Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 5 dicembre 2011 n. 25946

Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione che ha accolto il ricorso del socio di un istituto di credito che aveva subito il trasferimento delle sue azioni senza consenso.

Le società e in genere le persone giuridiche e gli enti collettivi rispondono civilmente degli illeciti commessi dai loro organi nell’esercizio delle loro funzioni: questa è la regola derivante dall’immedesimazione organica – comunemente riconosciuta in dottrina ed in giurisprudenza – delle persone fisiche, titolari dell’organo, nell’ente, che fa sì che l’agire delle prime costituisca agire dell’ente stesso

L’interruzione del rapporto organico si verificherebbe allorchè le persone fisiche abbiano agito con dolo o al di fuori dei poteri che la legge ad esse conferisc

I giudici di legittimità hanno affermato che, ancorché l’atto dannoso fosse stato compiuto con dolo o colpa grave degli amministratori e non rientrasse nella loro competenza, la responsabilità si doveva comunque estendere alla società.

La responsabilità personale degli amministratori nei confronti del socio, ai sensi dell’art. 2395, concorre, ai sensi delle regole generali, quella della società.

Sorrento,  5 dicembre  2011.

Avv. Renato D’Isa


[1] Il testo integrale è scaricabile dal portale del Sole24Ore – Guida al Diritto

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