Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2015, n. 13222.
Sulla natura e la funzione della rendita pagata dall’INAIL a seguito di infortuni sul lavoro, e sulle modalità di calcolo del “danno differenziale” spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile. In particolare, atteso che la rendita INAIL copre in parte il danno biologico e in parte quello patrimoniale, solo la prima voce va scorporata, ai fini del calcolo del danno “differenziale”.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 26 giugno 2015, n. 13222
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso L3901-2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL (OMISSIS)), in persona del Direttore Centrale Prestazioni dottor (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA, a mezzo della propria mandataria e rappresentante (OMISSIS) SCPA, in persona dei suoi procuratori speciali dottor (OMISSIS) e dottor (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 382/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2012, R.G.N. 5664/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il (OMISSIS) (OMISSIS) rimase vittima di un sinistro stradale, subendo lesioni personali.
Per ottenere il risarcimento di questo danno, nel 2004 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale Roma il conducente del veicolo cui ascriveva la responsabilita’ dell’accaduto ( (OMISSIS)), il proprietario del mezzo (la societa’ (OMISSIS) s.r.l.), e il loro assicuratore della r.c.a. (la societa’ (OMISSIS) s.p.a., che in seguito mutera’ ragione sociale in ” (OMISSIS) s.p.a.”, e come tale sara’ d’ora innanzi indicata).
L’attore cito’, contestualmente agli altri convenuti, anche l’INAIL, allegando che l’indennizzo da questo corrispostogli in conseguenza dell’infortunio non fosse esaustivo, e chiedendo la condanna anche dell’Istituto, in solido con gli altri convenuti, al risarcimento del danno.
2. La (OMISSIS) s.r.l. si costitui’ negando la propria responsabilita’, ed in subordine chiedendo di essere garantita dal proprio assicuratore della responsabilita’ civile, la (OMISSIS).
La (OMISSIS) si costitui’ negando la responsabilita’ del proprio assicurato. L’INAIL si costitui’, allegando di avere gia’ adempiuto nei confronti dell’attore l tutti gli obblighi previsti dalla legge, e dichiarando di volersi surrogare alla vittima nei confronti dell’assicuratore del responsabile, per l’importo corrispondente all’indennizzo pagatole.
3. Con sentenza 7.3.2007 n. 4580 il Tribunale di Roma accolse la domanda, stimo’ in 232.049 euro il danno patito dall’attore; condanno’ il responsabile civile del sinistro ed il suo assicuratore della r.c.a. al pagamento della differenza tra tale importo e le somme gia’ versate al danneggiato da parte dell’INAIL, quantificate in euro 178.894.
Il Tribunale, infine, accolse l’azione di surrogazione e condanno’ la (OMISSIS) al pagamento in favore dell’INAIL della suddetta somma di euro 178.894.
4. La sentenza venne appellata in via principale da (OMISSIS), il quale si dolse di una sottostima del danno, ed in via incidentale dall’Inail, il quale si dolse della compensazione delle spese disposta dal Tribunale.
5. La Corte d’appello di Roma con sentenza 23.1.2012 n. 382 accolse in parte l’appello principale di (OMISSIS) e rigetto’ quello incidentale dell’INAIL. Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ritenne:
(a) che non vi fosse necessita’ di rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio per la stima del danno biologico patito dall’attore;
(b) che per determinare il risarcimento dovuto dal responsabile alla vittima al netto dell’indennizzo pagato dall’INAIL (c.d. danno differenziale) dovesse detrarsi dall’ammontare del risarcimento, stimato secondi i criteri civilistici, l’intero valore capitalizzato della rendita pagata dall’assicuratore sociale.
6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) sulla base di due motivi.
Hanno resistito con controricorso la (OMISSIS) e l’Inail.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che dopo la sentenza di primo grado le sue condizioni di salute si erano aggravate, e tale aggravamento aveva indotto l’INAIL a piu’ riprese ad aumentare via via il grado di invalidita’ indennizzabile riconosciuto all’assicurato, e di conseguenza a riliquidare l’indennizzo. Aveva, percio’, chiesto al giudice d’appello di nominare un consulente d’ufficio per determinare il grado di invalidita’ permanente provocato dall’aggravamento.
