Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 29 gennaio 2016, n. 1663

Motivi della decisione 

3. Il ricorso è fondato.
3.1 Deve preliminarmente rilevarsi che nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non incidono le cause interruttive (da ultimo in tal senso Cass. sez. lav., 13 febbraio 2014 n. 3323 e Cass. sez. lav., 21 maggio 2012 n. 8685; e specificamente in ordine alle conseguenze del decesso di una delle parti v. S.U. 21 giugno 2007 n. 14385 e le successive conformi Cass. sez. lav. 21 maggio 2008 n. 12967 e Cass. sez. 1, 31 ottobre 2011 n. 22624), per cui nulla può conseguire al deposito del certificato di morte di D.S.M. effettuato dall’avvocato Giuseppe Montano.
3.2 Passando quindi al contenuto dell’unico motivo del ricorso, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto improcedibile l’atto d’appello per tardiva costituzione dell’appellante avendo fatto decorrere il termine per la sua costituzione non dalla data di perfezionamento del procedimento di notifica al destinatario (3 luglio 2006) ma dalla data di consegna dell’atto d’appello all’ufficiale giudiziario ai fini della notifica (23 giugno 2006), applicando così il principio della distinzione dei momenti di perfezionamento per il notificante e per il destinatario dell’atto in una ipotesi in cui questo comporta un effetto negativo per il notificante, in contrasto quindi con il dettato normativo e l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
Invero, la corte territoriale rileva che l’atto d’appello era stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 23 giugno 2006 e che l’iscrizione a ruolo era stata effettuata il 4 luglio 2006 (martedì), così oltrepassando il termine di dieci giorni previsto dall’articolo 347 c.p.c. e incorrendo pertanto, a suo avviso, nella automatica improcedibilità di cui all’articolo 348 c.p.c., rilevabile d’ufficio dal giudice.
Come il ricorrente ha evidenziato, il giudice d’appello non ha tenuto conto del fatto che la consegna dell’atto per la notifica all’ufficiale giudiziario non costituisce il dies a quo per la decorrenza del termine di costituzione dell’appellante, dies che è da identificarsi, invece, nella data di perfezionamento della notifica nel senso di ricezione dell’atto da parte del destinatario, rilevando il momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario soltanto ai fini della tempestività della proposizione dell’impugnazione. Invero, la scissione del momento di perfezionamento della notificazione a seconda che si debba considerare in rapporto al notificante o in rapporto al destinatario originata dalla nota sentenza della Corte Costituzionale 26 novembre 2002 n. 477 (che dichiarò l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 149 c.p.c. – nel testo all’epoca vigente – e dell’articolo 4 l. 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse per il notificante al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché al momento della consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto per la notifica), ribadita dal giudice delle leggi nella successiva sentenza 23 gennaio 2004 n. 28 (e successivamente trasfusa dal legislatore nell’articolo 149 c.p.c., dettandovi un ultimo comma per cui appunto “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”: comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, lettera e), l. 28 dicembre 2005 n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006, e quindi non al presente), in quanto correlata alla tutela del diritto di difesa del notificante – sul quale la Corte Costituzionale ha rilevato non potersi gravare il ritardo nel compimento di un’attività a lui non riferibile, bensì riferibile a soggetti diversi, cioè l’ufficiale giudiziario e, quale ausiliario di quest’ultimo, l’agente postale – non può logicamente tradursi in una modificazione del dettato normativo tale da inasprire gli oneri del soggetto che espleta la procedura di notificazione relativamente alla ripercussione di quest’ultima nel susseguente processo, in particolare restringendo in effetti il termine per la costituzione in quest’ultimo del notificante.
Ciò è stato immediatamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha evidenziato come la scissione operi esclusivamente laddove ne deriva un favor per il soggetto notificante, cioè l’incidenza sia coerente con la tutela del soggetto cui è finalizzata alla scissione stessa (v. Cass. sez.3, 14 luglio 2004 n. 13065; Cass. sez. 3, 11 maggio 2007 n. 10837 – per cui la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario dell’atto, scaturita dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, “trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, come per la costituzione dell’appellante o il deposito del ricorso per cassazione, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale degli articoli 165 e 369 cod. proc. civ., al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, contro cui l’impugnazione è rivolta”, principio così espressamente affermato proprio per un caso di appello per ritenere che il termine previsto dagli articoli 165 e 347 c.p.c. decorre dalla notifica dell’atto d’appello in senso proprio e non dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario -; Cass. sez. 1, 21 maggio 2007 n. 11783 – che conferma come, ai fini dell’osservanza del termine di costituzione in appello dell’appellante, il “giorno della notificazione” di cui agli articoli 165 e 347 c.p.c. non è da identificarsi in quello in cui si realizza a vantaggio del notificante un effetto anticipato e provvisorio, bensì in quello in cui si compie il perfezionamento del procedimento notificatorio, ovvero nel momento in cui l’atto viene ricevuto dal destinatario o perviene nella sua sfera di conoscibilità -; Cass. sez. 3, 20 aprile 2010 n. 9329 – per cui “il termine per la costituzione dell’appellante, ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., in relazione all’art. 165 cod. proc. civ., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione” – e da ultimo Cass. sez. lav., 29 ottobre 2013 n. 24346 – che ribadisce come “la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell’atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, come per il deposito del ricorso per cassazione e del controricorso, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale dell’articolo 369 cod. proc. civ., al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, contro cui l’impugnazione è rivolta”).
Confliggendo evidentemente, dunque, la sentenza impugnata con il consolidato orientamento appena rievocato e del tutto condivisibile, in accoglimento del ricorso detta sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *