Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 25 febbraio 2016, n. 7543

Ritenuto in fatto

1. II tribunale di Messina con sentenza del 26 novembre 2014 condannava L.A. per il reato di cui all’art. 659 del cod. pen. alla pena di € 300,00 di ammenda oltre alle spese processuali.
2. La Corte di appello di Messina trasmetteva alla Corte di Cassazione l’atto di appello ai sensi dell’art 568, comma 5, del cod. proc. pen.
L. Antonio proponeva appello (come sopra visto, ex art 568 cod. proc. pen., trasmesso a questa Corte) tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma, disp. att., c.p.p. 2. 1. Erronea applicazione della legge penale in ord
2. 1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lettera B, C, ed E del cod. proc. pen., in relazione all’art 659 dei cod. pen.
Il giudicante non descrive adeguatamente l’iter logico attraverso il quale giunge alle conclusioni; infatti risultano indeterminate le persone ed indimostrata la concreta idoneità potenziale alla lesione del bene giuridico protetto dalla norma.
Mancano denunce da parte dei residenti, e mancano accertamenti strumentali del rumore. In corso dell’istruttoria veniva escusso un solo carabiniere, Puliafito, nonostante le richieste della difesa di sentire anche l’altro agente operante, G.. La mancata assunzione della prova testimoniale configura una violazione di legge.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

3. L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza dei
motivi.
II ricorrente è stato fermato in ore serali dalla polizia giudiziaria che ha provveduto al sequestro dell’impianto stereo, montato sull’autovettura, costituito da tre amplificatori, uno da 1500 Watts e due da 200 Watts. Egli transitava sulla strada pubblica con alto volume dello stereo, comportamento potenzialmente idoneo a disturbare il riposo e le occupazioni delle persone.
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete. (Fattispecie in cui l’intensità delle emissioni sonore è stata ricostruita mediante la deposizione dei testimoni, i quali avevano riferito di non riuscire a seguire i programmi televisivi). (Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015 – dep. 16/03/2015, Montoli e altro, Rv. 263433).
Nel nostro caso l’accertamento è avvenuto con l’escussione di un agente di polizia giudiziaria, verbalizzante, e con il sequestro dell’impianto, di elevata potenza sonora; inoltre nella motivazione, esauriente e non contraddittoria, non si rinvengono manifeste illogicità.
La mancata assunzione dell’altro agente di polizia giudiziaria (G.) non è rilevante, perché non è dimostrata nel ricorso la sua decisività ai fini di un giudizio diverso; infatti egli ha fatto gli stessi accertamenti e verbalizzato unitamente all’agente escusso in udienza.
Deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. (Sez. 4, n. 6783 dei 23/01/2014 – dep. 12/02/2014, Di Meglio, Rv. 259323).
Alla dichiarazione di inammissibilità derivano la condanna alle spese e la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende di € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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