e’ tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonche’ delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessita’ di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioe’ indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, c.p.c, esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimita’ non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la mera facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dagli odierni ricorrenti.

Va anzitutto posto in rilievo come i motivi risultino formulati in violazione del requisito richiesto ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., all'”atto di citazione”, al “decreto di trasferimento del (OMISSIS)”, all'”aggiudicazione avvenuta all’asta pubblica del (OMISSIS)”, all’atto di costituzione del (OMISSIS), alla “chiamata in causa dei precedenti proprietari”, alla CTU, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla “lettera del febbraio 1998”, alle “scritture private intercorse tra il (OMISSIS) ed i precedenti proprietari esecutati”, al “pignoramento immobiliare”, alla “fraudolenta alienazione dei frutti”, all’accertamento “in sede penale”, alle “scritture private … depositate nella procedura esecutiva”, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimita’ (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

A tale stregua i ricorrenti non pongono questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimita’ accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1V2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo i ricorrenti viceversa porre la Corte di legittimita’ in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritengono di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Con riferimento ai primi quattro motivi di ricorso, va quanto al merito posto altresi’ in rilievo come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ che la vendita forzata immobiliare e’ fattispecie legale complessa, risultante dal collegamento funzionale dell’ordinanza di aggiudicazione con il decreto di trasferimento, il quale ultimo, espressione dell’esercizio del potere pubblico demandato al giudice dell’esecuzione, realizza l’effetto traslativo del diritto reale sul bene in capo all’aggiudicatario (v., in particolare, Cass., 17/2/1995, n. 1730; Cass., 15/4/1980, n. 2463).

Nell’ambito della fase della vendita forzata (la quale costituisce una delle plurime fasi in cui si articola il processo di esecuzione forzata, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima hanno funzione preparatoria: da ultimo v. Cass., 9/6/2010, n. 13824), che inizia con l’ordinanza con cui si stabiliscono le modalita’ e la data della vendita forzata, l’aggiudicazione definitiva a seguito di incanto (sia che la vendita sia divenuta tale per non essere stata l’aggiudicazione provvisoria seguita da tempestiva offerta in aumento di sesto, sia nella ipotesi di aggiudicazione conclusiva della gara conseguente a dette offerte) non determina invero il trasferimento del diritto di proprieta’ sull’immobile esecutato in favore dell’aggiudicatario ma e’ volta a meramente designare il soggetto in favore del quale, condizionatamente al versamento del prezzo entro il termine fissato nell’ordinanza che ha disposto la vendita, va emesso il decreto di trasferimento.

L’effetto traslativo in ordine al bene gia’ oggetto di aggiudicazione definitiva e’ infatti determinato dal decreto di assegnazione ex articolo 586 c.p.c., che realizza il passaggio dal debitore all’aggiudicatario della proprieta’ del bene oggetto dell’esecuzione immobiliare, tant’e’ che in caso di mancata verificazione della condizione cui la legge subordina la realizzazione dell’effetto reale in ragione del mancato versamento del prezzo, l’aggiudicatario non e’ esposto all’azione d’inadempimento, come sarebbe ove fosse gia’ proprietario del bene staggito, bensi’ alla declaratoria di decadenza (v. Cass., 9/12/1995, n. 12633).

Tale decreto costituisce altresi’ titolo per la trascrizione (v. Cass., 20/5/1993, n. 5751), nonche’ titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile espropriato in favore dell’aggiudicatario cui l’immobile e’ stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell’immobile medesimo e non possa vantare un diritto reale o personale gia’ opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, e in quanto tale conseguentemente opponibile anche all’aggiudicatario (v. Cass., 4/7/2006, n. 15268; Cass., 19/7/2005, n. 15222; nonche’, da ultimo, Cass., 16/5/2011, n. 10723. E gia’ Cass., 6/5/1986 n. 3024; Cass., Sez. Un., 18/1/1983, n. 413; Cass., 22/4/1963, n. 1024).