La Corte d’appello, pero’, aveva rigettato tale istanza istruttoria sul presupposto che fossero “fisiologiche” le divergenze tra le tabelle utilizzate dall’INAIL, e quelle usate in materia di responsabilita’ civile, per la valutazione delle menomazioni.
Tale motivazione del diniego di rinnovo della c.t.u. sarebbe, secondo il ricorrente illogica.
1.2. Il motivo e’ fondato.
Nel precisare le conclusioni in grado di appello, l’odierno ricorrente aveva allegato che:
(a) le sue condizioni di salute si erano aggravate;
(b) l’aggravamento era conseguenza del sinistro del (OMISSIS);
(e) l’aggravamento era stato di entita’ tale che l’INAIL aveva ritenuto di elevare il grado di invalidita’ riconosciuto all’assistito ai fini dell’erogazione della rendita per danno biologico; le medesime infermita’, valutate con i criteri impiegati dalla medicina legale nell’ambito della responsabilita’ civile, costituivano una invalidita’ permanente pari al 20% (cosi’ il ricorso, 17-21). Sulla base di queste allegazioni aveva domandato che fosse disposta una consulenza tecnica d’ufficio, all’evidente fine di accertare l’effettivo grado di invalidita’ permanente residuato al sinistro.
1.3. La Corte d’appello ha rigettato la relativa istanza con una duplice motivazione:
(a) la differente valutazione dell’invalidita’ permanente da parte dell’INAIL rispetto alla c.t.u. gia’ sussisteva prima della proposizione dell’appello”;
(b) poiche’ l’INAIL accerta e liquida il danno biologico patito dal lavoratore con tabelle medico-legali diverse da quelle usate in ambito di responsabilita’ civile, e’ “fisiologico” che menomazioni identiche comportino l’attribuzione di percentuali di invalidita’ permanente diverse, a seconda che siano valutate con le tabelle INAIL piuttosto che con i criteri del la responsabilita’ civile.
1.4. La prima di tali motivazioni e’ illogica perche’ eterodossa rispetto al petitum.
L’appellante aveva infatti allegato di essersi aggravato dopo la proposizione dell’appello, e depositato i documenti dai quali, secondo la prospettazione di parte, doveva risultare tale aggravamento.
Dunque il punto che la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di rinnovo della consulenza, non era se la stima del danno biologico compiuta dall’INAIL coincidesse o meno con quella compiuta dal consulente tecnico d’ufficio, ma se esistesse, e se derivasse causalmente dal sinistro del (OMISSIS), l’aggravamento lamentato dall’appellante.
1.5. La seconda delle motivazioni adottate dalla Corte d’appello per rigettare l’istanza di rinnovo della consulenza formulata dall’appellante e’ corretta nel presupposto giuridico, ma anch’essa inconferente ai fini del decidere.
La Corte d’appello ha infatti rilevato come i criteri medico legali in base ai quali l’INAIL determina il grado percentuale di invalidita’ permanente sono diversi dai quelli utilizzati nel campo della responsabilita’ aquiliana, sicche’ era normale che la medesima menomazione comportasse l’attribuzione di gradi percentuali diversi di invalidita’ permanente, a seconda che venisse valutata con i criteri INAIL piuttosto che con altri criteri.
Nel caso di specie, tuttavia, la doglianza formulata dall’appellante, rettamente intesa alla luce dell’intero argomentare dell’atto d’appello, non consisteva nella mera allegazione d’una divergenza tra la stima del grado di invalidita’ permanente compiuta dai medici dell’INAIL, e la stima del grado di invalidita’ permanente compiuta dal consulente d’ufficio nominato dal Tribunale.
