Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 25 novembre 2014, n. 24986
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15948/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali esercenti la potesta’ genitoriale sulla figlia (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 374/2007 del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il 17/04/2007 R.G.N. 1603/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Esponevano gli attori che in data 30 gennaio del 2004, sul periodico gia’ indicato, era stata pubblicata la notizia della delibera comunale di assistenza alla predetta minore perche’ diversamente abile e, conseguentemente, si era verificata una continua e insistente curiosita’ delle persone. Lamentavano, quindi, l’illiceita’ del trattamento giornalistico dei dati personali, difettando l’essenzialita’ dell’informazione e l’interesse pubblico dei fatti riportati.
Si costituiva il direttore responsabile del periodico, (OMISSIS), eccependo il difetto di personalita’ giuridica del giornale convenuto e sostenendo l’infondatezza della domanda, trattandosi di pubblicazione – da parte di un organo di informazione dell’amministrazione comunale – di una delibera che, per legge, era affissa all’albo pretorio e negando, pertanto, l’esistenza del nesso di causalita’ tra la diffusione e le lamentate conseguenze.
Si costituiva il direttore editoriale de (OMISSIS), (OMISSIS), che eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, il difetto di legittimazione attiva dei coniugi (OMISSIS) in proprio, venendo in rilievo il trattamento dei dati della figlia (OMISSIS), e la carenza della propria legittimazione passiva, essendo egli mero direttore editoriale e non direttore responsabile; deduceva l’infondatezza della domanda rappresentando che era stata indicata la sola condizione di diversa abilita’ di (OMISSIS) e non la sua condizione di salute, peraltro visibile, e che la pubblicazione della delibera dell’organo del Comune, di cui il giornale era strumento di informazione, era caratterizzata dall’essenzialita’ e dalla sussistenza di un correlativo interesse pubblico; sosteneva, infine, l’eccessivita’ dei danni lamentati.
Il Tribunale di Paola, con sentenza del 17 aprile 2007, riteneva competente il giudice adito, affermava la sussistenza della legittimazione attiva dei coniugi (OMISSIS) in proprio, dichiarava la nullita’ della domanda proposta dagli attori, in proprio e nella qualita’, nei confronti de (OMISSIS) per inesistenza del convenuto, non essendo (OMISSIS) persona giuridica ne’ soggetto di diritto; condannava (OMISSIS) al risarcimento dei danni, liquidati in euro 1.500,00, in favore di ciascuno dei genitori, e in euro 1.000,00, in favore di (OMISSIS), oltre interessi, nonche’ alle spese di lite nei confronti dei ricorrenti.
Avverso tale decisione (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’.
Non si sono costituiti (OMISSIS) e il Garante per protezione dei dati personali.
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
2. Va precisato che, contrariamente a quanto sembrano ritenere i contro ricorrenti (v. controricorso p. 6), il (OMISSIS) non ha in questa sede censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza territoriale del Giudice adito.
3. Con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza che fosse proprio il (OMISSIS) ad occuparsi delle scelte di pubblicazione e ad avere l’obbligo di vigilare su quanto inserito nel periodico.
Sostiene il ricorrente che la motivazione sul punto sarebbe meramente apparente e comunque insufficiente e contraddittoria.
4. Con il secondo motivo, rubricato violazione / falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. , il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ricollegherebbe la sua responsabilita’ alla qualifica di direttore editoriale, in tal modo implicitamente ritenendo che gli attori avessero assolto l’onere probatorio su di essi incombente al riguardo con la semplice allegazione di detta qualita’ e con la produzione del numero del periodico da cui risultava che egli rivestiva tale ruolo.
4. I due motivi, che ben possono essere trattati unitariamente, essendo strettamente connessi, sono infondati.
Ed invero, la motivazione del Tribunale, pur se sintetica, risulta esaustiva e priva di vizi logici e giuridici e si fonda su un accertamento in fatto, non ripetibile in questa sede.