A tale stregua, pur non essendo la vendita forzata riconducibile alla vendita quale atto di autonomia privata, in ragione dell’inconfigurabilita’ della formazione di un consenso tra l’offerente e il giudice, la strumentante di tutte le attivita’ compiute nel corso dell’iter procedurale rispetto all’esercizio del potere espropriativo non esclude che l’offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisca il presupposto di natura negoziale dell’atto giurisdizionale di vendita (v. Cass., 25/2/2005, n. 4085; Cass., 21/12/1994, n. 11018; e, da ultimo cfr. Cass., 2/4/2014, n. 7708).

Pur essendo indipendente dalla volonta’ del precedente proprietario, in quanto da ricollegarsi ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ l’acquisto di un bene da parte dell’aggiudicatario in sede di esecuzione forzata ha allora natura di acquisto a titolo derivativo, e non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato (v. Cass., 22/9/2010, n. 20037; Cass., 5/1/2000, n. 27. E gia’ Cass., 28/1/1985, n. 443).

Ben possono pertanto ritenersi alla vendita forzata applicabili le norme disciplinanti il contratto di vendita non incompatibili con la sua natura, e in particolare l’articolo 1477 c.c., disciplinante l’obbligo del venditore di consegna della cosa, in base al quale la cosa venduta deve essere consegnata nello stato in cui si trova al momento della vendita, con gli accessori, le pertinenze e i frutti ad essa relativi (salvo che questi, ipotesi invero non ricorrente nella specie, siano stati espressamente esclusi dall’immobile subastato ed aggiudicato ovvero siano stati considerati ad esso non inerenti: v. Cass., 17/2/1995, n. 1730; Cass., 7/6/1982, n. 3453; Cass., 16/2/1968, n. 549).

A tale stregua, atteso che con l’esaurimento dell’iter procedimentale l’aggiudicatario definitivo acquista una posizione giuridica tutelata, da questa Corte gia’ qualificata come ius ad rem, sospensivamente condizionata al versamento del prezzo (v. Cass., 17/2/1995, n. 1730; Cass., Sez. Un., 18/1/1983, n. 413. Nel senso che l’aggiudicatario goda di un'”aspettativa o di un diritto al diritto … per ottenere il trasferimento, aspettativa anch’essa giuridicamente tutelata” v. Cass., 20/5/1993, n. 5751), il soggetto tenuto alla custodia e conservazione del bene oggetto di aggiudicazione e’ in relazione alla medesima tenuto, in virtu’ degli obblighi di diligenza e buona fede, su di lui incombenti, ad assicurare la piena corrispondenza tra la cosa sulla quale e’ caduta la manifestazione di volonta’ dell’aggiudicatario e quella venduta (v. Cass., 17/2/1995, n. 1730), nonche’ a tutela dell’aspettativa dell’aggiudicatario, quale posizione giuridica strumentale, attualmente tutelata, distinta da quella finale di proprieta’.

A tali obblighi e’ invero senz’altro tenuto il proprietario esecutato.

All’obbligo di buona fede o correttezza e’ tenuto peraltro anche il terzo, giacche’ l’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarieta’ sociale, trova applicazione anche in tema di responsabilita’ extracontrattuale, il soggetto essendo pertanto tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonche’ volto alla salvaguardia dell’utilita’ altrui – nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilita’ (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 27/04/2011, n. 9404).

Ne consegue che in caso di perdita o come nella specie di danneggiamento della cosa venduta successivo all’aggiudicazione, ma anteriore all’emissione del decreto di trasferimento, il debitore e’ invero tenuto al risarcimento del danno subito dal creditore in conseguenza dell’inadempimento, se non prova che esso e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Cass., 17/2/1995, n. 1730).

