Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 28 luglio 2015, n. 33027
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Lecce in data 28/4/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti (compreso il (OMISSIS), giusta nuova nomina), Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
1. Con sentenza del 28/4/2014, la Corte di appello di Lecce riformava in punto di pena la pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi il 27/2/2013 nei confronti di (OMISSIS), confermandola invece quanto a (OMISSIS); agli stessi era contestato il delitto di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 11, per aver compiuto atti fraudolenti (cessioni di crediti) idonei a rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva nei confronti della ” (OMISSIS) s.r.l.”.
2. Propongono separati ricorsi per cassazione i due imputati, deducendo le seguenti doglianze:
(OMISSIS):
– Violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna pur in assenza dei presupposti di cui alla norma, atteso che l’unico responsabile delle cessioni fraudolente sarebbe (OMISSIS), amministratore della societa’ e giudicato separatamente; Mancanza ed illogicita’ della motivazione. La Corte avrebbe fondato la responsabilita’ del (OMISSIS) su affermazioni apodittiche quali “non poteva non sapere”, “non e’ dato comprendere” e simili, si’ da imporsi l’annullamento della sentenza.
(OMISSIS):
– Erronea applicazione della legge penale, travisamento dei fatti. La sentenza – peraltro travisando il contenuto dell’atto di appello – avrebbe confermato la condanna pur a fronte della palese insussistenza del fatto e della mancanza, comunque, del necessario elemento soggettivo (che, peraltro, deve riguardare anche la soglia di rilevanza penale); il ricorrente, infatti, nulla avrebbe saputo dei debiti a carico della societa’, occultati dal (OMISSIS), e – nella qualita’ di liquidatore – avrebbe compiuto una cessione del credito (quello vantato nei confronti del Comune di Ischitella) lecita e necessaria. Cessione, peraltro, non perfezionatasi, dato che il suddetto Comune aveva ricevuto il pignoramento del credito stesso prima ancora che gli fosse notificato – in qualita’ di debitore ceduto – il negozio contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso del (OMISSIS) e’ manifestamente infondato; al riguardo, entrambi i motivi possono essere trattati in modo congiunto, attesane la sostanziale identita’ di contenuto.
Occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l’illogicita’ della motivazione, censurabile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e’ soltanto quella evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; cio’ in quanto l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volonta’ del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilita’ di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In altri termini, il controllo di legittimita’ sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti ne’ all’apprezzamento del Giudice di merito, ma e’ limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorieta’ della motivazione o di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).
Orbene, ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia fatto buon governo di questi principi, confermando il giudizio di responsabilita’ con una motivazione che – al di la’ dell’improprio riferimento al “non poteva non sapere” – si apprezza per coerenza, adeguatezza e logicita’ di sviluppo. In particolare, la sentenza ha evidenziato, innanzitutto, che il (OMISSIS) – formalmente dipendente della ” (OMISSIS)” – era in realta’ socio di fatto della stessa, come riferito da numerosi testimoni che, con lui, avevano direttamente trattato; ancora, la Corte di Lecce ha sottolineato che le reiterate cessioni di credito di cui alla rubrica – tutte del 2007 e tutte fraudolente (quel che non e’ stato mai contestato) – erano state per certo realizzate con il pieno concorso delittuoso del ricorrente, atteso che 1) il loro importo superava la rilevante cifra di 200.000 Euro; 2) erano state eseguite allorquando la societa’ aveva gia’ avuto notificate numerose cartelle esattoriali, di certo conosciute dal (OMISSIS) in ragione del ruolo di fatto ricoperto; 3) la giustificazione addotta a sostegno di questi negozi – restituire al dipendente anticipazioni – era sprovvista di ogni documento, anche perche’ il ricorrente non aveva dimostrato l’origine delle somme impiegate per gli iniziali conferimenti; 4) in due dei quattro atti di cessione (crediti verso i Comuni di Barletta e Zapponeta), il versamento del corrispettivo era stato indicato come gia’ avvenuto, senza specificazione di tempi e modi, mentre in altri due (crediti verso i Comuni di Domusnovas e Ischitella) erano stati richiamati bonifici che, almeno in un caso, coincidevano.
Elementi in fatto, quelli appena citati, che il ricorso neppure menziona, disattende del tutto, limitandosi genericamente ad assegnare ogni responsabilita’ all’amministratore (OMISSIS) (la cui posizione e’ stata stralciata) ed a contestare talune espressioni della sentenza; e senza provvedere, quindi, alla doverosa analisi e contestazione dei passaggi motivazionali che la sostengono, come sopra richiamati, si’ da imporsi la declaratoria di inammissibilita’ del gravame medesimo.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.
4. Il ricorso del (OMISSIS), invece, merita accoglimento.
Al riguardo, occorre premettere – giusta capo di imputazione – che lo stesso aveva assunto la carica di liquidatore della ” (OMISSIS)” il 25/10/2007 e che l’unico atto di cessione di credito che gli si contesta e’ a data 12/12/2007 (credito verso il Comune di Ischitella per 93.000 euro, ceduto a (OMISSIS) per 55.000 Euro); cio’ premesso, la sentenza ha riconosciuto la responsabilita’ del ricorrente in ragione del fatto che questi – attesa la carica ricoperta – doveva avere cognizione che “la societa’ avesse consistenti debiti tributari e che le fossero state notificate le relative cartelle esattoriali” e, percio’, “ha consapevolmente contribuito con la sua condotta di cessione al solito (OMISSIS) del credito vantato nei confronti del Comune di Ischitella a tale fraudolenta operazione che si iscriveva in un piu’ ampio agire fraudolento in danno dell’Erario”.
Orbene, trattasi di una motivazione carente ed apodittica quanto alle conclusioni, che afferma una responsabilita’ – peraltro concorsuale – senza specificare alcun collegamento tra il (OMISSIS) ed i computati, ne’ individuare alcun elemento a sostegno del necessario dolo specifico di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, in esame; quel che, invece, la sentenza avrebbe dovuto contenere, specie a fronte della pacifica circostanza per cui – come accennato – il ricorrente de quo aveva assunto la carica di liquidatore soltanto un mese e mezzo prima della cessione e non consta – giusta tenore della pronuncia – che in precedenza avesse avuto qualsivoglia rapporto con la ” (OMISSIS)” o con i coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS). Ne’ alcun cenno al riguardo si coglie nella sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla Corte di appello, si’ da dar luogo ad una c.d. doppia conforme.
La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, limitatamente alla responsabilita’ del (OMISSIS); tuttavia, osserva il Collegio che il reato allo stesso ascrittogli e’ ormai estinto per prescrizione, il cui termine – giusta articoli 157 e 161 c.p.p., ed in assenza di atti sospensivi – e’ maturato il 12/6/2015 (7 anni e 6 mesi dal 12/12/2007).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza nei confronti di (OMISSIS) perche’ il reato ascrittogli e’ estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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