Se cosi’ fosse stato, effettivamente l’istanza di rinnovo della c.t.u. sarebbe stata da valutarsi manifestamente inammissibile.
L’INAIL, infatti, e’ tenuto a valutare il grado di invalidita’ permanente patito dall’assicurato, in conseguenza di un infortunio, in base alla tabella Allegata sub (1) al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000.
Quando, invece, si tratta di stimare dal punto di vista medico legale il grado percentuale di invalidita’ permanente causato da un infortunio, non esistono criteri prestabiliti dalla legge, eccezion fatta per il solo caso di danni derivanti dalla circolazione stradale e che abbiano causati postumi non superiori al 9% (articolo 139 cod. ass. e Decreto Ministeriale 3 luglio 2003).
Il medico legale, pertanto, nel campo della responsabilita’ aquiliana puo’ in teoria stimare il danno alla persona avvalendosi di qualunque criterio medico legale che sia condiviso nella comunita’ scientifica. Ne consegue che, ai fini della determinazione del grado di invalidita’ permanente causato da un fatto illecito, per la stima del risarcimento del danno biologico conseguente, e’ irrilevante sapere a quali determinazioni siano pervenuti i medici legali dell’INAIL nell’analoga valutazione, compiuta al fine di liquidare l’indennizzo o la rendita di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13.
Pertanto, colui che si dolesse della aestimatio del danno biologico compiuta dal giudice della responsabilita’ civile, adducendo a motivo la mera divergenza tra la percentuale di invalidita’ permanente accertata dal consulente del giudice, e quella accertata dal medico dell’INAIL, formulerebbe una censura irrilevante, giacche’ un danno alla salute in ambito di responsabilita’ civile non puo’ dirsi sottostimato sol perche’ l’INAIL, applicando i diversi criteri dettati dal Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, abbia determinato la percentuale di invalidita’ permanente in misura diversa. Questo non era, tuttavia, il nostro caso.
Nel presente giudizio l’appellante aveva prospettato l’esistenza d’un aggravamento; aveva dedotto che esso comportava un innalzamento del grado di invalidita’ permanente; ed aveva (sia pure, occorre ammettere, con una sintassi che non era un modello di chiarezza) riferito dell’aumento della rendita da parte dell’INAIL con una evidente finalita’ probatoria e corroborativa: come a dire che, se l’INAIL aveva aumentato la rendita, evidentemente le condizioni di salute dell’assistito dovevano essersi aggravate.
1.6. La sentenza va, di conseguenza, cassata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, la quale nell’esaminare l’istanza di rinnovo della consulenza tecnica medico legale formulata dall’appellante valutera’ non gia’ se te tabelle medico legali approvate con Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 offrano o meno valutazioni convergenti con quelle usate nel campo della responsabilita’ aquiliana, ma valutera’ se l’appellante abbia o meno debitamente dedotto e dimostrato l’esistenza quanto meno del fumus di un aggravamento delle proprie condizioni di salute.
Nel far cio’, la Corte terra’ presente ovviamente il consolidato principio secondo cui la vittima di lesioni personali puo’ domandare nel giudizio di appello, senza violare il divieto di ius novorum previsto dall’articolo 345 cod. proc. civ., sia il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni, ma manifestatisi dopo la sentenza di primo grado, sia il risarcimento dei danni la cui esistenza, pur precedente alla sentenza impugnata, non poteva essere rilevata con l’uso dell’ordinaria diligenza. (Sez. 3, Sentenza n. 8292 del 31/03/2008, Rv. 602541; Sez. 3, Sentenza n. 23220 del 16/11/2005, Rv. 585281; Sez. 3, Sentenza n. 7631 del 16/05/2003, Rv. 563156; Sez. 3, Sentenza n. 1281 del 29/01/2003, Rv. 560076; e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 1955 del 11/03/1996, Rv. 496251).