5. Con il terzo motivo si deduce violazione / falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 137 nonche’ motivazione illogica e insufficiente.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia escluso nel caso di specie l’applicabilita’ della scriminante di cui all’articolo 137, da ultimo citato affermando che non e’ pertinente al caso di specie in quanto la condizione di handicap non e’ un comportamento palesato volontariamente al pubblico dall’interessato, quanto solo percepibile da chi incontra (OMISSIS) .
Ad avviso del ricorrente, l’articolo 137, comma 3, in parola si riferirebbe non ai soli dati che gli interessati palesino con l’intenzione specifica di renderli noti ma anche a quei fatti o a quei comportamenti in pubblico posti coscientemente in essere dagli interessati pur senza il fine precipuo di renderli noti, ma accettando comunque che gli stessi siano percepiti dai terzi.
Assume altresi’ il (OMISSIS) che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da errore logico in relazione al fatto controverso e decisivo che il mostrarsi in pubblico non sia un comportamento che renda volontariamente palese la condizione di handicap della minore in questione e sostiene che l’illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione sarebbe evidente sol che si ponga attenzione all’assurdita’ del sillogismo per il quale un comportamento non sarebbe palesato volontariamente ove percepibile da chi incontra l’interessato .
5.1. Il motivo e’ infondato.
Correttamente il Tribunale, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ha ritenuto di non applicare alla fattispecie all’esame il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, comma 3, secondo cui possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati attraverso loro comportamenti in pubblico . La percepibilita’ ictu oculi, da parte dei terzi, della condizione di handicap di un persona non puo’, infatti, considerarsi circostanza o fatto reso noto direttamente dall’interessato o attraverso un comportamento di questi in pubblico e, conseguentemente, non e’ applicabile in siffatta ipotesi la richiama norma. E cio’ vale a maggior ragione nel caso all’esame, in cui risulta violata la riservatezza di una minore della quale sono stati divulgati gli elementi di identificazione e i dati sensibili attinenti alla sua salute, senza che essi, cosi’ come pubblicati – e in particolare con l’indicazione del nome e cognome della minore -, fossero peraltro di interesse pubblico ed essenziali alla informazione.
A tanto deve aggiungersi che, come gia’ questa Corte ha avuto modo di affermare, sia la Legge n. 675 del 1996, sia il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, (cosiddetto codice della privacy ), hanno ad oggetto della tutela anche i dati gia’ pubblici o pubblicati, poiche’ colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio, puo’ ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un valore aggiunto informativo , non estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignita’ dell’interessato (ai sensi dell’articolo 3 Cost., comma 1, prima parte, e articolo 2 Cost.), valore sommo a cui e’ ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali (Cass., 25 giugno 2004, n. 11864). E stato perfino affermato che la circostanza che i dati personali siano stati resi noti alla stampa direttamente dagli interessati in una pregressa occasione non ha valore di consenso tacito al trattamento anche in contesti diversi dalla loro originaria pubblicazione, poiche’ l’interessato puo’ essere contrario a che l’informazione da lui gia’ resa nota riceva una ulteriore e piu’ ampia diffusione, dovendosi ritenere che la deroga prevista dall’articolo 137, ultimo comma, del d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196 concerna solo l’essenzialita’ del dato trattato e non anche l’interesse pubblico alla sua diffusione, di cui va apprezzata autonomamente l’idoneita’, in ispecie rispetto al diritto del minore alla riservatezza e al diritto alla non divulgabilita’ del proprio domicilio. (Nell’enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante che le sembianze ed i dati della figlia minore fossero stati gia’ diffusi in precedenza direttamente dagli interessati, cosi’ come si e’ ritenuta non divulgabile la foto della palazzina di residenza, trattandosi di una piccola localita’, che consentiva una facile ricostruzione dell’indirizzo della privata dimora) (Cass. 6 dicembre 2013, n. 27381).
6. Il ricorso, deve, quindi, essere rigettato.
7. Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi e’ luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attivita’ difensiva in questa sede.
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