Corte di cassazione, sezione III, sentenza 28 ottobre 2011, n. 22508. La sospensione ingiusta della patente di guida non causa un danno in re ipsa, in quanto appare necessario che il danneggiato provi la ricorrenza di elementi senza cui non può esservi alcun risarcimento
Il testo integrale
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 28 ottobre 2011, n. 22508
Svolgimento del processo
Va rilevato:
che il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro ricorrono – affidandosi ad un unitario motivo – per la cassazione della sentenza n. 1693/05 del 28.10.05 del giudice di pace di quel capoluogo, con cui la Prefettura è stata condannata al pagamento di Euro 600,00 a favore di N. F., a titolo di risarcimento del danno da lui patito per l’illegittima sospensione bimestrale della sua patente di guida, poi annullata con sentenza;
che non resiste con controricorso l’intimato, nè alcuno compare alla pubblica udienza del 12.10.11.
Motivi della decisione
Deve al riguardo considerarsi:
che i ricorrenti sviluppano un unitario motivo, di violazione dei principi informatori della materia della responsabilità extracontrattuale, sostenendo la carenza di colpa dell’amministrazione per l’incertezza della interpretazione delle norme in tema di sospensione della patente, nonchè la mancanza di prova di un danno ingiusto risarcibile, in difetto di allegazioni e prove sulle concrete attività il cui compimento è stato impedito dal provvedimento illegittimo e sulle modalità di compromissione di libertà e personalità dell’attore;
che le sentenze del giudice di pace, pronunciate ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., nel regime anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono ricorribili per cassazione, ove violino inderogabili norme processuali, costituzionali o comunitarie o i principi informatori della materia (i quali non corrispondono a singole norme poste nella materia, nè alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva, il cui mancato rispetto comporta una decisione ingiusta, censurabile in sede di legittimità), nonchè quando la motivazione sia del tutto omessa o meramente apparente (Cass. 4 maggio 2011, n. 9579) o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà (Cass. 17 novembre 2004, n. 21752; Cass. 10 maggio 2005, n. 9752; Cass. 28 marzo 2007, n. 7581; Cass. 3 novembre 2008, n. 26426; Cass. 29 gennaio 2010, n. 2043; Cass. 5 aprile 2011, n. 7706), con esclusione quindi tra l’altro delle presunte violazioni dei principi in tema di onere della prova (Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2009, n. 564) e di mero vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5;
che invece la gravata sentenza ricollega il risarcimento del danno al riscontro del solo elemento oggettivo dell’illegittimità dell’ordinanza, senza neppure prendere in considerazione i due ulteriori indispensabili profili evidenziati dai ricorrenti, così violando i principi informatori della materia;
che, invero, in uno all’affermazione della risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi (la nota Cass. Sez. Un. n. 500 del 1999), è stata chiaramente ribadita l’indispensabilità, oltre a quella dell’esistenza di un evento dannoso e di un atto amministrativo illegittimo, dell’accertamento anche e quanto meno del dolo o della colpa della pubblica amministrazione, da apprezzare in relazione alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione cui deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa (Cass. 10 agosto 2002, n. 12144);
che, in particolare, l’ingiustizia non può considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, sicchè il giudice deve, in ordine successivo: a) in primo luogo, accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) stabilire, poi, se l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) accertare, inoltre, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta della p.a.; d) accertare, infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., non soltanto sulla base del dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, ma anche sulla base del requisito soggettivo del dolo o della colpa, configurabile qualora l’atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa e che costituiscono limiti esterni alla discrezionalità amministrativa (Cass. 22 dicembre 2006, n. 27498; Cass. 17 ottobre 2007, n. 21850; sulla specifica necessità della prova del danno in ipotesi di sospensione di patente di guida, v., in motivazione, Cass. 4 agosto 2006, n. 17680);
Quindi, neppure essendo stati allegati dall’attore – preteso danneggiato – l’elemento soggettivo della P.A. ed i concreti profili di danno effettivamente patiti, non solo la sentenza che ha accolto la sua domanda è erronea per violazione dei surriferiti principi informatori della materia, ma si può pure senz’altro, decidendo la causa nel merito per la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto in dipendenza della evidente preclusione di ulteriori deduzioni o asserzioni sul punto (tali applicandosi anche al procedimento dinanzi al giudice di pace), rigettare definitivamente la domanda nel suo complesso per difetto di allegazione e prova al riguardo. E la sussistenza almeno dell’elemento oggettivo della fattispecie invocata integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da N.F. nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Catanzaro con atto di citazione notificato il 16.5.05, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Leave a Reply