Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 ottobre 2013 n. 24110[1]
La Suprema corte, ricorda che l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui non può considerarsi abusiva quando si ricolleghi a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
È appena il caso di rilevare, inoltre, che un evento come il gay pride, unitamente al costume sessuale che esso rappresenta, è in sé del tutto lecito e privo di qualsivoglia profilo di intrinseca negatività, come invece sembra adombrare il ricorrente, sia pure tra le righe dell’odierna impugnazione, laddove evoca l’onore ed il decoro della persona.
D’altra, se il C. avesse preso parte attivamente alla manifestazione – nel senso che anch’egli era fra coloro i quali stavano partendo per Roma – non potrebbe comunque dolersi della ripresa televisiva. Se, invece, egli – come traspare dalla sentenza della Corte romana in modo abbastanza chiaro – si trovava casualmente all’interno della stazione di Milano, senza alcun contatto con i manifestanti, è evidente che l’eventuale ripresa televisiva non potrebbe danneggiarlo, non essendo comunque collegabile la sua presenza fisica con la partecipazione alla manifestazione del gay pride.
Non può farsi a meno di rilevare, infine, che il concetto di riservatezza … non può porsi nell’ambito di una stazione ferroviaria negli stessi termini in cui si pone in un contesto privato. E tanto rientra, se così può dirsi, fra i «rischi della vita», che non ci si può esimere dall’accettare.
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