superenalotto

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014 n. 2076[1]

 
Ed è a dir poco ovvio, in tale contesto che la qualificazione di quest’ultimo in termini di adiectus o mandatario del vincitore è più descrittiva che decisiva, posto che, anche a non volerla condividere, resta comunque intatto il nucleo decisorio essenziale della pronuncia impugnata.

Peraltro  considerato che, in tema di concorsi pronostici, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, le condizioni generali unilateralmente predisposte e contenute in atti regolamentari, in quanto accettate dallo scommettitore, disciplinano il contratto complesso ed unitario che lo stesso conclude con l’ente gestore al momento della giocata, l’impugnante, che non ha mai confutato la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale della sua azione nei confronti di SISAL, non poteva sottrarsi alla contestazione della lettura che di quelle disposizioni ha dato il giudice di merito, sulla stessa fondando l’operata scelta decisoria.


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2014/01/superenalotto-la-vincita-va-pagata-a-chi-presenta-il-titolo.html

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