Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 29 maggio 2015, n. 11188
Svolgimento dei processo
Con sentenza depositata il 28 giugno 2011 n. 2390 e notificata il 17 gennaio 2012 la Corte di appello di Napoli – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli – ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a pagare ad A.D. la somma di € 3.690,00, oltre interessi e spese dei due gradi di giudizio, in risarcimento dei danni subiti il 1° dicembre 2000 dalla stessa, all’epoca minorenne, nella palestra dell’Istituto G.Rossini di Visciano (NA), allorchè si è fratturata la falange del dito mignolo, giocando a pallavolo durante l’ora di educazione fisica.
La domanda era stata proposta in primo grado anche contro l’Istituto Rossini ed il Ministero aveva chiamato in causa la s.p.a. Meie Aurora Assicurazioni.
La Corte di appello ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto Rossini ed ha ravvisato la responsabilità diretta del Ministero per i comportamenti del personale scolastico, responsabilità nella specie qualificata a titolo contrattuale – trattandosi di danno arrecato dalla minore a se stessa – per non essere stata offerta dai convenuti la prova liberatoria.
Ha respinto la domanda di garanzia proposta dal Ministero nei confronti della compagnia assicuratrice, ritenendo che – trattandosi di polizza stipulata dall’Istituto Rossini per conto di chi spetta – unici beneficiari del diritto all’indennizzo debbono ritenersi gli allievi danneggiati e gli insegnanti.
Il Ministero propone due motivi di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la s.p.a. UNIPOL Assicurazioni, subentrata alla Meie Aurora.
L’altra intimata non ha depositato difese.
Unipol ha depositato memoria.
Motivi della decisione
I.- Il primo motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione quanto all’addebito di responsabilità al Ministero, sul rilievo che la prova del caso fortuito e dell’imprevedibilità-inevitabilità dell’evento è nella specie insita nella natura della fattispecie e del danno, considerato che non è evitabile dall’insegnante il fatto che, durante una partita di palla a volo, un allievo colpisca male la palla e subisca una lesione alla falange di un dito. 2.- Il motivo è fondato.
Trattasi di danno di minima entità e inevitabile se non tramite il divieto assoluto per gli allievi di svolgere attività sportiva.
In relazione alle attività ginniche la responsabilità dell’insegnante, e di conseguenza del Ministero, è configurabile o a fronte di specifica violazione del dovere di sorveglianza e di addestramento; o in relazione a lesioni o ad altri danni subiti dagli allievi che di per sé dimostrino che è stato loro consentito di svolgere attività violente, o tali da comportare l’uso di attrezzature inidonee od intrinsecamente pericolose; o tali da implicare un margine di rischio di incidenti superiore a quello suscettibile di prevenzione tramite il controllo e la disciplina esercitati dall’insegnante.
Ma nulla avrebbe consentito, neppure al più scrupoloso dei docenti, di evitare che una ragazza si fratturasse il dito colpendo male la palla, durante la lezione di palla a volo. Né è stato dedotto o provato che le attrezzature – palestra, pallone, ecc. – non fossero regolamentari o presentassero intrinsecamente dei rischi anche lievi.
Incidenti di minimo rilievo, quale quello in oggetto, non giustificano l’addebito di responsabilità alla scuola, né gli oneri processuali che ne conseguono, inclusivi di CTU)~, né il fatto che si riconoscano – per la frattura della base della prima falange del dito mignolo – 21 giorni di invalidità temporanea totale; dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e l’1-2% di invalidità permanente; con conseguente precettazione al Ministero (ed a carico della collettività) dell’importo complessivo di € 10.697,14, oltre interessi fino al soddisfo e spese di notifica. La motivazione della sentenza impugnata è intrinsecamente illogica e abnorme.
3.- Il secondo motivo, che censura il rigetto della domanda di garanzia proposta dal Ministero contro l’assicuratore risulta assorbito (pur dovendosi rilevare analoga abnormità ed illogicità nell’affermazione per cui, trattandosi di polizza per conto di chi spetta, unica titolare del diritto all’indennizzo dovrebbe ritenersi l’allieva, anche nel caso in cui sia stato ad essa riconosciuto il diritto ad essere risarcita dal Ministero, quale diretto beneficiario della polizza e soggetto sul quale viene concretamente a gravare l’onere del pagamento).
4.- In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e la decida con congrua e logica motivazione nell’ an e nel quantum, tenendo conto della natura dell’evento e dell’effettiva consistenza delle lesioni subite dall’allieva.
5.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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