Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 gennaio 2013 n. 2094[1]
La responsabilità per gli infortuni quando la situazione che provoca il danno si manifesta non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza – al pari di una eventuale colpa esclusiva del danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito.
Agli enti proprietari delle strade si applica la responsabilità ex articolo 2051 Cc, “Danno cagionato da cosa in custodia”, “con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da un repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere
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