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Anche col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assume violato il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha errato nel calcolare il c.d. “danno differenziale” (ovvero la differenza tra il danno causato dal responsabile civile, e quello indennizzato dall’INAIL), perche’ ha detratto dal danno civilistico il valore capitale dell’intera rendita erogata dall’INAIL, al lordo della quota di rendita pagata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
2.2. Il motivo e’ manifestamente fondato.
In conseguenza dell’infortunio del 21.6.2002, (OMISSIS) pati’ un danno biologico consistente in una invalidita’ permanente stimata dall’INAIL in misura superiore al 16%.
Per le invalidita’ permanenti superiori al 16%, l’INAIL eroga agli assistiti una rendita.
L’importo della rendita e’ stabilito dalla Tabella che costituisce l’Allegato 5 al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000.
L’importo risultante dalla suddetta tabella e’ poi maggiorato di un quid variabile in funzione del reddito della vittima.
Cio’ e’ stabilito dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 2, lettera (b), secondo cui le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita (…) commisurata (…) alla retribuzione dell’assicurato (…) per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali”.
Questa “ulteriore quota di rendita” e’ calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall’Allegato 6 al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000.
Cosi’, ad esempio, per le menomazioni dal 26% al 35% la rendita e’ aumentata moltiplicando la retribuzione della vittima per il coefficiente 0,6;
mentre per le menomazioni dal 36% al 50% la rendita e’ aumentata moltiplicando la retribuzione della vittima per il coefficiente 0,7.
2.3. L’incremento della rendita per danno biologico, di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 134, comma 2, lettera (b), costituisce un indennizzo forfettario del danno patrimoniale da perdita della capacita’ di lavoro.
Tanto si desume:
(a) in primo luogo dalla lettera della legge, la quale espressamente afferma che l’ulteriore quota di rendita di cui si discorre e’ erogata nper l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali” della lesione della salute;
(b) dal principio c.d. di “aredittualita’” del danno biologico. Quest’ultimo, infatti, consiste nella “lesione all’integrita’ psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”, e deve essere indennizzato in misura indipendente dalla capacita’ di produzione del reddito del danneggiato (cosi’ il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 1, cit.). Da tali principi deve desumersi che qualsiasi incremento del risarcimento dovuto dall’INAIL per il danno biologico patito dal lavoratore, che sia agganciato al reddito della vittima, abbia lo scopo di ristorare il pregiudizio patrimoniale da compromissione della capacita’ di lavoro e di guadagno, perche’ sarebbe altrimenti incompatibile con la natura areddituale del risarcimento del danno biologico.
Pertanto, quando ricorrano i presupposti di fatto di cui Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 2, lettera (b), l’INAIL liquida all’avente diritto un indennizzo in forma di rendita che ha veste unitaria, ma duplice contenuto: con quell’indennizzo, infatti, l’INAIL compensa sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacita’ di lavoro e di guadagno.
2.4. Da quanto esposto consegue che quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito un indennizzo da parte dell’INAIL, per calcolare il c.d. “danno biologico differenziale” e’ necessario:
(a) determinare il grado di invalidita’ permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilita’ civile;
(b) sottrarre dall’importo sub (a) non il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico.
La sentenza impugnata non si e’ attenuta a questi principi, poiche’ ha determinato il credito residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile sottraendo dall’importo complessivo del danno il valore (W capitalizzato dell’intera rendita INAIL, invece che il valore capitale della sola quota di rendita erogata per indennizzare il danno biologico. La sentenza va dunque cassata anche su questo punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, la quale nel riesaminare il caso applichera’ il seguente principio di diritto:
La rendita pagata dall’INAIL per invalidita’ superiori al 16% indennizza in parte il danno biologico, ed in parte il danno patrimoniale da incapacita’ di lavoro e di guadagno, che viene liquidato forfettariamente in base ai criteri di cui all’Allegato 5 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000. Ne consegue che per calcolare il c.d. “danno biologico differenziale”, spettante alla vittima nei confronti del terzo civilmente responsabile, dall’ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non gia’ il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico.
3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimita’ e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.
la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:
-) accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle dei gradi di merito.
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