A prescindere dalla responsabilita’ del proprietario, o del diverso soggetto tenuto alla custodia e conservazione del bene oggetto di aggiudicazione, del danno cagionato alla cosa altrui, ivi compresa quella sulla quale l’aggiudicatario abbia conseguito una posizione giuridica di vantaggio strumentale al conseguimento di quella finale, come nella specie consistente nell’aspettativa in pendenza del verificarsi della condicio iuris del versamento del prezzo, della relativa violazione in ragione di fatti integranti le suindicate ipotesi risponde in realta’ ex articolo 2043 c.c., anche il terzo danneggiante.

Orbene, come indicato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza, nel corso del procedimento esecutivo immobiliare promosso contro i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) con pignoramento trascritto nel (OMISSIS), il sig. (OMISSIS) si e’ nel caso reso aggiudicatario provvisorio del complesso immobiliare “(OMISSIS)” all’udienza del 7/6/1997, divenendone proprietario all’esito del decreto di trasferimento emesso in data 4/3/1998.

Essendo rimasto incontestatamente accertato che nel febbraio del 1998, e pertanto posteriormente all’aggiudicazione ma anteriormente all’emissione del suddetto decreto, il sig. (OMISSIS) (in accordo con i proprietari) ha effettuato il taglio di alberi di pioppo insistenti su terreno facente parte del detto complesso immobiliare “(OMISSIS)”, dopo aver escluso che possa vantare pretesa alcuna in pregiudizio della procedura esecutiva e conseguentemente a quest’ultimo opponibile (non risultando per altro verso nella specie invero posta all’attenzione di questa Corte la questione in ordine alla responsabilita’ del soggetto tenuto alla custodia e conservazione del bene oggetto di aggiudicazione) correttamente la corte di merito ha condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore del (OMISSIS).

Escluso, in base a due scritture private entrambe prive “di data certa anteriore al pignoramento”, che il (OMISSIS) potesse “vantare alcuna pretesa in pregiudizio della procedura esecutiva e quindi opponibile al (OMISSIS)”, la corte di merito ha infatti correttamente ritenuto che il medesimo abbia violato la posizione giuridica tutelata insorta in capo a quest’ultimo all’esito dell’aggiudicazione del terreno de quo, ledendo (anche) il legittimo affidamento del medesimo in ordine alla “presenza degli alberi nel fondo”.

Quanto alle spese, a parte quanto sopra osservato in ordine alla violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 6, va sottolineato che la corte di merito ha nel caso fatto invero corretta applicazione del principio in base al quale il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, ben sussiste in ipotesi come nella specie di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, giacche’ il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell’esito complessivo della lite (cfr., da ultimo, Cass., 14/10/2013, n. 23226), atteso che, in base al principio di cui all’articolo 336 c.p.c, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr., da ultimo, Cass., 30/12/2013, n. 28718).

La Corte di merito ha fatto altresi’ corretta applicazione del principio della soccombenza, anche nei confronti del terzo chiamato.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ l’identificazione della parte soccombente e’ invero rimessa al potere decisionale del giudice del merito, con l’unico limite della violazione del principio per cui le spese e’r non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v. Cass., 6/10/2011, n. 20457; Cass., 16/6/2011, n. 13229), il sindacato della Corte Suprema di Cassazione essendo al riguardo pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (v. Cass., 11/1/2008, n. 406, e, conformemente Cass., l/12/2009, n. 25270; Cass., 22/7/2009, n. 17145).

Attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” e’ assunto nell’articolo 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore se la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; laddove il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (v., da ultimo, Cass., 14/5/2012, n. 7431).

Orbene, nell’affermare che “relativamente al rapporto tra attore e convenuto, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto dell’esito complessivo della controversia” e che “vengono invece compensate integralmente nel rapporto tra chiamante e chiamati in considerazione della comune consapevolezza della presenza della procedura esecutiva”, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni degli odierni ricorrenti – oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’articolo 366 c.p.c., n. 4 – in realta’ si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si’ e’ sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’articolo 360 c.p.c., essi in realta’ sollecitano, cantra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilita’ e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente (OMISSIS), seguono la soccombenza.

Non e’ viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 4.500,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore del controricorrente (OMISSIS).

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